Art. 3 
 
               Comunicazione alla Commissione europea 
             ed applicazione nel territorio dell'Unione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE)  n.  2025/27,
dell'art.  12  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2025/26  e
dell'art. 13, comma 8, del  decreto  ministeriale  6  dicembre  2021,
richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di  pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui  all'art.  1
del presente decreto e' comunicata alla Commissione  europea  tramite
il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del  regolamento
(UE) 2024/1143. 
  2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) n. 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art.  1,  comma  1,
del  presente  decreto  si  applica  nel  territorio  dell'Unione   a
decorrere dalla data in cui la comunicazione  di  approvazione  della
modifica ordinaria di cui al comma 1  del  presente  articolo  ed  il
documento  unico  consolidato  modificato   sono   pubblicati   dalla
Commissione europea nella Gazzetta ufficiale  dell'Unione  europea  -
Serie C - ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato
(UE) n. 2025/27.