Art. 10
Disposizioni in materia di split payment
1. All'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) e'
((abrogata)).
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1°
luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali e' emessa
fattura a partire dalla medesima data. ((Sono fatti salvi i
comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 17-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17-ter (Operazioni effettuate nei confronti di
pubbliche amministrazioni e altri enti e societa'). - 1.
Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come
definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni,
per le quali i cessionari o committenti non sono debitori
d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta
sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai
medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti
soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e
locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche
di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva
del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo
2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai
Ministeri;
b) societa' controllate direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di
cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere
0a), 0b), a) e c);
c) societa' partecipate, per una percentuale
complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e
societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) (Abrogata).
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano fino al termine di scadenza della misura speciale
di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i
cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono
rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita'
a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del
presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di
tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime
di cui al presente articolo.
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di
demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei
diritti collettivi di uso civico.
1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti
di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono
assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul
reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui
all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2.».