Art. 3
Integrazione dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 1152 del 7 luglio 2025
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 1152 del 7 luglio 2025 dopo il comma 4 e'
aggiunto il seguente comma: «4- bis. Il Capo del Dipartimento della
protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge
n. 95 del 2025, avvalendosi della struttura del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, puo'
provvedere direttamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione
di servizi e forniture, anche in applicazione delle deroghe di cui
all'art. 3.».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2025
Il Capo del Dipartimento: Ciciliano