Art. 3
Promozione della ricerca nazionale
in ambito farmaceutico
1. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo in Italia, nella
valutazione dei criteri indicati nell'allegato 1, la Commissione
scientifica ed economica del farmaco, nel rispetto delle proprie
funzioni, potra' tenere conto che il farmaco sia stato elaborato e
condotto in via prevalente in Italia, ove sia soddisfatta almeno una
delle due condizioni:
a) sviluppo preclinico del farmaco oggetto della richiesta di
innovativita', sponsorizzato da un ente profit o no-profit, pubblico
o privato, con sede legale in Italia e non, purche' il centro di
ricerca abbia sede operativa sul territorio nazionale, anche mediante
il coordinamento di altri centri internazionali;
b) sviluppo in almeno una fase clinica (fase I, II e III) del
farmaco oggetto della richiesta di innovativita', il cui ricercatore
principale (Coordinating investigator) appartenga a un ente
autorizzato con sede nel territorio nazionale.