Art. 5
Obblighi per il fabbricante del dispositivo alcolock
1. Il fabbricante fornisce le istruzioni per l'installazione del
dispositivo alcolock come da allegato 1.
2. Il dispositivo alcolock deve essere contrassegnato in modo
leggibile con i requisiti minimi riportati nell'allegato 2.
3. Il fabbricante fornisce le istruzioni per l'uso del dispositivo
alcolock come da allegato 3.
4. Il fabbricante fornisce le istruzioni per la manutenzione del
dispositivo alcolock come da allegato 4.
5. Il fabbricante, tra le officine autorizzate a svolgere le
attivita' di meccatronica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122,
individua gli installatori autorizzati al montaggio dei propri
dispositivi e li comunica al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3.
6. Il fabbricante trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3,
il tipo di dispositivo alcolock, che risponde alla norma EN 50436,
corredato della documentazione di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del
presente decreto nonche' un fac-simile di un certificato di taratura
e un elenco separato dei modelli di veicoli sui quali puo' essere
installato l'alcolock.
7. Il fabbricante fornisce all'installatore ogni dispositivo
alcolock con la documentazione prevista agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5
comprensivo di un certificato di taratura.