Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla disciplina  del  trattamento  fiscale  di  particolari
  spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei
  redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 17, comma 1, lettera g-ter) le  parole:  «incluse
le  plusvalenze  derivanti  dalla  cessione  a  titolo   oneroso   di
partecipazioni in associazioni e societa' che esercitano un'attivita'
artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro  autonomo,»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 51, comma 5, quinto periodo, dopo le  parole:  «I
rimborsi delle spese» sono inserite le  seguenti:  «,  sostenute  nel
territorio dello Stato,»; 
    c) all'articolo 54: 
      1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2,  lettera  b),
le somme percepite a titolo di rimborso delle  spese,  sostenute  nel
territorio  dello  Stato,  relative  a  vitto,  alloggio,  viaggio  e
trasporto  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea   di   cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.  21,  concorrono  alla
formazione  del  reddito  se  i  pagamenti  non  sono  eseguiti   con
versamento bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241.»; 
      2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di  cui
al  capo  III,  percepiti  nell'esercizio  di  arti  e   professioni,
costituiscono redditi di capitale. 
        3-ter. Le  plusvalenze  e  le  minusvalenze  derivanti  dalla
cessione  a  titolo  oneroso  di  partecipazioni  in  associazioni  e
societa' che esercitano un'attivita' artistica o  professionale,  ivi
comprese quelle in societa' tra professionisti e  in  altre  societa'
per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel  sistema
ordinistico  di  cui  all'articolo  177-bis,  costituiscono   redditi
diversi.»; 
    d) all'articolo 54-ter, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Nei casi  disciplinati  dai  commi  2  e  5  le  spese,
sostenute nel territorio dello Stato,  relative  a  vitto,  alloggio,
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili  a
condizione che  i  pagamenti  siano  stati  eseguiti  con  versamento
bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi  di  pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241.»; 
    e) all'articolo 54-septies: 
      1) al comma  2,  primo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «((a condizione che i pagamenti siano eseguiti)) con
versamento bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
1997, ((n. 241»)); 
      2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis.  La  deducibilita'   delle   spese,   sostenute   nel
territorio  dello  Stato,  relative  a  vitto,  alloggio,  viaggio  e
trasporto  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea   di   cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.  21,  comprese  quelle
sostenute direttamente quale committente di  incarichi  conferiti  ad
altri lavoratori autonomi, nonche' delle  medesime  spese  rimborsate
analiticamente  ai  dipendenti  per  le  trasferte  ovvero  ad  altri
lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora  spettante
ai sensi delle disposizioni  del  presente  ((capo)),  e'  ammessa  a
condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento  bancario  o
postale  ovvero  mediante  altri  sistemi   di   pagamento   previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.». 
    f) all'articolo 67, comma 1: 
      1) alla  lettera  c),  ((alinea,))  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale od al  patrimonio
delle societa'» sono inserite le seguenti: «e associazioni»; 
      2) alla lettera c-bis),  ((alinea,))  primo  periodo,  dopo  le
parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale o  al  patrimonio
di societa'» sono inserite le seguenti: «e associazioni»; 
    g) all'articolo 95, comma 3-bis: 
      1) dopo la parola: «sostenute», sono inserite le seguenti: «nel
territorio dello Stato»; 
      2) le parole: «ovvero corrisposti a lavoratori  autonomi»  sono
soppresse; 
    h) all'articolo 109, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. Le spese di vitto e alloggio e  quelle  per  viaggio  e
trasporto  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea   di   cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio  1992,  n.  21,  sostenute  nel
territorio dello Stato, nonche' i rimborsi  analitici  relativi  alle
medesime spese, sono deducibili a condizione che  i  pagamenti  siano
stati eseguiti con versamento  bancario  o  postale  ovvero  mediante
altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
      5-ter. Le spese di vitto e alloggio  e  quelle  per  viaggio  e
trasporto  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea   di   cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio  1992,  n.  21,  sostenute  nel
territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai
lavoratori autonomi,  nonche'  i  rimborsi  analitici  relativi  alle
medesime spese, sono deducibili  alle  condizioni  di  cui  al  comma
5-bis.». 
    i) all'articolo 177-bis, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Ai fini dell'articolo  10-bis  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, non rilevano le  operazioni  straordinarie  di  cui  al
presente articolo  e  la  successiva  cessione  delle  partecipazioni
ricevute.». 
  ((1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  27  luglio
2000, n. 212, il comma 1  dell'articolo  67  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso  che  il
reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione
di altri diritti reali di godimento su un bene  immobile  costituisce
un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello  stesso
comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto  reale  sul
bene immobile, mentre si qualifica  come  plusvalenza,  tassabile  ai
sensi delle lettere b) e  b-bis)  del  comma  1  al  ricorrere  delle
condizioni temporali  ivi  previste,  se  il  disponente  si  spoglia
contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.)) 
  2. L'articolo 1, comma 81, lettera  b),  della  legge  30  dicembre
2024, n. 207, e' abrogato. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b)((,)) si  applicano
alle  spese  per  vitto,  alloggio,  viaggio  e  trasporto   mediante
autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1  della  legge
15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni di cui  al  comma  1,  lettera  c),  numero  1),
lettera d) e lettera e)((,)) si applicano anche ai fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446. 
  5. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera  d),
e lettera e), numero 2),  limitatamente  alla  parte  che  regola  la
deducibilita' delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per
le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione  di
incarichi, si  applicano  alle  spese  relative  a  vitto,  alloggio,
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge  15  gennaio  1992,  n.  21,  sostenute  a
partire dal periodo di imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera e),
diverse da quelle di cui al primo periodo, si  applicano  alle  spese
relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante  autoservizi
pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della  legge  15  gennaio
1992, n. 21, nonche' alle spese di rappresentanza sostenute a partire
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Le disposizioni di cui al  comma  1,  lettera  a),  lettera  c),
((numero  2),  lettera  f)  e))  lettera  i),  si  applicano  per  la
determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di  imposta
in corso al 31 dicembre 2024. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera  g),  numero  1),  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2024. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  g),  numero  2),  e
lettera h), si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, per  i  periodi  d'imposta
successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024. 
  9. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere g) e h), si applicano
anche ai fini dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  di
cui  al  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  con  le
decorrenze di cui ai commi 7 e 8. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  17,  51,  54,
          54-ter, 54-septies, 67, 95, 109 e 177-bis, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          recante: «Approvazione del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 17 (Tassazione separata).  -  1.  L'imposta  si
          applica separatamente sui seguenti redditi: 
                  a) trattamento di fine  rapporto  di  cui  all'art.
