Art. 5 
 
        Obblighi per il fabbricante del dispositivo alcolock 
 
  1. Il fabbricante fornisce le istruzioni  per  l'installazione  del
dispositivo alcolock come da allegato 1. 
  2. Il dispositivo  alcolock  deve  essere  contrassegnato  in  modo
leggibile con i requisiti minimi riportati nell'allegato 2. 
  3. Il fabbricante fornisce le istruzioni per l'uso del  dispositivo
alcolock come da allegato 3. 
  4. Il fabbricante fornisce le istruzioni per  la  manutenzione  del
dispositivo alcolock come da allegato 4. 
  5. Il fabbricante,  tra  le  officine  autorizzate  a  svolgere  le
attivita' di meccatronica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.  122,
individua  gli  installatori  autorizzati  al  montaggio  dei  propri
dispositivi e li comunica al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3. 
  6. Il fabbricante trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale per la motorizzazione -  Divisione  3,
il tipo di dispositivo alcolock, che risponde alla  norma  EN  50436,
corredato della documentazione di cui agli allegati 1, 2, 3 e  4  del
presente decreto nonche' un fac-simile di un certificato di  taratura
e un elenco separato dei modelli di veicoli  sui  quali  puo'  essere
installato l'alcolock. 
  7.  Il  fabbricante  fornisce  all'installatore  ogni   dispositivo
alcolock con la documentazione prevista agli allegati 1, 2, 3, 4 e  5
comprensivo di un certificato di taratura.