Art. 3 
 
                 Promozione della ricerca nazionale 
                       in ambito farmaceutico 
 
  1. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo in Italia,  nella
valutazione dei criteri  indicati  nell'allegato  1,  la  Commissione
scientifica ed economica del  farmaco,  nel  rispetto  delle  proprie
funzioni, potra' tenere conto che il farmaco sia  stato  elaborato  e
condotto in via prevalente in Italia, ove sia soddisfatta almeno  una
delle due condizioni: 
    a) sviluppo preclinico del farmaco  oggetto  della  richiesta  di
innovativita', sponsorizzato da un ente profit o no-profit,  pubblico
o privato, con sede legale in Italia e  non,  purche'  il  centro  di
ricerca abbia sede operativa sul territorio nazionale, anche mediante
il coordinamento di altri centri internazionali; 
    b) sviluppo in almeno una fase clinica (fase I,  II  e  III)  del
farmaco oggetto della richiesta di innovativita', il cui  ricercatore
principale  (Coordinating  investigator)   appartenga   a   un   ente
autorizzato con sede nel territorio nazionale.