          2120 del codice civile e indennita' equipollenti,  comunque
          denominate, commisurate alla durata dei rapporti di  lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi  di  cui
          all'art. 2122 del codice civile; altre indennita'  e  somme
          percepite una volta tanto in  dipendenza  della  cessazione
          dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di  preavviso,
          le somme risultanti dalla capitalizzazione  di  pensioni  e
          quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non  concorrenza
          ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le  somme
          e i valori comunque percepiti al netto delle  spese  legali
          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
          procedure   esecutive,   a   seguito    di    provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria o di transazioni  relativi  alla
          risoluzione del rapporto di lavoro; 
                  a-bis); 
                  b) emolumenti arretrati per prestazioni  di  lavoro
          dipendente riferibili ad  anni  precedenti,  percepiti  per
          effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
          atti amministrativi sopravvenuti  o  per  altre  cause  non
          dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i  compensi
          e le indennita' di cui al comma 1  dell'articolo  47  e  al
          comma 2 dell'articolo 46; 
                  c)  indennita'  percepite  per  la  cessazione  dei
          rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa,  di
          cui al comma 2 dell'art. 49, se il  diritto  all'indennita'
          risulta da atto di  data  certa  anteriore  all'inizio  del
          rapporto nonche',  in  ogni  caso,  le  somme  e  i  valori
          comunque percepiti al netto delle spese  legali  sostenute,
          anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di  procedure
          esecutive,  a  seguito  di   provvedimenti   dell'autorita'
          giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione  dei
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 
                  c-bis) indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7,  comma  5,  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1
          bis del decreto-legge 10 giugno 1994,  n.  357,  convertito
          con modificazioni, dalla  legge  8  agosto  1994,  n.  489,
          corrisposti anticipatamente; 
                  d) indennita' per  la  cessazione  di  rapporti  di
          agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone; 
                  e)  indennita'  percepite  per  la  cessazione   da
          funzioni notarili; 
                  f) indennita' percepite dai lavoratori  subordinati
          sportivi  al  termine  dell'attivita'  sportiva  ai   sensi
          dell'articolo 26,  comma  4,  del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2021, n. 36, se non rientranti tra  le  indennita'
          indicate alla lettera a); 
                  g) plusvalenze, compreso il valore  di  avviamento,
          realizzate mediante cessione a titolo  oneroso  di  aziende
          possedute da  piu'  di  5  anni  e  redditi  conseguiti  in
          dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,  di  imprese
          commerciali esercitate da piu' di 5 anni; 
                  g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma
          1 dell'art. 81 realizzate a seguito di  cessioni  a  titolo
          oneroso   di   terreni   suscettibili   di    utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della cessione; 
                  g-ter)  corrispettivi  percepiti   a   seguito   di
          cessione della clientela  o  di  elementi  immateriali,  se
          percepiti, anche in piu'  rate,  nello  stesso  periodo  di
          imposta; 
                  h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti
          al conduttore in caso  di  cessazione  della  locazione  di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione  e  indennita'  di  avviamento  delle   farmacie
          spettanti al precedente titolare; 
                  i) indennita' spettanti a titolo  di  risarcimento,
          anche in forma assicurativa, dei  danni  consistenti  nella
          perdita di redditi relativi a piu' anni; 
                  l) redditi compresi nelle somme  attribuite  o  nel
          valore normale dei beni assegnati ai  soci  delle  societa'
          indicate nell'art. 5 nei  casi  di  recesso,  esclusione  e
          riduzione del capitale o agli eredi in caso  di  morte  del
          socio,  e  redditi  imputati  ai  soci  in  dipendenza   di
          liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse,  se
          il periodo di tempo intercorso tra  la  costituzione  della
          societa' e la comunicazione del recesso o  dell'esclusione,
          la deliberazione di riduzione del capitale,  la  morte  del
          socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a 5 anni; 
                  m). 
                  n)  redditi  compresi  nelle  somme  o  nel  valore
          normale dei beni attribuiti alla scadenza dei  contratti  e
          dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma  1
          dell'art. 41, quando non  sono  soggetti  a  ritenuta  alla
          fonte a titolo d'imposta o ad imposta  sostitutiva,  se  il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          5 anni; 
                  n-bis) somme conseguite a  titolo  di  rimborso  di
          imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per  i
          quali si e' fruito della detrazione in periodi  di  imposta
          precedenti. La presente disposizione non  si  applica  alle
          spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma  1,  lettera
          c), quinto e sesto periodo. 
                2. I redditi indicati alle lettere da  g)  a  n)  del
          comma primo  sono  esclusi  dalla  tassazione  separata  se
          conseguiti da societa' in nome collettivo o in  accomandita
          semplice; se conseguiti da persone  fisiche  nell'esercizio
          di  imprese  commerciali,  sono  tassati  separatamente   a
          condizione che ne sia fatta richiesta  nella  dichiarazione
          dei  redditi  relativa  al  periodo  di  imposta  al  quale
          sarebbero  imputabili  come  componenti  del   reddito   di
          impresa. 
                3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del
          comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g)  a  n-bis)
          non conseguiti nell'esercizio  di  imprese  commerciali  il
          contribuente ha facolta' di non avvalersi della  tassazione
          separata    facendolo    constare    espressamente    nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
          cui e' avvenuta o ha avuto  inizio  la  percezione.  Per  i
          redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma
          1 gli uffici provvedono a iscrivere  a  ruolo  le  maggiori
          imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17
          e 18  ovvero  facendo  concorrere  i  redditi  stessi  alla
          formazione del reddito complessivo dell'anno  in  cui  sono
          percepiti,  se  cio'  risulta  piu'   favorevole   per   il
          contribuente.». 
                «Art.  51  (Determinazione  del  reddito  di   lavoro
          dipendente). -  1.  Il  reddito  di  lavoro  dipendente  e'
          costituito da tutte le  somme  e  i  valori  in  genere,  a
          qualunque titolo percepiti  nel  periodo  d'imposta,  anche
          sotto  forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione   al
          rapporto di lavoro. Si considerano  percepiti  nel  periodo
          d'imposta anche le somme e i valori in genere,  corrisposti
          dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
          del  periodo  d'imposta  successivo   a   quello   cui   si
          riferiscono. 
                2. Non concorrono a formare il reddito: 
                  a)  i  contributi  previdenziali  e   assistenziali
          versati  dal  datore  di  lavoro  o   dal   lavoratore   in
          ottemperanza a  disposizioni  di  legge;  i  contributi  di
          assistenza sanitaria versati dal datore  di  lavoro  o  dal
          lavoratore ad  enti  o  casse  aventi  esclusivamente  fine
          assistenziale in conformita' a disposizioni  dei  contratti
          collettivi di cui all'articolo 51 del  decreto  legislativo
          15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti
          all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi  istituita  con
          il decreto del Ministro della salute  del  31  marzo  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141,
          che  operino  secondo  il   principio   di   mutualita'   e
          solidarieta' tra gli iscritti, per un importo non superiore
          complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo  del
          predetto limite si tiene  conto  anche  dei  contributi  di
          assistenza sanitaria versati  ai  sensi  dell'articolo  10,
          comma 1, lettera e-ter); 
                  b) ; 
                  c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
          di lavoro nonche' quelle in mense organizzate  direttamente
          dal datore di lavoro o gestite  da  terzi;  le  prestazioni
          sostitutive   delle   somministrazioni   di   vitto    fino
          all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato  a
          euro 8 nel caso in  cui  le  stesse  siano  rese  in  forma
          elettronica;    le     indennita'     sostitutive     delle
          somministrazioni  di  vitto  corrisposte  agli  addetti  ai
          cantieri edili, ad altre strutture lavorative  a  carattere
          temporaneo o ad unita'  produttive  ubicate  in  zone  dove
          manchino  strutture  o   servizi   di   ristorazione   fino
          all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29; 
                  d)  le  prestazioni   di   servizi   di   trasporto
          collettivo alla generalita' o a  categorie  di  dipendenti;
          anche se  affidate  a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti
          servizi pubblici; 
                  d-bis)  le  somme   erogate   o   rimborsate   alla
          generalita' o a  categorie  di  dipendenti  dal  datore  di
          lavoro o le spese da quest'ultimo  direttamente  sostenute,
          volontariamente  o  in  conformita'   a   disposizioni   di
          contratto, di  accordo  o  di  regolamento  aziendale,  per
          l'acquisto degli  abbonamenti  per  il  trasporto  pubblico
          locale, regionale e interregionale  del  dipendente  e  dei
          familiari indicati nell'articolo 12 che  si  trovano  nelle
          condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12; 
                  e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
          f) del comma 1 dell'articolo 47; 
                  f)  l'utilizzazione  delle  opere  e  dei   servizi
          riconosciuti dal datore  di  lavoro  volontariamente  o  in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento  aziendale,  offerti   alla   generalita'   dei
          dipendenti o a  categorie  di  dipendenti  e  ai  familiari
          indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al  comma
          1 dell'articolo 100; 
                  f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
          dal datore di lavoro alla generalita' dei  dipendenti  o  a
          categorie di dipendenti per  la  fruizione,  da  parte  dei
          familiari  indicati  nell'articolo  12,  dei   servizi   di
          educazione e istruzione anche in eta' prescolare,  compresi
          i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,  nonche'
          per  la  frequenza  di  ludoteche  e  di  centri  estivi  e
          invernali e per borse  di  studio  a  favore  dei  medesimi
          familiari; 
                  f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore
          di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie  di
          dipendenti per la fruizione dei servizi  di  assistenza  ai
          familiari   anziani   o   non   autosufficienti    indicati
          nell'articolo 12; 
                  f-quater) i contributi e i premi versati dal datore
          di lavoro a favore della generalita' dei  dipendenti  o  di
          categorie di  dipendenti  e  dei  loro  familiari  indicati
          nell'articolo 12 che si trovano nelle  condizioni  previste
          nel medesimo articolo 12, comma 2, per  prestazioni,  anche
          in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana,   le   cui   caratteristiche   sono    definite
          dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e  2),  del
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali  27  ottobre  2009,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi  per
          oggetto il rischio di gravi patologie; 
                  g) il valore delle azioni offerte alla  generalita'
          dei   dipendenti   per    un    importo    non    superiore
          complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni,  a
          condizione  che  non  siano  riacquistate  dalla   societa'
          emittente o dal datore di lavoro o  comunque  cedute  prima
          che siano  trascorsi  almeno  tre  anni  dalla  percezione;
          qualora le azioni siano cedute prima del predetto  termine,
          l'importo che non ha  concorso  a  formare  il  reddito  al
          momento dell'acquisto  e'  assoggettato  a  tassazione  nel
          periodo d'imposta in cui avviene la cessione; 
                  g-bis); 
                  h) le somme trattenute al dipendente per  oneri  di
          cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche'
          le  erogazioni  effettuate  dal   datore   di   lavoro   in
          conformita'  a  contratti  collettivi  o   ad   accordi   e
          regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui
          allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b).  Gli  importi
          delle predette somme ed erogazioni devono essere  attestati
          dal datore di lavoro; 
                  i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
          case da gioco (croupiers) direttamente o  per  effetto  del
          riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
          dell'impresa nella misura del 25 per  cento  dell'ammontare
          percepito nel periodo d'imposta; 
                  i-bis)   le   quote   di   retribuzione   derivanti
          dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta'  di
          rinuncia all'accredito contributivo presso  l'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
          della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
          scadenza utile per il  pensionamento  di  anzianita',  dopo
          aver  maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la   vigente
          normativa. 
