Art. 3
Esiti del monitoraggio
1. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui all'art. 2,
risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati per
l'anno 2025, oppure risulti la mancata certificazione di cui all'art.
2, comma 1, si applica la disciplina di cui al decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze del 6 giugno 2024, salvo nel caso in cui l'obiettivo risulti
non raggiunto per un ammontare di risorse inferiore a 1.000 euro.