Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari
spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei
redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, lettera g-ter) le parole: «incluse
le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in associazioni e societa' che esercitano un'attivita'
artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo,»
sono soppresse;
b) all'articolo 51, comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «I
rimborsi delle spese» sono inserite le seguenti: «, sostenute nel
territorio dello Stato,»;
c) all'articolo 54:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b),
le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel
territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla
formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.»;
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui
al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni,
costituiscono redditi di capitale.
3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e
societa' che esercitano un'attivita' artistica o professionale, ivi
comprese quelle in societa' tra professionisti e in altre societa'
per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema
ordinistico di cui all'articolo 177-bis, costituiscono redditi
diversi.»;
d) all'articolo 54-ter, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese,
sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio,
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a
condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.»;
e) all'articolo 54-septies:
1) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «((a condizione che i pagamenti siano eseguiti)) con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, ((n. 241»));
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. La deducibilita' delle spese, sostenute nel
territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comprese quelle
sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad
altri lavoratori autonomi, nonche' delle medesime spese rimborsate
analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri
lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante
ai sensi delle disposizioni del presente ((capo)), e' ammessa a
condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
f) all'articolo 67, comma 1:
1) alla lettera c), ((alinea,)) secondo periodo, dopo le
parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio
delle societa'» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;
2) alla lettera c-bis), ((alinea,)) primo periodo, dopo le
parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio
di societa'» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;
g) all'articolo 95, comma 3-bis:
1) dopo la parola: «sostenute», sono inserite le seguenti: «nel
territorio dello Stato»;
2) le parole: «ovvero corrisposti a lavoratori autonomi» sono
soppresse;
h) all'articolo 109, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel
territorio dello Stato, nonche' i rimborsi analitici relativi alle
medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano
stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel
territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai
lavoratori autonomi, nonche' i rimborsi analitici relativi alle
medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma
5-bis.».
i) all'articolo 177-bis, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio
2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al
presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni
ricevute.».
((1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il
reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione
di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce
un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso
comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul
bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai
sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle
condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia
contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.))
2. L'articolo 1, comma 81, lettera b), della legge 30 dicembre
2024, n. 207, e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b)((,)) si applicano
alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante
autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
lettera d) e lettera e)((,)) si applicano anche ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
5. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera d),
e lettera e), numero 2), limitatamente alla parte che regola la
deducibilita' delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per
le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di
incarichi, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio,
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a
partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera e),
diverse da quelle di cui al primo periodo, si applicano alle spese
relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi
pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio
1992, n. 21, nonche' alle spese di rappresentanza sostenute a partire
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c),
((numero 2), lettera f) e)) lettera i), si applicano per la
determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2024.
7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 1), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2024.
8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 2), e
lettera h), si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, per i periodi d'imposta
successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.
9. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere g) e h), si applicano
anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le
decorrenze di cui ai commi 7 e 8.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 17, 51, 54,
54-ter, 54-septies, 67, 95, 109 e 177-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi», come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis);
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
e le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al
comma 2 dell'articolo 46;
c) indennita' percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'
risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del
rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori
comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1
bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente;
d) indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
e) indennita' percepite per la cessazione da
funzioni notarili;
f) indennita' percepite dai lavoratori subordinati
sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, se non rientranti tra le indennita'
indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da piu' di 5 anni e redditi conseguiti in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da piu' di 5 anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma
1 dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;
g-ter) corrispettivi percepiti a seguito di
cessione della clientela o di elementi immateriali, se
percepiti, anche in piu' rate, nello stesso periodo di
imposta;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti
al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella
perdita di redditi relativi a piu' anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa'
indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e
riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del
socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se
il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del
socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a 5 anni;
m).
n) redditi compresi nelle somme o nel valore
normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e
dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1
dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il
periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
5 anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle
spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera
c), quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del
comma primo sono esclusi dalla tassazione separata se
conseguiti da societa' in nome collettivo o in accomandita
semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio
di imprese commerciali, sono tassati separatamente a
condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta al quale
sarebbero imputabili come componenti del reddito di
impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del
comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)
non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il
contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione
separata facendolo constare espressamente nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i
redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma
1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori
imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17
e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla
formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono
percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il
contribuente.».