                2-bis. Le disposizioni  di  cui  alle  lettere  g)  e
          g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle  azioni
          emesse  dall'impresa   con   la   quale   il   contribuente
          intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle  emesse
          da societa' che direttamente o indirettamente,  controllano
          la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate
          dalla  stessa  societa'   che   controlla   l'impresa.   La
          disposizione di cui alla lettera  g-bis)  del  comma  2  si
          rende   applicabile   esclusivamente    quando    ricorrano
          congiuntamente le seguenti condizioni: 
                  a) che l'opzione sia  esercitabile  non  prima  che
          siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; 
                  b)  che,   al   momento   in   cui   l'opzione   e'
          esercitabile,  la  societa'  risulti  quotata  in   mercati
          regolamentati; 
                  c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
          anni successivi all'esercizio dell'opzione un  investimento
          nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
          tra il valore delle azioni al momento  dell'assegnazione  e
          l'ammontare  corrisposto  dal  dipendente.  Qualora   detti
          titoli oggetto di  investimento  siano  ceduti  o  dati  in
          garanzia prima che siano trascorsi cinque anni  dalla  loro
          assegnazione, l'importo che non ha concorso  a  formare  il
          reddito di lavoro dipendente al  momento  dell'assegnazione
          e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta  in  cui
          avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. 
                3. Ai fini della determinazione in denaro dei  valori
          di cui al comma 1, compresi quelli dei beni  ceduti  e  dei
          servizi prestati al coniuge del dipendente  o  a  familiari
          indicati nell'articolo 12 , o il diritto  di  ottenerli  da
          terzi,  si  applicano   le   disposizioni   relative   alla
          determinazione del valore normale dei beni  e  dei  servizi
          contenute nell'articolo 9. In deroga al primo  periodo,  il
          valore dei beni e servizi alla  cui  produzione  o  al  cui
          scambio e' diretta  l'attivita'  del  datore  di  lavoro  e
          ceduti ai dipendenti  e'  determinato  in  base  al  prezzo
          mediamente    praticato    nel    medesimo    stadio     di
          commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la
          prestazione di  servizi  a  favore  del  lavoratore  o,  in
          mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di  lavoro.
          Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti
          e dei servizi prestati se complessivamente di  importo  non
          superiore nel  periodo  d'imposta  a  euro  258,23;  se  il
          predetto valore e' superiore al citato  limite,  lo  stesso
          concorre interamente a formare il reddito. 
                3-bis. Ai fini dell'applicazione dei  commi  2  e  3,
          l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
          del datore di lavoro puo' avvenire  mediante  documenti  di
          legittimazione,  in   formato   cartaceo   o   elettronico,
          riportanti un valore nominale. 
                4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: 
                  a) per gli autoveicoli indicati  nell'articolo  54,
          comma 1, lettere a), c) e m), del codice della  strada,  di
          cui al decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  i
          motocicli  e  i  ciclomotori  di  nuova   immatricolazione,
          concessi  in  uso  promiscuo  con  contratti  stipulati   a
          decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il  50  per  cento
          dell'importo    corrispondente    ad    una     percorrenza
          convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del
          costo chilometrico di esercizio  desumibile  dalle  tabelle
          nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora  entro  il
          30  novembre  di  ciascun  anno  e  comunica  al  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  il  quale  provvede  alla
          pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo
          d'imposta successivo, al netto  delle  somme  eventualmente
          trattenute  al  dipendente.  La  predetta  percentuale   e'
          ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione
          esclusivamente elettrica e al 20 per cento  per  i  veicoli
          elettrici ibridi plug-in; 
                  b) in caso di concessione di prestiti si assume  il
          50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi
          calcolato al tasso ufficiale di  riferimento  vigente  alla
          data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso
          fisso, alla data di concessione del  prestito  e  l'importo
          degli interessi calcolato al tasso applicato sugli  stessi.
          Tale disposizione non si applica per i  prestiti  stipulati
          anteriormente al 1  gennaio  1997,  per  quelli  di  durata
          inferiore ai dodici mesi concessi,  a  seguito  di  accordi
          aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in  contratto
          di solidarieta'  o  in  cassa  integrazione  guadagni  o  a
          dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7  marzo
          1996,  n.  108,  o  ammessi  a  fruire   delle   erogazioni
          pecuniarie  a  ristoro  dei  danni  conseguenti  a  rifiuto
          opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31
          dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 18 febbraio 1992, n. 172; 
                  c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
          in  comodato,  si  assume  la  differenza  tra  la  rendita
          catastale  del  fabbricato  aumentata  di  tutte  le  spese
          inerenti il fabbricato stesso, comprese  le  utenze  non  a
          carico  dell'utilizzatore  e  quanto  corrisposto  per   il
          godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati  concessi
          in  connessione  all'obbligo  di   dimorare   nell'alloggio
          stesso,  si  assume  il  30  per   cento   della   predetta
          differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
          nel catasto si assume  la  differenza  tra  il  valore  del
          canone di locazione determinato in regime  vincolistico  o,
          in  mancanza,  quello  determinato  in  regime  di   libero
          mercato,  e  quanto  corrisposto  per  il   godimento   del
          fabbricato; 
                  c-bis) per i servizi di  trasporto  ferroviario  di
          persone prestati gratuitamente, si assume, al  netto  degli
          ammontari     eventualmente      trattenuti,      l'importo
          corrispondente        all'introito        medio         per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, per una  percorrenza  media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al comma 3, di 2.600 chilometri. Il  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
          dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di  imposta
          successivo  a  quello  in  corso  alla   data   della   sua
          emanazione. 
                4-bis. 
                5. Le indennita' percepite  per  le  trasferte  o  le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il reddito per la parte eccedente lire  90.000  al  giorno,
          elevate a lire 150.000  per  le  trasferte  all'estero,  al
          netto delle spese di viaggio e di  trasporto;  in  caso  di
          rimborso delle spese  di  alloggio,  ovvero  di  quelle  di
          vitto, o di  alloggio  o  vitto  fornito  gratuitamente  il
          limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di  due
          terzi in caso di rimborso sia delle spese di  alloggio  che
          di quelle di vitto. In caso  di  rimborso  analitico  delle
          spese  per  trasferte  o  missioni  fuori  del   territorio
          comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi  di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre  spese,
          anche  non  documentabili,  eventualmente   sostenute   dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni, fino  all'importo  massimo  giornaliero  di  lire
          30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte  all'estero.
