Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «veicolo»: un veicolo appartenente ad una delle categorie
internazionali M1 , M2 , M3 , N1 , N2 e N3 , cosi' come definite dal
regolamento UE 2018/858;
b) «dispositivo alcolock»: dispositivo che funge da
immobilizzatore del veicolo e che, una volta installato, puo' essere
portato in stato di non blocco solo dopo la presentazione e l'analisi
di un campione di alito accettato con una concentrazione di alcool
non superiore a 0 mg/l;
c) «fabbricante»: persona o ente responsabile della
progettazione, costruzione e/o produzione del dispositivo alcolock e
della conformita' della produzione;
d) «manomissione»: modifiche o interferenze non autorizzate con
l'installazione o il funzionamento del dispositivo alcolock nel
veicolo;
e) «memoria dati»: registrazione dei risultati del test del
respiro e di altri eventi con data e ora memorizzate nella memoria
interna del dispositivo alcolock;
f) «intervallo di taratura»: intervallo di tempo tra le tarature
durante il quale il dispositivo alcolock soddisfa i requisiti di
precisione per la misurazione della concentrazione di alcol
nell'espirato;
g) «installatore»: persona o ente responsabile che installa il
dispositivo alcolock comprensivo dell'eventuale interfaccia e
autorizzato a svolgere le attivita' di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 122;
h) «sigillo dell'installazione»: adesivo che si autodistrugge in
caso di tentativo di manomissione del dispositivo alcolock.