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformita' a disposizioni dei contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti
all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con
il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141,
che operino secondo il principio di mutualita' e
solidarieta' tra gli iscritti, per un importo non superiore
complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, lettera e-ter);
b) ;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni
sostitutive delle somministrazioni di vitto fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a
euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica; le indennita' sostitutive delle
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
d) le prestazioni di servizi di trasporto
collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti;
anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti
servizi pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla
generalita' o a categorie di dipendenti dal datore di
lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute,
volontariamente o in conformita' a disposizioni di
contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per
l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale del dipendente e dei
familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle
condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore
di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore
di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti e dei loro familiari indicati
nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste
nel medesimo articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche
in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite
dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per
oggetto il rischio di gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di
cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche'
le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in
conformita' a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui
allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi
delle predette somme ed erogazioni devono essere attestati
dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e
g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni
emesse dall'impresa con la quale il contribuente
intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse
da societa' che direttamente o indirettamente, controllano
la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa societa' che controlla l'impresa. La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si
rende applicabile esclusivamente quando ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che
siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e'
esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati
regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori
di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12 , o il diritto di ottenerli da
terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
contenute nell'articolo 9. In deroga al primo periodo, il
valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' del datore di lavoro e
ceduti ai dipendenti e' determinato in base al prezzo
mediamente praticato nel medesimo stadio di
commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la
prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in
mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti
e dei servizi prestati se complessivamente di importo non
superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il
predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,
l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54,
comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione,
concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento
dell'importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del
costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il
30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo
d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente
trattenute al dipendente. La predetta percentuale e'
ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione
esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli
elettrici ibridi plug-in;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il
50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso
fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo
degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati
anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata
inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo
1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
4-bis.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate,
concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese,
sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio,
viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi
pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui
al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i
pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui
all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i
premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di
finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
12 , e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli
oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore,
per recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita'
percepite per servizi prestati all'estero costituiscono
reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi
prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni
statali la legge prevede la corresponsione di una
indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate
concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella
misura del 50 per cento nonche' il 50 per cento delle
maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di
ottantasette quarantesimi dell'indennita' base o,
limitatamente alle indennita' di cui all'articolo 1808,
comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due
volte l'indennita' base. Qualora l'indennita' per servizi
prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche
con riferimento all'attivita' prestata nel territorio
nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente
gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa
disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al
comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a
8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in
via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
«Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' costituito dalla differenza tra tutte le
somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel
periodo di imposta in relazione all'attivita' artistica o
professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel
periodo stesso nell'esercizio dell'attivita', salvo quanto
diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri
articoli del capo V. Le somme e i valori in genere
percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui
gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta
si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo
per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.
2. Non concorrono a formare il reddito le somme
percepite a titolo di:
a) contributi previdenziali e assistenziali
stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li
corrisponde;
b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente
arte o professione per l'esecuzione di un incarico e
addebitate analiticamente in capo al committente;
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese
sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche
promiscuamente, per l'esercizio dell'attivita' e per i
servizi a essi connessi.
2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2,
lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle
spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a
vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi
pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito
se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
3. Le spese relative all'esecuzione di un incarico
conferito e sostenute direttamente dal committente non
costituiscono compensi in natura per il professionista.
3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari
di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e
professioni, costituiscono redditi di capitale.
3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in
associazioni e societa' che esercitano un'attivita'
artistica o professionale, ivi comprese quelle in societa'
tra professionisti e in altre societa' per l'esercizio di
attivita' professionali regolamentate nel sistema
ordinistico di cui all'articolo 177-bis, costituiscono
redditi diversi.».
«Art. 54-ter (Rimborsi e riaddebiti). - 1. Le spese
di cui all'articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono
deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che
le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera
b), non rimborsate da parte del committente sono deducibili
a partire dalla data in cui:
a) il committente ha fatto ricorso o e' stato
assoggettato a uno degli istituti di regolazione
disciplinati dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in
Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di
informazioni;
b) la procedura esecutiva individuale nei confronti
del committente sia rimasta infruttuosa;
c) il diritto alla riscossione del corrispondente
credito si e' prescritto.
3. Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si
considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato
a uno degli istituti disciplinati dal citato codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto
legislativo n. 14 del 2019:
a) in caso di liquidazione giudiziale o di
liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data
della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o
controllata;
b) in caso di liquidazione coatta amministrativa,
dalla data del provvedimento che la dispone;
c) in caso di procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di
ammissione alla procedura;
d) in caso di procedura di concordato preventivo,
dalla data del decreto di apertura della procedura;
e) in caso di accordo di ristrutturazione dei
debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a
omologazione, dalla data di omologazione dell'accordo
ovvero del piano;
f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla
data certa degli atti e dei contratti di cui all'articolo
56, comma 5, del predetto codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del
2019;
g) in caso di contratto o accordo di cui
all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), del citato
decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data certa di
tali atti;
h) in caso di concordato semplificato di cui
all'articolo 25-sexies del medesimo decreto legislativo n.