          Le indennita' o  i  rimborsi  di  spese  per  le  trasferte
          nell'ambito del territorio comunale, tranne i  rimborsi  di
          spese di viaggio  e  trasporto  comprovate  e  documentate,
          concorrono a formare il reddito. I  rimborsi  delle  spese,
          sostenute nel territorio dello Stato, per vitto,  alloggio,
          viaggio  e  trasporto   effettuati   mediante   autoservizi
          pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge  15
          gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di  cui
          al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i
          pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento
          bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi   di
          pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241. 
                6. Le indennita' e le maggiorazioni  di  retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento  delle  attivita'  lavorative  in   luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo previste dalla legge o  dal  contratto  collettivo,  i
          premi agli ufficiali piloti dell'Esercito  italiano,  della
          Marina  militare  e  dell'Aeronautica   militare   di   cui
          all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento  militare,  i
          premi agli ufficiali piloti  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
          le indennita' di  cui  all'articolo  133  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  15  dicembre  1959,  n.  1229
          concorrono a formare il reddito nella  misura  del  50  per
          cento del loro ammontare . Con decreto del  Ministro  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori e condizioni di  applicabilita'  della  presente
          disposizione. 
                7. Le indennita' di trasferimento,  quelle  di  prima
          sistemazione  e  quelle  equipollenti,  non  concorrono   a
          formare il reddito nella misura del 50 per cento  del  loro
          ammontare per un importo complessivo annuo non superiore  a
          lire  3  milioni  per  i  trasferimenti   all'interno   del
          territorio nazionale e  9  milioni  per  quelli  fuori  dal
          territorio nazionale o a destinazione in  quest'ultimo.  Se
          le indennita' in questione,  con  riferimento  allo  stesso
          trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la  presente
          disposizione si applica solo per le indennita'  corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei familiari fiscalmente a carico ai  sensi  dell'articolo
          12 , e di trasporto delle cose,  nonche'  le  spese  e  gli
          oneri sostenuti dal dipendente in qualita'  di  conduttore,
          per  recesso  dal  contratto  di  locazione  in  dipendenza
          dell'avvenuto  trasferimento  della  sede  di  lavoro,   se
          rimborsate  dal   datore   di   lavoro   e   analiticamente
          documentate, non concorrono a formare il reddito  anche  se
          in  caso  di  contemporanea   erogazione   delle   suddette
          indennita'. 
                8.  Gli  assegni  di  sede  e  le  altre   indennita'
          percepite per  servizi  prestati  all'estero  costituiscono
          reddito nella misura del 50 per cento.  Se  per  i  servizi
          prestati all'estero dai  dipendenti  delle  amministrazioni
          statali  la  legge  prevede  la   corresponsione   di   una
          indennita'  base  e  di  maggiorazioni  ad  esse  collegate
          concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella
          misura del 50 per cento  nonche'  il  50  per  cento  delle
          maggiorazioni   percepite   fino   alla   concorrenza    di
          ottantasette   quarantesimi   dell'indennita'    base    o,
          limitatamente alle indennita'  di  cui  all'articolo  1808,
          comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento  militare,
          di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  due
          volte l'indennita' base. Qualora l'indennita'  per  servizi
          prestati all'estero comprenda  emolumenti  spettanti  anche
          con  riferimento  all'attivita'  prestata  nel   territorio
          nazionale, la riduzione compete solo sulla parte  eccedente
          gli   emolumenti   predetti.   L'applicazione   di   questa
          disposizione esclude l'applicabilita' di quella di  cui  al
          comma 5. 
                8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da  1  a
          8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero  in
          via continuativa e come oggetto esclusivo del  rapporto  da
          dipendenti che nell'arco di dodici mesi  soggiornano  nello
          Stato estero per un periodo  superiore  a  183  giorni,  e'
          determinato sulla  base  delle  retribuzioni  convenzionali
          definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma  1,
          del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 
                9. Gli ammontari  degli  importi  che  ai  sensi  del
          presente articolo non concorrono a formare  il  reddito  di
          lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio   dei   Ministri,   quando   la   variazione
          percentuale del valore  medio  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati  relativo  al
          periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il  2
          per cento rispetto al  valore  medio  del  medesimo  indice
          rilevato con  riferimento  allo  stesso  periodo  dell'anno
          1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si  provvede  alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella legge finanziaria relativa all'anno per il  quale  ha
          effetto il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte  all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto.». 
                «Art.  54  (Determinazione  del  reddito  di   lavoro
          autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
          e professioni e' costituito dalla differenza tra  tutte  le
          somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel
          periodo di imposta in relazione all'attivita'  artistica  o
          professionale  e  l'ammontare  delle  spese  sostenute  nel
          periodo stesso nell'esercizio dell'attivita', salvo  quanto
          diversamente stabilito nel presente articolo e negli  altri
          articoli del  capo  V.  Le  somme  e  i  valori  in  genere
          percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui
          gli stessi sono stati corrisposti dal  sostituto  d'imposta
          si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo
          per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta. 
                2. Non concorrono  a  formare  il  reddito  le  somme
          percepite a titolo di: 
                  a)   contributi   previdenziali   e   assistenziali
          stabiliti  dalla  legge  a  carico  del  soggetto  che   li
          corrisponde; 
                  b) rimborso delle  spese  sostenute  dall'esercente
          arte o  professione  per  l'esecuzione  di  un  incarico  e
          addebitate analiticamente in capo al committente; 
                  c)  riaddebito  ad  altri  soggetti   delle   spese
          sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche
          promiscuamente, per  l'esercizio  dell'attivita'  e  per  i
          servizi a essi connessi. 
                2-bis. In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  2,
          lettera b), le somme percepite a titolo di  rimborso  delle
          spese, sostenute nel territorio  dello  Stato,  relative  a
          vitto, alloggio, viaggio e trasporto  mediante  autoservizi
          pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge  15
          gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito
          se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario  o
          postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
          dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. 
                3. Le spese relative all'esecuzione  di  un  incarico
          conferito e  sostenute  direttamente  dal  committente  non
          costituiscono compensi in natura per il professionista. 
                3-bis. Gli interessi e gli altri proventi  finanziari
          di cui al capo III,  percepiti  nell'esercizio  di  arti  e
          professioni, costituiscono redditi di capitale. 
                3-ter. Le plusvalenze  e  le  minusvalenze  derivanti
          dalla  cessione  a  titolo  oneroso  di  partecipazioni  in
          associazioni  e  societa'   che   esercitano   un'attivita'
          artistica o professionale, ivi comprese quelle in  societa'
          tra professionisti e in altre societa' per  l'esercizio  di
          attivita'   professionali   regolamentate    nel    sistema
          ordinistico  di  cui  all'articolo  177-bis,  costituiscono
          redditi diversi.». 
                «Art. 54-ter (Rimborsi e riaddebiti). - 1.  Le  spese
          di cui all'articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non  sono
          deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto  che
          le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo. 
                2. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2,  lettera
          b), non rimborsate da parte del committente sono deducibili
          a partire dalla data in cui: 
                  a) il committente  ha  fatto  ricorso  o  e'  stato
          assoggettato  a   uno   degli   istituti   di   regolazione
          disciplinati   dal   codice   della   crisi   d'impresa   e
          dell'insolvenza di cui al decreto  legislativo  12  gennaio
          2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste  in
          Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di
          informazioni; 
                  b) la procedura esecutiva individuale nei confronti
          del committente sia rimasta infruttuosa; 
                  c) il diritto alla riscossione  del  corrispondente
          credito si e' prescritto. 
