Art. 3
Obblighi dei soggetti attuatori in materia di rispetto del principio
di non arrecare un danno significativo all'ambiente - DNSH
1. I soggetti attuatori sono tenuti al rigoroso rispetto del
principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH -
Do No Significant Harm), in conformita' a quanto previsto dall'art.
17 del regolamento (UE) 2020/852, dal regolamento (UE) 2021/241,
nonche' dalla guida operativa aggiornata con la circolare RGS n. 22
del 14 maggio 2024.
2. Il rispetto del principio DNSH deve essere garantito in tutte le
fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, monitoraggio e
rendicontazione degli interventi oggetto della presente ordinanza,
secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale vigente.
3. A tal fine, i soggetti attuatori sono tenuti a:
a. inserire nei documenti di gara, nei capitolati tecnici e nei
contratti esecutivi le clausole necessarie a garantire il rispetto
del principio DNSH;
b. compilare e conservare la documentazione attestante il
rispetto del principio DNSH secondo le linee guida per i soggetti
attuatori di cui all'ordinanza n. 37/2024;
c. trasmettere alla struttura del Commissario, su richiesta, ogni
documento utile alla verifica del rispetto del principio DNSH,
nonche' caricare sulla piattaforma ReGiS le informazioni rilevanti
secondo le modalita' operative stabilite;
d. rendersi disponibili ai controlli ex ante, in itinere ed ex
post, inclusi quelli disposti dalla Struttura di missione PNRR,
dall'Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello
Stato e dagli organismi europei competenti.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo
potra' comportare, previa verifica da parte del Commissario
straordinario, l'adozione di misure correttive ferma restando la
responsabilita' del soggetto attuatore ai sensi delle disposizioni
nazionali e unionali vigenti.