14 del 2019, dalla data del decreto previsto dal citato
articolo 25-sexies, comma 4;
i) in caso di concordato minore, dalla data di
apertura della procedura;
l) in caso di ristrutturazione dei debiti del
consumatore di cui all'articolo 67 e seguenti del citato
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al
decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data della
pubblicazione della relativa proposta ai sensi
dell'articolo 70 del medesimo decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 valgono per gli
istituti di diritto estero equivalenti previsti in Stati o
territori con i quali esiste un adeguato scambio di
informazioni.
5. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera
b), di importo, comprensivo del compenso a esse relative,
non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal
committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in
ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel
corso del quale scade il detto periodo annuale.
5-bis. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le
spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a
vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi
pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i
pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.".
«Art. 54-septies (Altre spese). - 1. Le spese
relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di
alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per
cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non
superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi
percepiti nel periodo di imposta.
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei
limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo
d'imposta a condizione che i pagamenti siano eseguiti con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi
di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sono comprese nelle
spese di rappresentanza anche quelle sostenute per
l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di
antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni
strumentali per l'esercizio dell'arte o professione,
nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di
beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.
3. Sono integralmente deducibili, entro il limite
annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e
a corsi di formazione o di aggiornamento professionale
nonche' le spese di iscrizione a convegni e congressi,
comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente
deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese
sostenute per i servizi personalizzati di certificazione
delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno
all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali
effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle
condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi
accreditati ai sensi della disciplina vigente.
4. Sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti
per la garanzia contro il mancato pagamento delle
prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme
assicurative o di solidarieta'.
5. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili
si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6, anche
le quote delle indennita' di cui all'articolo 17, comma 1,
lettere a) e c), maturate nel periodo di imposta. Le spese
di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate
fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti
degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle
misure previste dall'articolo 95, comma 3.
6. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al
coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti
dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati
per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti
dell'artista o professionista ovvero della societa' o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione non
concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
6-bis. La deducibilita' delle spese, sostenute nel
territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio
e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di
cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
comprese quelle sostenute direttamente quale committente di
incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonche'
delle medesime spese rimborsate analiticamente ai
dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori
autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante
ai sensi delle disposizioni del presente capo, e' ammessa a
condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.».
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera
b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione
a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il
cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli
interventi agevolati di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si
siano conclusi da non piu' di dieci anni all'atto della
cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e
quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci
anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di
acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un
periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di
tale periodo;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
e associazioni di cui all'articolo 5 e dei soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la
cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite le predette partecipazioni, qualora le
partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino,
complessivamente, una percentuale di diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al
20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al
patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si
tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di
altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto
sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la
cessione dei contratti stipulati con associanti non
residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' e associazioni di cui
all'articolo 5 e dei soggetti di cui all'articolo 73,
nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle
plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate
mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui
alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti
da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,
sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote
di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si
considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi
realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso,
permuta o detenzione di cripto-attivita', comunque
denominate. Ai fini della presente lettera, per
"cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale
di valore o di diritti che possono essere trasferiti e
memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di
registro distribuito o una tecnologia analoga. Non
costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la
permuta tra cripto-attivita' aventi eguali caratteristiche
e funzioni;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a
premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla
sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2
dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in
usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di
godimento e dalla sublocazione di beni immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere
c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e
conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione
che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio realizzate mediante
conversione di quote o azioni da un comparto ad altro
comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo.».
«Art. 95 (Spese per prestazioni di lavoro). - 1. Le
spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle
sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a
favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100,
comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di
strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti
sono deducibili per un importo non superiore a quello che
costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma
dell'articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati
di cui al secondo periodo siano concessi in uso a
dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza
anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui
prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si
verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i
predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in
deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad
euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23
per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare
dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare
un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine
di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali,
ovvero 20 se con motore diesel.
3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime
spese, sostenute nel territorio dello Stato per le
trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti di cui
ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi
di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese
sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
5. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche
spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili
anche se non imputati al conto economico.
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 109,
comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti
ai lavoratori dipendenti, e agli associati in
partecipazione sono computate in diminuzione del reddito
dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla
imputazione al conto economico.
