Art. 3 
 
                       Esiti del monitoraggio 
 
  1. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui  all'art.  2,
risulti il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  per
l'anno 2025, oppure risulti la mancata certificazione di cui all'art.
2, comma 1, si applica la disciplina di cui al decreto del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 6 giugno 2024, salvo nel caso in cui l'obiettivo  risulti
non raggiunto per un ammontare di risorse inferiore a 1.000 euro.