Art. 2
Elenchi di medicinali
1. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2024, n.
207, art. 1, comma 290, i medicinali ai quali, alla data del 1°
gennaio 2025, e' stato attribuito il requisito dell'innovativita'
terapeutica sono inseriti nell'elenco di cui all'allegato 4a. Sono
altresi' inseriti nell'elenco di cui all'allegato 4a i medicinali ai
quali e' stato attribuito il requisito dell'innovativita' terapeutica
successivamente al 1° gennaio 2025 e, comunque, entro la data
dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2024, n.
207, art. 1, comma 288, i medicinali ai quali, alla data del 1°
gennaio 2025, e' stato attribuito il requisito dell'innovativita'
condizionata sono inseriti nell'elenco di cui all'allegato 4b. Sono
altresi' inseriti nell'elenco di cui all'allegato 4b i medicinali ai
quali e' stato riconosciuto il requisito dell'innovativita'
condizionata successivamente al 1° gennaio 2025 e, comunque, entro la
data dell'entrata in vigore del presente provvedimento, sono inseriti
nell'elenco di cui all'allegato 4b.
3. Gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti
classificati come «reserve», secondo la nomenclatura «Access, Watch,
Reserve» (AWaRe) dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS)
nonche' attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato
prioritario dall'elenco «Bacterial Priority Pathogens List» dell'OMS,
individuati secondo le modalita' di cui all'allegato 1, sono inseriti
nell'allegato 4c.
4. Nel rispetto del tetto di spesa di cui ai commi 288 e 290
dell'art. 1, legge n. 207/2024, e' approvato l'allegato 5 recante i
medicinali di cui agli allegati 4a e 4b. nell'allegato 5 e' indicato
il nome del medicinale, il nome dell'azienda farmaceutica titolare
dell'A.I.C., l'indicazione terapeutica innovativa, la data di inizio
e di fine del periodo di innovativita'. Tale elenco sara' aggiornato
a seguito dell'adozione dei provvedimenti di rimborsabilita' di
farmaci innovativi.
5. Nel rispetto del tetto di spesa di cui ai commi 289 dell'art. 1,
legge n. 207/2024, e' approvato l'allegato 6 recante i medicinali di
cui all'allegato 4c. nell'allegato 6 e' indicato il nome del
medicinale, il nome dell'azienda farmaceutica titolare dell'A.I.C.,
la data di inizio e di fine del periodo di copertura brevettuale o di
protezione normativa dei dati. Tale elenco sara' aggiornato a seguito
dell'adozione dei provvedimenti di rimborsabilita' di agenti
antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti.
6. Fermi restando i benefici previsti dalla normativa di
riferimento nonche' indicati nel documento relativo ai criteri di
valutazione per l'attribuzione dell'innovativita' terapeutica e per
la gestione degli agenti antinfettivi per infezioni da germi
multiresistenti, di cui all'allegato n. 1, i medicinali di cui agli
allegati 5 e 6 restano esclusi, ai sensi dei commi 577 e 578,
dell'art. 1 della legge n. 145/2018, dal calcolo dell'ammontare
complessivo della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti ai fini
del rilevamento del superamento del tetto e dalla determina della
quota di mercato a carico dell'azienda farmaceutica titolare di
A.I.C.
7. Gli allegati 4a, 4b, 4c, 5 e 6 di cui ai commi precedenti
costituiscono parte integrante della presente determina e sono
suscettibili, ove necessario, di successivo aggiornamento.