Art. 10 
 
              Disposizioni in materia di split payment 
 
  1. All'articolo 17-ter, comma 1-bis,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  la  lettera  d)   e'
((abrogata)). 
  2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal  1°
luglio 2025 e si applica alle  operazioni  per  le  quali  e'  emessa
fattura  a  partire  dalla  medesima  data.  ((Sono  fatti  salvi   i
comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17-ter  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 17-ter (Operazioni effettuate nei confronti  di
          pubbliche amministrazioni e altri enti e  societa').  -  1.
          Per le cessioni di beni e per  le  prestazioni  di  servizi
          effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come
          definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre
          2009, n. 196, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          per le quali i cessionari o committenti non  sono  debitori
          d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia  d'imposta
          sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata  dai
          medesimi secondo modalita' e termini  fissati  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. 
                1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
          anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti
          soggetti: 
                  0a) enti pubblici economici nazionali, regionali  e
          locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche
          di servizi alla persona; 
                  0b)  fondazioni  partecipate   da   amministrazioni
          pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva
          del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; 
                  a) societa'  controllate,  ai  sensi  dell'articolo
          2359, primo comma, n. 2), del codice  civile,  direttamente
          dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   e   dai
          Ministeri; 
                  b)    societa'    controllate    direttamente     o
          indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,
          n. 1), del codice civile, da amministrazioni  pubbliche  di
          cui al comma 1 o da enti e societa'  di  cui  alle  lettere
          0a), 0b), a) e c); 
                  c)  societa'  partecipate,  per   una   percentuale
          complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento,  da
          amministrazioni pubbliche di cui al comma 1  o  da  enti  e
          societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b); 
                  d) (Abrogata). 
                1-ter.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano fino al termine di scadenza della misura speciale
          di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione  europea  ai
          sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. 
                1-quater. A richiesta dei  cedenti  o  prestatori,  i
          cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono
          rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita'
          a soggetti per i quali si  applicano  le  disposizioni  del
          presente articolo. I cedenti e prestatori  in  possesso  di
          tale attestazione sono tenuti all'applicazione  del  regime
          di cui al presente articolo. 
                1-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo non si applicano agli  enti  pubblici  gestori  di
          demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di  beni  e
          alle prestazioni di servizi  afferenti  alla  gestione  dei
          diritti collettivi di uso civico. 
                1-sexies. Le disposizioni del presente  articolo  non
          si applicano alle prestazioni di servizi rese  ai  soggetti
          di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono
          assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta  sul
          reddito ovvero a  ritenuta  a  titolo  di  acconto  di  cui
          all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
                2.».