                3. Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si
          considera che abbia fatto ricorso o sia stato  assoggettato
          a uno degli istituti disciplinati dal citato  codice  della
          crisi  d'impresa  e  dell'insolvenza  di  cui  al   decreto
          legislativo n. 14 del 2019: 
                  a)  in  caso  di  liquidazione  giudiziale   o   di
          liquidazione controllata del  sovraindebitato,  dalla  data
          della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale  o
          controllata; 
                  b) in caso di liquidazione  coatta  amministrativa,
          dalla data del provvedimento che la dispone; 
                  c)  in  caso  di   procedura   di   amministrazione
          straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data  di
          ammissione alla procedura; 
                  d) in caso di procedura di  concordato  preventivo,
          dalla data del decreto di apertura della procedura; 
                  e) in  caso  di  accordo  di  ristrutturazione  dei
          debiti  e  di  piano   di   ristrutturazione   soggetto   a
          omologazione,  dalla  data  di  omologazione   dell'accordo
          ovvero del piano; 
                  f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla
          data certa degli atti e dei contratti di  cui  all'articolo
          56, comma 5, del predetto codice della  crisi  d'impresa  e
          dell'insolvenza di cui al decreto  legislativo  n.  14  del
          2019; 
                  g)  in  caso  di  contratto  o   accordo   di   cui
          all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c),  del  citato
          decreto legislativo n. 14 del 2019,  dalla  data  certa  di
          tali atti; 
                  h)  in  caso  di  concordato  semplificato  di  cui
          all'articolo 25-sexies del medesimo decreto legislativo  n.
          14 del 2019, dalla data del  decreto  previsto  dal  citato
          articolo 25-sexies, comma 4; 
                  i) in caso di  concordato  minore,  dalla  data  di
          apertura della procedura; 
                  l) in  caso  di  ristrutturazione  dei  debiti  del
          consumatore di cui all'articolo 67 e  seguenti  del  citato
          codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza  di  cui  al
          decreto legislativo  n.  14  del  2019,  dalla  data  della
          pubblicazione   della   relativa    proposta    ai    sensi
          dell'articolo 70 del medesimo decreto. 
                4. Le disposizioni di cui al comma 3 valgono per  gli
          istituti di diritto estero equivalenti previsti in Stati  o
          territori  con  i  quali  esiste  un  adeguato  scambio  di
          informazioni. 
                5. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2,  lettera
          b), di importo, comprensivo del compenso a  esse  relative,
          non superiore a 2.500 euro  che  non  sono  rimborsate  dal
          committente entro un anno dalla loro fatturazione  sono  in
          ogni caso deducibili a partire dal periodo di  imposta  nel
          corso del quale scade il detto periodo annuale. 
                5-bis. Nei casi disciplinati  dai  commi  2  e  5  le
          spese, sostenute nel territorio  dello  Stato,  relative  a
          vitto, alloggio, viaggio e trasporto  mediante  autoservizi
          pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge  15
          gennaio 1992, n. 21, sono deducibili  a  condizione  che  i
          pagamenti siano stati eseguiti con  versamento  bancario  o
          postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
          dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241.". 
                «Art.  54-septies  (Altre  spese).  -  1.  Le   spese
          relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione  di
          alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75  per
          cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente  non
          superiore  al  2  per  cento  dell'ammontare  dei  compensi
          percepiti nel periodo di imposta. 
                2. Le spese di  rappresentanza  sono  deducibili  nei
          limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel  periodo
          d'imposta a condizione che i pagamenti siano  eseguiti  con
          versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi
          di  pagamento  previsti  dall'articolo   23   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Sono  comprese  nelle
          spese  di  rappresentanza  anche   quelle   sostenute   per
          l'acquisto  o  l'importazione  di  oggetti  di   arte,   di
          antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni
          strumentali  per  l'esercizio  dell'arte   o   professione,
          nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di
          beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito. 
                3. Sono integralmente  deducibili,  entro  il  limite
          annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master  e
          a corsi di  formazione  o  di  aggiornamento  professionale
          nonche' le spese di  iscrizione  a  convegni  e  congressi,
          comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono  integralmente
          deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro,  le  spese
          sostenute per i servizi  personalizzati  di  certificazione
          delle  competenze,   orientamento,   ricerca   e   sostegno
          all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali
          effettivamente esistenti e appropriati  in  relazione  alle
          condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli  organismi
          accreditati ai sensi della disciplina vigente. 
                4. Sono integralmente deducibili gli oneri  sostenuti
          per  la  garanzia  contro  il   mancato   pagamento   delle
          prestazioni   di   lavoro   autonomo   fornita   da   forme
          assicurative o di solidarieta'. 
                5. Tra le spese per prestazioni di lavoro  deducibili
          si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6,  anche
          le quote delle indennita' di cui all'articolo 17, comma  1,
          lettere a) e c), maturate nel periodo di imposta. Le  spese
          di vitto e alloggio sostenute per le  trasferte  effettuate
          fuori dal territorio  comunale  dai  lavoratori  dipendenti
          degli esercenti arti e professioni  sono  deducibili  nelle
          misure previste dall'articolo 95, comma 3. 
                6. Non sono  ammesse  deduzioni  per  i  compensi  al
          coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di  eta'  o
          permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli  ascendenti
          dell'artista o professionista ovvero dei soci  o  associati
          per il lavoro  prestato  o  l'opera  svolta  nei  confronti
          dell'artista  o  professionista  ovvero  della  societa'  o
          associazione. I  compensi  non  ammessi  in  deduzione  non
          concorrono   a   formare   il   reddito   complessivo   dei
          percipienti. 
                6-bis. La deducibilita' delle  spese,  sostenute  nel
          territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio
          e trasporto mediante autoservizi pubblici non di  linea  di
          cui all'articolo 1 della legge  15  gennaio  1992,  n.  21,
          comprese quelle sostenute direttamente quale committente di
          incarichi conferiti ad altri lavoratori  autonomi,  nonche'
          delle   medesime   spese   rimborsate   analiticamente   ai
          dipendenti per le  trasferte  ovvero  ad  altri  lavoratori
          autonomi per l'esecuzione di incarichi,  qualora  spettante
          ai sensi delle disposizioni del presente capo, e' ammessa a
          condizione che i pagamenti siano  eseguiti  con  versamento
          bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi   di
          pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241.». 
