Art. 4
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di
perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto
ministeriale 18 luglio 2018.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e'
automaticamente revocato per una o piu' denominazioni qualora la
Commissione europea decida la cancellazione della protezione, ai
sensi dell'art. 25, del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 2 luglio 2025
Il dirigente: Gasparri