Art. 3 
 
Obblighi dei soggetti attuatori in materia di rispetto del  principio
  di non arrecare un danno significativo all'ambiente - DNSH 
  1. I soggetti  attuatori  sono  tenuti  al  rigoroso  rispetto  del
principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH -
Do No Significant Harm), in conformita' a quanto  previsto  dall'art.
17 del regolamento (UE)  2020/852,  dal  regolamento  (UE)  2021/241,
nonche' dalla guida operativa aggiornata con la circolare RGS  n.  22
del 14 maggio 2024. 
  2. Il rispetto del principio DNSH deve essere garantito in tutte le
fasi  di  progettazione,  affidamento,  esecuzione,  monitoraggio   e
rendicontazione degli interventi oggetto  della  presente  ordinanza,
secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale vigente. 
  3. A tal fine, i soggetti attuatori sono tenuti a: 
    a. inserire nei documenti di gara, nei capitolati tecnici  e  nei
contratti esecutivi le clausole necessarie a  garantire  il  rispetto
del principio DNSH; 
    b.  compilare  e  conservare  la  documentazione  attestante   il
rispetto del principio DNSH secondo le linee  guida  per  i  soggetti
attuatori di cui all'ordinanza n. 37/2024; 
    c. trasmettere alla struttura del Commissario, su richiesta, ogni
documento utile  alla  verifica  del  rispetto  del  principio  DNSH,
nonche' caricare sulla piattaforma ReGiS  le  informazioni  rilevanti
secondo le modalita' operative stabilite; 
    d. rendersi disponibili ai controlli ex ante, in  itinere  ed  ex
post, inclusi quelli  disposti  dalla  Struttura  di  missione  PNRR,
dall'Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello
Stato e dagli organismi europei competenti. 
  4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al  presente  articolo
potra'  comportare,  previa  verifica  da   parte   del   Commissario
straordinario, l'adozione di  misure  correttive  ferma  restando  la
responsabilita' del soggetto attuatore ai  sensi  delle  disposizioni
nazionali e unionali vigenti.