                «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
          se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese commerciali o da societa' in nome collettivo  e  in
          accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
          lavoratore dipendente: 
                  a)   le   plusvalenze   realizzate   mediante    la
          lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese  a
          renderli  edificabili,  e  la  successiva  vendita,   anche
          parziale, dei terreni e degli edifici; 
                  b) al di fuori delle ipotesi di  cui  alla  lettera
          b-bis),  le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di beni immobili acquistati o  costruiti  da
          non piu' di  cinque  anni,  esclusi  quelli  acquisiti  per
          successione e le  unita'  immobiliari  urbane  che  per  la
          maggior parte del periodo intercorso tra  l'acquisto  o  la
          costruzione e la cessione sono state adibite ad  abitazione
          principale del cedente o dei suoi  familiari,  nonche',  in
          ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di  cessioni
          a titolo oneroso di terreni suscettibili  di  utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
          oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
          periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
          parte del donante; 
                  b-bis) le plusvalenze realizzate mediante  cessione
          a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il
          cedente o gli altri aventi  diritto  abbiano  eseguito  gli
          interventi  agevolati   di   cui   all'articolo   119   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  che  si
          siano conclusi da non piu' di  dieci  anni  all'atto  della
          cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione  e
          quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del
          cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci
          anni antecedenti alla cessione o, qualora tra  la  data  di
          acquisto o di costruzione e  la  cessione  sia  decorso  un
          periodo inferiore a dieci anni, per  la  maggior  parte  di
          tale periodo; 
                  c) le plusvalenze realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di partecipazioni  qualificate.  Costituisce
          cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
          azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni  altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          e associazioni di cui all'articolo 5 e dei soggetti di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d),  nonche'  la
          cessione di diritti o titoli attraverso cui possono  essere
          acquisite   le   predette   partecipazioni,   qualora    le
          partecipazioni, i diritti o  titoli  ceduti  rappresentino,
          complessivamente,  una  percentuale  di  diritti  di   voto
          esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2  o  al
          20 per cento ovvero una partecipazione al  capitale  od  al
          patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si
          tratti di titoli negoziati in mercati  regolamentati  o  di
          altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
          presente lettera quelle realizzate mediante: 
                    1) cessione di strumenti finanziari di  cui  alla
          lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  44  quando   non
          rappresentano una partecipazione al patrimonio; 
                    2) cessione dei  contratti  di  cui  all'articolo
          109, comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto
          sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento  del  valore
          del  patrimonio  netto  contabile  risultante   dall'ultimo
          bilancio  approvato  prima  della  data  di   stipula   del
          contratto secondo che si tratti di societa'  i  cui  titoli
          sono  negoziati  in  mercati  regolamentati  o   di   altre
          partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate  mediante  la
          cessione  dei  contratti  stipulati  con   associanti   non
          residenti  che  non  soddisfano  le   condizioni   di   cui
          all'articolo 44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo  periodo,
          l'assimilazione   opera   a    prescindere    dal    valore
          dell'apporto; 
                    3)  cessione  dei  contratti  di  cui  al  numero
          precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore  al
          25  per  cento  dell'ammontare  dei  beni   dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste del comma  2
          dell'articolo 47 del citato testo unico; 
                  c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
          ai sensi della lettera c), realizzate mediante  cessione  a
          titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
          capitale o al patrimonio di societa' e associazioni di  cui
          all'articolo 5 e  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  73,
          nonche' di diritti o titoli attraverso cui  possono  essere
          acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate  alle
          plusvalenze di cui alla presente lettera quelle  realizzate
          mediante: 
                    1) cessione dei contratti di  cui  all'art.  109,
          comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 
                    2) cessione dei contratti  di  cui  alla  lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
          dell'articolo 47; 
                  c-ter) le plusvalenze, diverse  da  quelle  di  cui
          alle lettere c) e c-bis), realizzate  mediante  cessione  a
          titolo   oneroso   ovvero   rimborso    di    titoli    non
          rappresentativi di  merci,  di  certificati  di  massa,  di
          valute estere, oggetto di cessione a termine  o  rivenienti
          da  depositi  o  conti  correnti,  di   metalli   preziosi,
          sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e  di  quote
          di partecipazione ad organismi  d'investimento  collettivo.
          Agli effetti dell'applicazione della  presente  lettera  si
          considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
          valute estere dal deposito o conto corrente; 
                  c-quater)   i   redditi,    diversi    da    quelli
          precedentemente  indicati,  comunque  realizzati   mediante
          rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere  od
          acquistare a termine strumenti finanziari, valute,  metalli
          preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a  termine
          uno o piu' pagamenti collegati  a  tassi  di  interesse,  a
          quotazioni o valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute
          estere, di metalli preziosi o di  merci  e  ad  ogni  altro
          parametro   di    natura    finanziaria.    Agli    effetti
          dell'applicazione della presente lettera  sono  considerati
          strumenti finanziari anche i predetti rapporti; 
                  c-quinquies)  le  plusvalenze  ed  altri  proventi,
          diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
          mediante cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di
          rapporti produttivi  di  redditi  di  capitale  e  mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
          pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,   nonche'   quelli
          realizzati mediante rapporti attraverso cui possono  essere
          conseguiti differenziali positivi e negativi in  dipendenza
          di un evento incerto; 
                  c-sexies)  le  plusvalenze  e  gli  altri  proventi
          realizzati mediante rimborso o cessione a  titolo  oneroso,
          permuta  o   detenzione   di   cripto-attivita',   comunque
          denominate.   Ai   fini   della   presente   lettera,   per
          "cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale
          di valore o di diritti  che  possono  essere  trasferiti  e
          memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia  di
          registro  distribuito  o  una   tecnologia   analoga.   Non
          costituisce  una  fattispecie  fiscalmente   rilevante   la
          permuta tra cripto-attivita' aventi eguali  caratteristiche
          e funzioni; 
                  d)  le  vincite  delle  lotterie,  dei  concorsi  a
          premio, dei giochi e delle  scommesse  organizzati  per  il
          pubblico e i premi derivanti da prove di abilita'  o  dalla
          sorte  nonche'  quelli  attribuiti  in  riconoscimento   di
          particolari meriti artistici, scientifici o sociali; 
                  e) i redditi di natura fondiaria non  determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli; 
                  f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
                  g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
          di  opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e   di
          processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze
          acquisite in campo industriale, commerciale o  scientifico,
          salvo  il  disposto  della   lettera   b)   del   comma   2
          dell'articolo 53; 
                  h)  i  redditi  derivanti  dalla   concessione   in
          usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali  di
          godimento  e   dalla   sublocazione   di   beni   immobili,
          dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in  uso  di
          veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi; 
                  h-bis)  le  plusvalenze  realizzate  in   caso   di
          successiva  cessione,   anche   parziale,   delle   aziende
          acquisite ai sensi dell'articolo 58; 
                  h-ter) la differenza tra il valore di mercato e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore; 
                  i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
          esercitate abitualmente; 
                  l) i  redditi  derivanti  da  attivita'  di  lavoro
          autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione  di
          obblighi di fare, non fare o permettere; 
                  m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
          di spesa,  i  premi  e  i  compensi  erogati  ai  direttori
          artistici ed ai collaboratori tecnici  per  prestazioni  di
          natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
          filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche; 
                  n)  le  plusvalenze   realizzate   a   seguito   di
          trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
          ove ricorrono i  presupposti  di  tassazione  di  cui  alle
          lettere precedenti. 
                1-bis. Agli effetti dell'applicazione  delle  lettere
          c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute  per
          prime  le   partecipazioni,   i   titoli,   gli   strumenti
          finanziari, i contratti, i certificati e  diritti,  nonche'
          le valute ed i metalli  preziosi  acquisiti  in  data  piu'
          recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti  di
          cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi  o  ceduti
          per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
          recente. 
                1-ter. Le  plusvalenze  derivanti  dalla  cessione  a
          titolo oneroso di valute estere rivenienti  da  depositi  e
          conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione
          che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e  conti
          correnti complessivamente  intrattenuti  dal  contribuente,
          calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del  periodo
          di riferimento sia superiore a cento milioni  di  lire  per
          almeno sette giorni lavorativi continui. 
                1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui  alle
          lettere c-ter), c-quater)  e  c-quinquies)  si  comprendono
          anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura  delle
          attivita'  finanziarie  o  dei   rapporti   ivi   indicati,
          sottoscritti all'emissione o  comunque  non  acquistati  da
          terzi per effetto di cessione  a  titolo  oneroso.  Fra  le
          plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
          quelle di rimborso delle quote o  azioni  di  organismi  di
          investimento collettivo del risparmio  realizzate  mediante
          conversione di quote o  azioni  da  un  comparto  ad  altro
          comparto   del   medesimo   organismo    di    investimento
          collettivo.». 
                «Art. 95 (Spese per prestazioni di lavoro). -  1.  Le
          spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
          determinazione  del  reddito   comprendono   anche   quelle
          sostenute in denaro o in natura a titolo di  liberalita'  a
          favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100,
          comma 1. 
                2. Non sono deducibili i canoni  di  locazione  anche
          finanziaria  e  le  spese  relative  al  funzionamento   di
          strutture recettive, salvo quelle  relative  a  servizi  di
          mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
          di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
          I canoni di locazione  anche  finanziaria  e  le  spese  di
          manutenzione dei fabbricati concessi in uso  ai  dipendenti
          sono deducibili per un importo non superiore a  quello  che
          costituisce  reddito  per  i  dipendenti  stessi  a   norma
          dell'articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati
          di  cui  al  secondo  periodo  siano  concessi  in  uso   a
          dipendenti  che  abbiano  trasferito  la   loro   residenza
          anagrafica  per  esigenze  di  lavoro  nel  comune  in  cui
          prestano l'attivita', per il periodo d'imposta  in  cui  si
          verifica il trasferimento e nei due periodi  successivi,  i
          predetti canoni e spese sono integralmente deducibili. 
