Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «veicolo»: un veicolo  appartenente  ad  una  delle  categorie
internazionali M1 , M2 , M3 , N1 , N2 e N3 , cosi' come definite  dal
regolamento UE 2018/858; 
    b)   «dispositivo   alcolock»:   dispositivo   che    funge    da
immobilizzatore del veicolo e che, una volta installato, puo'  essere
portato in stato di non blocco solo dopo la presentazione e l'analisi
di un campione di alito accettato con una  concentrazione  di  alcool
non superiore a 0 mg/l; 
    c)   «fabbricante»:   persona   o   ente    responsabile    della
progettazione, costruzione e/o produzione del dispositivo alcolock  e
della conformita' della produzione; 
    d) «manomissione»: modifiche o interferenze non  autorizzate  con
l'installazione o  il  funzionamento  del  dispositivo  alcolock  nel
veicolo; 
    e) «memoria dati»:  registrazione  dei  risultati  del  test  del
respiro e di altri eventi con data e ora  memorizzate  nella  memoria
interna del dispositivo alcolock; 
    f) «intervallo di taratura»: intervallo di tempo tra le  tarature
durante il quale il dispositivo  alcolock  soddisfa  i  requisiti  di
precisione  per  la  misurazione  della   concentrazione   di   alcol
nell'espirato; 
    g) «installatore»: persona o ente responsabile  che  installa  il
dispositivo  alcolock  comprensivo   dell'eventuale   interfaccia   e
autorizzato a svolgere le attivita' di  cui  alla  legge  5  febbraio
1992, n. 122; 
    h) «sigillo dell'installazione»: adesivo che si autodistrugge  in
caso di tentativo di manomissione del dispositivo alcolock.