IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e, in particolare, l'art. 125,  comma  3-ter,  e
l'art. 75, comma 3-bis; 
  Vista la legge 25 novembre 2024, n. 177, e, in particolare,  l'art.
3, comma 1, che  modifica  l'art.  125  del  decreto  legislativo  n.
285/1992, il quale  prevede  che,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sono determinate  le  caratteristiche
del dispositivo  di  blocco,  le  modalita'  di  installazione  e  le
officine che svolgono le attivita' di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 122, autorizzate al montaggio dei  dispositivi  di  tipo  alcolock
conformemente alla norma EN 50436 e che ogni dispositivo deve  essere
munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione
dopo l'installazione; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/858 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  30  maggio  2018  relativo  all'omologazione  e  alla
vigilanza del mercato dei veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi,
nonche'  dei  sistemi,  dei  componenti  e  delle  entita'   tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli,  che  modifica  i  regolamenti
(CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di  omologazione
dei veicoli a  motore  e  dei  loro  rimorchi,  nonche'  di  sistemi,
componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli,  per  quanto
riguarda la loro sicurezza generale e la protezione  degli  occupanti
dei veicoli e  degli  altri  utenti  vulnerabili  della  strada,  che
modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n.  79/2009  e
(CE)  n.  661/2009  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  i
regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n.  406/2010,  (UE)  n.  672/2010,
(UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010,  (UE)  n.  1008/2010,  (UE)  n.
1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011,  (UE)
n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n.  347/2012,  (UE)  n.  351/2012,
(UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione  del
19  aprile  2021  che  integra  il  regolamento  (UE)  2019/2144  del
Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo  norme  dettagliate  in
merito  all'interfaccia  di  installazione  di  dispositivi  di  tipo
alcolock nei veicoli a  motore  e  modifica  l'allegato  II  di  tale
regolamento; 
  Vista la norma EN 50436 «etilometri - metodi di prova e  specifiche
di prestazioni»; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione; 
  Esperita la procedura di informazione prevista  dall'art.  5  della
richiamata direttiva (UE) 2015/1535; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai dispositivi alcolock,  di  cui
all'art. 125, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. 
  2.  Il  presente   decreto   non   pregiudica   la   normativa   di
armonizzazione dell'Unione europea.  I  dispositivi  contemplati  dal
presente decreto rientranti nel campo di applicazione della normativa
di armonizzazione dell'Unione devono rispettare tale legislazione.