                3. Le spese di vitto  e  alloggio  sostenute  per  le
          trasferte effettuate  fuori  dal  territorio  comunale  dai
          lavoratori  dipendenti  e  dai  titolari  di  rapporti   di
          collaborazione coordinata e continuativa  sono  ammesse  in
          deduzione per un ammontare  giornaliero  non  superiore  ad
          euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad  euro  258,23
          per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare
          dei predetti rapporti sia stato autorizzato  ad  utilizzare
          un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al  fine
          di essere utilizzato per una specifica trasferta, la  spesa
          deducibile  e'  limitata,  rispettivamente,  al  costo   di
          percorrenza  o  alle  tariffe  di  noleggio   relative   ad
          autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli  fiscali,
          ovvero 20 se con motore diesel. 
                3-bis. Le spese di vitto  e  alloggio  e  quelle  per
          viaggio e trasporto mediante autoservizi  pubblici  non  di
          linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
          21, nonche' i rimborsi  analitici  relativi  alle  medesime
          spese,  sostenute  nel  territorio  dello  Stato   per   le
          trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti di cui
          ai commi 1,  2  e  3  se  i  pagamenti  sono  eseguiti  con
          versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi
          di  pagamento  previsti  dall'articolo   23   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
                4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
          in luogo della  deduzione,  anche  analitica,  delle  spese
          sostenute  in  relazione  alle  trasferte  effettuate   dal
          proprio dipendente fuori del territorio  comunale,  possono
          dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno,  elevate  a
          euro 95,80 per le  trasferte  all'estero,  al  netto  delle
          spese di viaggio e di trasporto. 
                5. I compensi  spettanti  agli  amministratori  delle
          societa' ed enti di cui  all'articolo  73,  comma  1,  sono
          deducibili nell'esercizio in cui sono  corrisposti;  quelli
          erogati sotto forma di  partecipazione  agli  utili,  anche
          spettanti ai promotori e soci  fondatori,  sono  deducibili
          anche se non imputati al conto economico. 
                6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  109,
          comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili  spettanti
          ai   lavoratori   dipendenti,   e   agli    associati    in
          partecipazione sono computate in  diminuzione  del  reddito
          dell'esercizio  di  competenza,   indipendentemente   dalla
          imputazione al conto economico. 
                6-bis. Per i soggetti che  redigono  il  bilancio  in
          base  ai  principi  contabili  internazionali  di  cui   al
          regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  19  luglio  2002,  i  componenti  negativi
          imputati a conto economico in relazione alle operazioni con
          pagamento basato su azioni regolate  con  propri  strumenti
          rappresentativi di capitale  ovvero  con  azioni  di  altre
          societa'   del   gruppo   sono   deducibili   al    momento
          dell'assegnazione dei predetti strumenti; in  tale  momento
          sono  altresi'  riconosciuti  i   maggiori   valori   delle
          partecipazioni iscritti  in  bilancio  dalle  societa'  del
          gruppo i cui strumenti  rappresentativi  di  capitale  sono
          assegnati a seguito di tali operazioni.». 
                «Art. 109 (Norme generali sui componenti del  reddito
          d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri  componenti
          positivi e negativi, per i quali le precedenti norme  della
          presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono  a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,  le  spese  e   gli   altri   componenti   di   cui
          nell'esercizio  di  competenza   non   sia   ancora   certa
          l'esistenza o determinabile in modo  obiettivo  l'ammontare
          concorrono a formarlo nell'esercizio in cui  si  verificano
          tali condizioni. 
                2. Ai fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza: 
                  a) i corrispettivi delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della   proprieta'.   La   locazione   con   clausola    di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
                  b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi  si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi si considerano  sostenute,  alla  data  in  cui  le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi; 
                  c) per le societa' e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni o titoli similari la differenza tra  le  somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di  imposta
          per una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano  di
          ammortamento del prestito. 
                3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere  e  le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto economico. 
                3-bis.   Le   minusvalenze   realizzate   ai    sensi
          dell'articolo  101  sulle   azioni,   quote   e   strumenti
          finanziari  similari  alle  azioni  che  non  possiedono  i
          requisiti di  cui  all'articolo  87  non  rilevano  fino  a
          concorrenza  dell'importo  non  imponibile  dei  dividendi,
          ovvero dei  loro  acconti,  percepiti  nei  trentasei  mesi
          precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica  anche
          alle differenze negative tra  i  ricavi  dei  beni  di  cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere c) e  d),  e  i  relativi
          costi. 
                3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis  si  applicano
          con riferimento alle azioni, quote e  strumenti  finanziari
          similari  alle  azioni   acquisite   nei   trentasei   mesi
          precedenti il realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti
          per l'esenzione di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
          dell'articolo 87. 
                3-quater. Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo
          37-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,   anche   con   riferimento   ai
          differenziali negativi di natura finanziaria  derivanti  da
          operazioni iniziate  nel  periodo  d'imposta  o  in  quello
          precedente  sulle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 
                3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater  non  si
          applicano ai soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 luglio 2002. 
                3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni  di
          cui ai commi  3-bis  e  3-ter  il  contribuente  interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente. 
                4. Le spese e gli altri componenti negativi non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
          deducibili: 
                  a)  quelli  imputati  al  conto  economico  di   un
          esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata  in
          conformita' alle precedenti norme  della  presente  sezione
          che dispongono o consentono il rinvio; 
                  b) quelli che pur non essendo imputabili  al  conto
          economico, sono deducibili per disposizione  di  legge.  Le
          spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi  e  gli
          altri proventi, che pur non risultando  imputati  al  conto
          economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi  in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi e precisi. 
                5. Le spese e gli altri componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
                5-bis. Le spese di vitto  e  alloggio  e  quelle  per
          viaggio e trasporto mediante autoservizi  pubblici  non  di
          linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
          21,  sostenute  nel  territorio  dello  Stato,  nonche'   i
          rimborsi  analitici  relativi  alle  medesime  spese,  sono
          deducibili  a  condizione  che  i  pagamenti  siano   stati
          eseguiti con versamento bancario o postale ovvero  mediante
          altri sistemi di pagamento previsti  dall'articolo  23  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
                5-ter. Le spese di vitto  e  alloggio  e  quelle  per
          viaggio e trasporto mediante autoservizi  pubblici  non  di
          linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
          21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni
          di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonche'  i
          rimborsi  analitici  relativi  alle  medesime  spese,  sono
          deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis. 
                6. 
                7. In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di  mora
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui sono percepiti o corrisposti. 
                8. In deroga al comma 5 non e'  deducibile  il  costo
          sostenuto per l'acquisto del diritto  d'usufrutto  o  altro
          diritto  analogo  relativamente   ad   una   partecipazione
          societaria  da  cui  derivino  utili   esclusi   ai   sensi
          dell'articolo 89. 
                9. Non  e'  deducibile  ogni  tipo  di  remunerazione
          dovuta: 
                  a)  su  titoli,   strumenti   finanziari   comunque
          denominati, di cui all'articolo 44, per la  quota  di  essa
          che   direttamente    o    indirettamente    comporti    la
          partecipazione  ai  risultati  economici   della   societa'
          emittente o di  altre  societa'  appartenenti  allo  stesso
          gruppo o dell'affare in relazione al  quale  gli  strumenti
          finanziari sono stati emessi; 
                  b) relativamente ai contratti  di  associazione  in
          partecipazione ed a quelli di  cui  all'articolo  2554  del
          codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso  da
          quello di opere e servizi.». 
