Art. 11 
 
((Modifiche al decreto)) legislativo 28 marzo 2025,  n.  43,  recante
          revisione delle disposizioni in materia di accise 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28  marzo  2025,  n.  43,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite  dalle
seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»; 
    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo  33-ter,  comma  1,
del testo unico delle  disposizioni  legislative  ((concernenti))  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), ((del  presente
decreto,)) hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto  ((dal
citato articolo 33-ter)),  comma  2.  Le  disposizioni  di  cui  ((al
predetto articolo 33-ter)), comma 2, si applicano a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 marzo 2025, n. 43 recante: «Revisione  delle
          disposizioni in materia di accise», come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 8 (Disposizioni finali). - 1.  Le  disposizioni
          di cui all'articolo 1,  fatto  salvo  quanto  previsto  dai
          commi 2, 3, 4, e 4-bis del presente  articolo,  nonche'  le
          disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi  5  e  6,
          hanno effetto dal 1° gennaio 2026. 
                2. Le disposizioni di cui all'articolo  9-octies  del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma  1,
          lettera e), si applicano dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
                3. Salvo quanto previsto dal  comma  3  dell'articolo
          9-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera
          e), del presente  decreto,  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies
          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504
          del 1995, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera
          e), e le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettera a), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata
          in vigore del decreto di cui all'articolo  9-octies,  comma
          1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del
          1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e). 
                4. Le disposizioni di cui agli articoli 5,  comma  3,
          lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma  6,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del  1995,
          nella formulazione vigente alla data di entrata  in  vigore
          del   presente   decreto,   si   applicano,   quanto   alla
          possibilita'  di  esonerare  i  soggetti  affidabili  e  di
          notoria solvibilita', fino alla data di cui al comma 3. 
                4-bis. Le disposizioni di  cui  all'articolo  33-ter,
          comma 1, del testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  introdotto
          dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del presente decreto,
          hanno effetto a decorrere dal giorno successivo  alla  data
          di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto
          previsto  dal  citato  articolo   33-ter,   comma   2.   Le
          disposizioni di cui al predetto articolo 33-ter,  comma  2,
          si applicano a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto legislativo. 
                5. Dalla data di cui al comma 3, all'articolo 61  del
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del  1995,
          dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                  "2-bis. L'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  ha
          facolta' di esonerare i soggetti affidabili  e  di  notoria
          solvibilita' esercenti fabbriche o depositi di prodotti  di
          cui al presente titolo dall'obbligo di  prestare  cauzione,
          ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a). Tale esonero
          puo' essere revocato nel caso in cui mutino  le  condizioni
          che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso  la
          cauzione e' prestata entro quindici giorni  dalla  notifica
          della revoca.". 
                6. I provvedimenti di esonero cauzionale adottati nei
          confronti di soggetti riconosciuti affidabili e di  notoria
          solvibilita', ai sensi degli articoli 5, comma  3,  lettera
          a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53,  comma  6,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,  nella
          formulazione vigente alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, e aventi validita' alla data  di  cui  al
          comma 3, decadono al sessantesimo  giorno  successivo  alla
          medesima data prevista dal comma 3; se i predetti soggetti,
          entro il medesimo termine di  sessanta  giorni,  presentano
          l'istanza di cui all'articolo  9-quinquies,  comma  1,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del  1995,
          introdotto dal presente decreto, i provvedimenti di cui  al
          presente  comma  continuano  a  essere  efficaci  fino   al
          sessantesimo giorno successivo  alla  data  di  conclusione
          dell'istruttoria,   ai   sensi   del   medesimo    articolo
          9-quinquies, comma 5.».