Art. 4 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dal giorno successivo  alla  data  di  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  decreto
stesso. 
  2. L'incarico di cui  all'art.  1  del  presente  decreto  comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel  presente  decreto  e  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso  di
perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal  decreto
ministeriale 18 luglio 2018. 
  3. L'incarico di cui al citato  art.  1  del  presente  decreto  e'
automaticamente revocato per una  o  piu'  denominazioni  qualora  la
Commissione europea decida  la  cancellazione  della  protezione,  ai
sensi dell'art. 25, del regolamento (UE) n. 2024/1143 del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 2 luglio 2025 
 
                                               Il dirigente: Gasparri