                «Art. 177-bis (Operazioni straordinarie  e  attivita'
          professionali).  -  1.  I  conferimenti  di  un   complesso
          unitario di attivita' materiali e immateriali,  inclusa  la
          clientela e ogni altro  elemento  immateriale,  nonche'  di
          passivita',  organizzato  per  l'esercizio   dell'attivita'
          artistica o professionale, in una societa' per  l'esercizio
          di  attivita'  professionali  regolamentate   nel   sistema
          ordinistico, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre
          2011, n. 183, non costituiscono realizzo di  plusvalenze  o
          minusvalenze; il soggetto conferente assume,  quale  valore
          delle  partecipazioni  ricevute,  la  somma  algebrica  dei
          valori fiscalmente riconosciuti di attivita'  e  passivita'
          conferite  e  il  soggetto  conferitario   subentra   nella
          posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto,
          facendo risultare da apposito prospetto di  riconciliazione
          della  dichiarazione  dei  redditi  i  dati  esposti  nelle
          scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche: 
                  a) ai conferimenti in societa' per  l'esercizio  di
          attivita'   professionali   regolamentate    nel    sistema
          ordinistico diverse da quelle di cui al comma 1; 
                  b) agli apporti in associazioni o societa' semplici
          di cui all'articolo 5, costituite per l'esercizio in  forma
          associata di arti e professioni; 
                  c) alle  trasformazioni,  fusioni  e  scissioni  di
          societa' tra professionisti  di  cui  al  comma  1  e  alla
          lettera  a),  nonche'  alle   medesime   operazioni   delle
          associazioni o societa' semplici di cui alla lettera  b)  e
          tra le societa' di cui al comma 1 e alla lettera  a)  e  le
          associazioni o societa' semplici di cui alla lettera b); 
                  d) al trasferimento per causa di morte o  per  atto
          gratuito di un complesso unitario di attivita' materiali  e
          immateriali, inclusa la clientela  e  ogni  altro  elemento
          immateriale,  nonche'  di   passivita',   organizzato   per
          l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale svolta
          in forma individuale. 
                3. I criteri di cui al comma  1  si  applicano  anche
          qualora, a seguito  della  cessazione,  entro  cinque  anni
          dall'apertura della successione,  dell'esercizio  in  forma
          associata di arti e professioni da parte  degli  eredi,  la
          predetta attivita' resti svolta da uno solo di essi. 
                4.  Al  fine  di  evitare  salti  o  duplicazioni  di
          imposizione, nel  caso  di  passaggio,  per  effetto  delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti, da un  periodo  di
          imposta soggetto alla determinazione del reddito di  lavoro
          autonomo ai sensi dell'articolo 54 a un periodo di  imposta
          soggetto alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi
          degli articoli 56 e 83, i componenti  positivi  e  negativi
          che hanno gia' concorso alla  formazione  del  reddito,  in
          base alle regole del regime di determinazione  del  reddito
          di  lavoro   autonomo,   non   assumono   rilevanza   nella
          determinazione del reddito d'impresa dei periodi di imposta
          successivi;  corrispondenti  criteri   si   applicano   per
          l'ipotesi inversa di passaggio da  un  periodo  di  imposta
          soggetto alla determinazione del  reddito  d'impresa  a  un
          periodo d'imposta soggetto alla determinazione del  reddito
          di lavoro autonomo.  Si  applica,  in  quanto  compatibile,
          l'articolo 170, commi 3 e 4, anche in  caso  di  fusioni  e
          scissioni. 
                4-bis. Ai fini dell'articolo 10-bis  della  legge  27
          luglio  2000,  n.   212,   non   rilevano   le   operazioni
          straordinarie di cui al presente articolo e  la  successiva
          cessione delle partecipazioni ricevute.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212 recante: «Disposizioni  in  materia  di
          statuto dei diritti del contribuente»: 
                «Art. 1 (Principi generali).  -  1.  Le  disposizioni
          della presente  legge,  in  attuazione  delle  norme  della
          Costituzione,  dei  principi  dell'ordinamento  dell'Unione
          europea e della Convenzione europea dei diritti  dell'uomo,
          costituiscono    principi     generali     dell'ordinamento
          tributario, criteri di interpretazione  della  legislazione
          tributaria e si applicano a tutti i soggetti  del  rapporto
          tributario.  Le  medesime   disposizioni   possono   essere
          derogate o modificate solo espressamente  e  mai  da  leggi
          speciali. 
                2. L'adozione  di  norme  interpretative  in  materia
          tributaria  puo'   essere   disposta   soltanto   in   casi
          eccezionali e con legge ordinaria, qualificando  come  tali
          le disposizioni di interpretazione autentica. 
                3. Le regioni e gli enti  locali,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze,  regolano  le  materie  disciplinate
          dalla   presente   legge   nel   rispetto    del    sistema
          costituzionale e delle garanzie del cittadino nei  riguardi
          dell'azione  amministrativa,  cosi'   come   definite   dai
          principi stabiliti dalla presente legge. 
                3-bis.  Le  amministrazioni  statali   osservano   le
          disposizioni della presente legge concernenti  la  garanzia
          del  contradditorio  e  dell'accesso  alla   documentazione
          amministrativa tributaria, la tutela  dell'affidamento,  il
          divieto del bis in idem, il principio di proporzionalita' e
          l'autotutela.  Le  medesime   disposizioni   valgono   come
          principi  per  le  regioni  e  per  gli  enti  locali   che
          provvedono  ad  adeguare  i  rispettivi   ordinamenti   nel
          rispetto delle relative autonomie.  Le  regioni  a  statuto
          speciale e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          adeguano la propria legislazione  alle  disposizioni  della
          presente legge, secondo i rispettivi statuti e le  relative
          norme di attuazione. 
                3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare
          i  procedimenti  amministrativi  di  loro  competenza,  non
          possono stabilire garanzie inferiori  a  quelle  assicurate
          dalle disposizioni  di  cui  al  comma  3-bis,  ma  possono
          prevedere livelli ulteriori di tutela. 
                4.». 
              - Si riporta il testo del comma  81,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2025-2027»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «81. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  all'articolo  51,  comma  5,  in   materia   di
          indennita'  per  trasferte   o   missioni   di   lavoratori
          dipendenti, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "I
          rimborsi  delle  spese  per  vitto,  alloggio,  viaggio   e
          trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici  non  di
          linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
          21, per le trasferte o  le  missioni  di  cui  al  presente
          comma, non concorrono a formare il reddito se  i  pagamenti
          delle predette spese sono eseguiti con versamento  bancario
          o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi  di  pagamento
          previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241"; 
                  b) (Abrogato); 
                  c) all'articolo 95,  in  materia  di  deducibilita'
          delle spese per prestazioni di lavoro, dopo il comma  3  e'
          inserito il seguente: 
                    "3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per
          viaggio e trasporto mediante autoservizi  pubblici  non  di
          linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
          21, nonche' i rimborsi  analitici  relativi  alle  medesime
          spese, sostenute per le  trasferte  dei  dipendenti  ovvero
          corrisposti a  lavoratori  autonomi,  sono  deducibili  nei
          limiti di cui ai commi  1,  2  e  3  se  i  pagamenti  sono
          eseguiti con versamento bancario o postale ovvero  mediante
          altri sistemi di pagamento previsti  dall'articolo  23  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"; 
                  d)  all'articolo  108,  comma  2,  in  materia   di
          deducibilita' delle spese di rappresentanza,  e'  aggiunto,
          in fine, il seguente periodo: "Le spese di cui al  presente
          comma sono deducibili se  i  pagamenti  sono  eseguiti  con
          versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi
          di  pagamento  previsti  dall'articolo   23   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  15
          gennaio 1992, n. 21 recante: «Legge quadro per il trasporto
          di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»: 
                «Art. 1 (Autoservizi pubblici non  di  linea).  -  1.
          Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli  che
          provvedono  al  trasporto  collettivo  od  individuale   di
          persone, con funzione complementare e integrativa  rispetto
          ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici,
          marittimi, lacuali ed aerei, e che  vengono  effettuati,  a
          richiesta dei trasportati o del trasportato,  in  modo  non
          continuativo o periodico,  su  itinerari  e  secondo  orari
          stabiliti di volta in volta. 
                2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: 
                  a)   il   servizio   di   taxi   con   autovettura,
          motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; 
                  b)  il  servizio  di  noleggio  con  conducente   e
          autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli
          a trazione animale.». 
              - Il decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
          recante:   «Istituzione   dell'imposta   regionale    sulle
          attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997.