Art. 3 
 
Integrazione dell'art. 1 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
  della protezione civile n. 1152 del 7 luglio 2025 
  1. All'art.  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 1152 del 7  luglio  2025  dopo  il  comma  4  e'
aggiunto il seguente comma: «4- bis. Il Capo del  Dipartimento  della
protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 10, del  decreto-legge
n. 95 del 2025, avvalendosi della struttura  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  puo'
provvedere direttamente all'affidamento di lavori e  all'acquisizione
di servizi e forniture, anche in applicazione delle  deroghe  di  cui
all'art. 3.». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 luglio 2025 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Ciciliano