((Art. 1 bis 
 
Regime  dell'aliquota  addizionale  dell'imposta  sul  reddito  delle
  persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili 
 
  1.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  2025,  le   disposizioni
dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  si  applicano
ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1  dell'articolo
162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  1,04  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62,  comma  1,
del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   33   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  recante:  «Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica», convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «Art. 33 (Stock options ed emolumenti  variabili).  -
          1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di  G20  e
          in considerazione degli  effetti  economici  potenzialmente
          distorsivi propri  delle  forme  di  remunerazione  operate
          sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo
          titolo, che eccedono il  triplo  della  parte  fissa  della
          retribuzione, attribuiti ai  dipendenti  che  rivestono  la
          qualifica di dirigenti nel settore finanziario  nonche'  ai
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa nello stesso settore e' applicata una aliquota
          addizionale del 10 per cento. 
                2.  L'addizionale   e'   trattenuta   dal   sostituto
          d'imposta al momento di erogazione dei suddetti  emolumenti
          e, per l'accertamento, la riscossione,  le  sanzioni  e  il
          contenzioso, e' disciplinata dalle  ordinarie  disposizioni
          in materia di imposte sul reddito. 
                2-bis.  Per  i  compensi  di  cui  al  comma  1,   le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano
          sull'ammontare che  eccede  l'importo  corrispondente  alla
          parte fissa della retribuzione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 162-bis del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917: 
                «Art. 162-bis (Intermediari finanziari e societa'  di
          partecipazione). - 1. Ai fini delle imposte sui  redditi  e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
          decreto  legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446,   si
          definiscono: 
                  a) intermediari finanziari: 
                    1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.
          38, e i soggetti con stabile organizzazione nel  territorio
          dello Stato aventi le medesime caratteristiche; 
                    2)  i  confidi  iscritti   nell'elenco   di   cui
          all'articolo 112-bis del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385; 
                    3)  gli  operatori  del   microcredito   iscritti
          nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385; 
                    4) i soggetti che esercitano in via  esclusiva  o
          prevalente l'attivita' di assunzione di  partecipazioni  in
          intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
          1); 
                  b)  societa'  di  partecipazione   finanziaria:   i
          soggetti che  esercitano  in  via  esclusiva  o  prevalente
          l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari
          finanziari; 
                  c) societa' di  partecipazione  non  finanziaria  e
          assimilati: 
                    1) i soggetti che esercitano in via  esclusiva  o
          prevalente l'attivita' di assunzione di  partecipazioni  in
          soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 
                    2) i soggetti  che  svolgono  attivita'  non  nei
          confronti del pubblico di cui al comma  2  dell'articolo  3
          del  regolamento  emanato  in   materia   di   intermediari
          finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3,  112,
          comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della  legge
          30 aprile 1999, n. 130. 
                2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
          di   attivita'   di   assunzione   di   partecipazioni   in
          intermediari finanziari sussiste, quando, in base  ai  dati
          del  bilancio  approvato  relativo   all'ultimo   esercizio
          chiuso, l'ammontare  complessivo  delle  partecipazioni  in
          detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
          intercorrenti con gli  stessi,  unitariamente  considerati,
          inclusi  gli  impegni  ad  erogare  fondi  e  le   garanzie
          rilasciate, sia  superiore  al  50  per  cento  del  totale
          dell'attivo patrimoniale, inclusi gli  impegni  ad  erogare
          fondi e le garanzie rilasciate. 
                3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
          di attivita' di assunzione di  partecipazioni  in  soggetti
          diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando,  in
          base ai dati del  bilancio  approvato  relativo  all'ultimo
          esercizio    chiuso,    l'ammontare    complessivo    delle
          partecipazioni  in  detti   soggetti   e   altri   elementi
          patrimoniali intercorrenti con  i  medesimi,  unitariamente
          considerati, sia superiore  al  50  per  cento  del  totale
          dell'attivo patrimoniale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo 27 dicembre 2023, n. 209  recante:  «Attuazione
          della   riforma   fiscale   in   materia   di    fiscalita'
          internazionale»: 
                «Art.  62  (Disposizioni  finanziarie).   -   1.   E'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  il  fondo  per  l'attuazione
          della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni  di
          euro per l'anno 2025, 423,7  milioni  di  euro  per  l'anno
          2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1  milioni
          di euro per l'anno 2028, 438 milioni  di  euro  per  l'anno
          2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5  milioni
          di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro  per  l'anno
          2032 e 492,2 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2033. 
                2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati  in
          7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
          articolo, pari a 373,9 milioni di  euro  per  l'anno  2025,
          423,7 milioni di euro per l'anno  2026,  428,3  milioni  di
          euro per l'anno 2027, 433,1  milioni  di  euro  per  l'anno
          2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
          euro per l'anno 2030, 463,5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
          di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2033,  si  provvede
          mediante  utilizzo   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'articolo 18.».