Art. 3
Comunicazione alla Commissione europea
ed applicazione nel territorio dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/26 e
dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021,
richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1
del presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite
il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) n. 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a
decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della
modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il
documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla
Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea -
Serie C - ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato
(UE) n. 2025/27.