Art. 7 
 
      Installazione e disinstallazione dei dispositivi alcolock 
 
  1.  Gli  installatori  autorizzati  al  montaggio  dei  dispositivi
alcolock, di cui al  comma  5  dell'art.  5,  sono  responsabili  del
rispetto delle istruzioni di montaggio compresa l'applicazione di  un
sigillo  che  impedisca  l'alterazione   o   la   manomissione   dopo
l'installazione. 
  2. Il sigillo, applicato dall'installatore, deve consistere  in  un
adesivo autodistruttivo e deve distruggersi in caso di  tentativo  di
manomissione. 
  3.  Gli  installatori  autorizzati  al  montaggio  dei  dispositivi
alcolock, di cui al comma 5 dell'art. 5, forniscono,  contestualmente
alla  dichiarazione  d'installazione,  di  cui  all'allegato  6,   il
certificato di taratura  del  dispositivo  alcolock,  secondo  quanto
previsto nell'allegato 5, le istruzioni  per  l'uso  del  dispositivo
alcolock, di cui all'allegato 3, e le istruzioni per la  manutenzione
del dispositivo alcolock, di cui all'allegato 4. 
  4.  Gli  installatori  autorizzati  al  montaggio  dei  dispositivi
alcolock, di cui al comma 5  dell'art.  5,  sono  responsabili  anche
dell'eventuale  smontaggio  del  dispositivo   nel   rispetto   delle
istruzioni fornite dal fabbricante. 
  5.  L'installazione   del   dispositivo   alcolock   non   comporta
l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprieta' a
norma dell'art. 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992.