((Art. 1 bis
Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili
1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le disposizioni
dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano
ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,04 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1,
del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante: «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica», convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 33 (Stock options ed emolumenti variabili). -
1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e
in considerazione degli effetti economici potenzialmente
distorsivi propri delle forme di remunerazione operate
sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo
titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della
retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la
qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonche' ai
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa nello stesso settore e' applicata una aliquota
addizionale del 10 per cento.
2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto
d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti
e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, e' disciplinata dalle ordinarie disposizioni
in materia di imposte sul reddito.
2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla
parte fissa della retribuzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 162-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 162-bis (Intermediari finanziari e societa' di
partecipazione). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si
definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
1);
b) societa' di partecipazione finanziaria: i
soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente
l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari
finanziari;
c) societa' di partecipazione non finanziaria e
assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attivita' non nei
confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3
del regolamento emanato in materia di intermediari
finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112,
comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge
30 aprile 1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati
del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio
chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in
detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati,
inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie
rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare
fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti
diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in
base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo
esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle
partecipazioni in detti soggetti e altri elementi
patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente
considerati, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 recante: «Attuazione
della riforma fiscale in materia di fiscalita'
internazionale»:
«Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione
della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno
2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18.».