IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e, in particolare, l'art. 125, comma 3-ter, e
l'art. 75, comma 3-bis;
Vista la legge 25 novembre 2024, n. 177, e, in particolare, l'art.
3, comma 1, che modifica l'art. 125 del decreto legislativo n.
285/1992, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono determinate le caratteristiche
del dispositivo di blocco, le modalita' di installazione e le
officine che svolgono le attivita' di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 122, autorizzate al montaggio dei dispositivi di tipo alcolock
conformemente alla norma EN 50436 e che ogni dispositivo deve essere
munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione
dopo l'installazione;
Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla
vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti
(CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE;
Visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' di sistemi,
componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli, per quanto
riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti
dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che
modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del
Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e
(CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i
regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010,
(UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n.
1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE)
n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012,
(UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione del
19 aprile 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del
Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in
merito all'interfaccia di installazione di dispositivi di tipo
alcolock nei veicoli a motore e modifica l'allegato II di tale
regolamento;
Vista la norma EN 50436 «etilometri - metodi di prova e specifiche
di prestazioni»;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione;
Esperita la procedura di informazione prevista dall'art. 5 della
richiamata direttiva (UE) 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai dispositivi alcolock, di cui
all'art. 125, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
2. Il presente decreto non pregiudica la normativa di
armonizzazione dell'Unione europea. I dispositivi contemplati dal
presente decreto rientranti nel campo di applicazione della normativa
di armonizzazione dell'Unione devono rispettare tale legislazione.