Art. 7
Installazione e disinstallazione dei dispositivi alcolock
1. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi
alcolock, di cui al comma 5 dell'art. 5, sono responsabili del
rispetto delle istruzioni di montaggio compresa l'applicazione di un
sigillo che impedisca l'alterazione o la manomissione dopo
l'installazione.
2. Il sigillo, applicato dall'installatore, deve consistere in un
adesivo autodistruttivo e deve distruggersi in caso di tentativo di
manomissione.
3. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi
alcolock, di cui al comma 5 dell'art. 5, forniscono, contestualmente
alla dichiarazione d'installazione, di cui all'allegato 6, il
certificato di taratura del dispositivo alcolock, secondo quanto
previsto nell'allegato 5, le istruzioni per l'uso del dispositivo
alcolock, di cui all'allegato 3, e le istruzioni per la manutenzione
del dispositivo alcolock, di cui all'allegato 4.
4. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi
alcolock, di cui al comma 5 dell'art. 5, sono responsabili anche
dell'eventuale smontaggio del dispositivo nel rispetto delle
istruzioni fornite dal fabbricante.
5. L'installazione del dispositivo alcolock non comporta
l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprieta' a
norma dell'art. 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992.