6-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi
imputati a conto economico in relazione alle operazioni con
pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti
rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre
societa' del gruppo sono deducibili al momento
dell'assegnazione dei predetti strumenti; in tale momento
sono altresi' riconosciuti i maggiori valori delle
partecipazioni iscritti in bilancio dalle societa' del
gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono
assegnati a seguito di tali operazioni.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, sostenute nel territorio dello Stato, nonche' i
rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono
deducibili a condizione che i pagamenti siano stati
eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni
di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonche' i
rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono
deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.».
«Art. 177-bis (Operazioni straordinarie e attivita'
professionali). - 1. I conferimenti di un complesso
unitario di attivita' materiali e immateriali, inclusa la
clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di
passivita', organizzato per l'esercizio dell'attivita'
artistica o professionale, in una societa' per l'esercizio
di attivita' professionali regolamentate nel sistema
ordinistico, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o
minusvalenze; il soggetto conferente assume, quale valore
delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei
valori fiscalmente riconosciuti di attivita' e passivita'
conferite e il soggetto conferitario subentra nella
posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto,
facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione
della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle
scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche:
a) ai conferimenti in societa' per l'esercizio di
attivita' professionali regolamentate nel sistema
ordinistico diverse da quelle di cui al comma 1;
b) agli apporti in associazioni o societa' semplici
di cui all'articolo 5, costituite per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni;
c) alle trasformazioni, fusioni e scissioni di
societa' tra professionisti di cui al comma 1 e alla
lettera a), nonche' alle medesime operazioni delle
associazioni o societa' semplici di cui alla lettera b) e
tra le societa' di cui al comma 1 e alla lettera a) e le
associazioni o societa' semplici di cui alla lettera b);
d) al trasferimento per causa di morte o per atto
gratuito di un complesso unitario di attivita' materiali e
immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento
immateriale, nonche' di passivita', organizzato per
l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale svolta
in forma individuale.
3. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche
qualora, a seguito della cessazione, entro cinque anni
dall'apertura della successione, dell'esercizio in forma
associata di arti e professioni da parte degli eredi, la
predetta attivita' resti svolta da uno solo di essi.
4. Al fine di evitare salti o duplicazioni di
imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti, da un periodo di
imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro
autonomo ai sensi dell'articolo 54 a un periodo di imposta
soggetto alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi
degli articoli 56 e 83, i componenti positivi e negativi
che hanno gia' concorso alla formazione del reddito, in
base alle regole del regime di determinazione del reddito
di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito d'impresa dei periodi di imposta
successivi; corrispondenti criteri si applicano per
l'ipotesi inversa di passaggio da un periodo di imposta
soggetto alla determinazione del reddito d'impresa a un
periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito
di lavoro autonomo. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 170, commi 3 e 4, anche in caso di fusioni e
scissioni.
4-bis. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27
luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni
straordinarie di cui al presente articolo e la successiva
cessione delle partecipazioni ricevute.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 27
luglio 2000, n. 212 recante: «Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente»:
«Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni
della presente legge, in attuazione delle norme della
Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione
europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
costituiscono principi generali dell'ordinamento
tributario, criteri di interpretazione della legislazione
tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto
tributario. Le medesime disposizioni possono essere
derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi
speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge.
3-bis. Le amministrazioni statali osservano le
disposizioni della presente legge concernenti la garanzia
del contradditorio e dell'accesso alla documentazione
amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il
divieto del bis in idem, il principio di proporzionalita' e
l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come
principi per le regioni e per gli enti locali che
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel
rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione alle disposizioni della
presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare
i procedimenti amministrativi di loro competenza, non
possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate
dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono
prevedere livelli ulteriori di tutela.
4.».
- Si riporta il testo del comma 81, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», come
modificato dalla presente legge:
«81. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 5, in materia di
indennita' per trasferte o missioni di lavoratori
dipendenti, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e
trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, per le trasferte o le missioni di cui al presente
comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti
delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario
o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241";
b) (Abrogato);
c) all'articolo 95, in materia di deducibilita'
delle spese per prestazioni di lavoro, dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
"3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime
spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero
corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei
limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono
eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";
d) all'articolo 108, comma 2, in materia di
deducibilita' delle spese di rappresentanza, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Le spese di cui al presente
comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi
di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 15
gennaio 1992, n. 21 recante: «Legge quadro per il trasporto
di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»:
«Art. 1 (Autoservizi pubblici non di linea). - 1.
Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che
provvedono al trasporto collettivo od individuale di
persone, con funzione complementare e integrativa rispetto
ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici,
marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a
richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari
stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e
autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli
a trazione animale.».
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997.