Art. 11
((Modifiche al decreto)) legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante
revisione delle disposizioni in materia di accise
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1,
del testo unico delle disposizioni legislative ((concernenti)) le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), ((del presente
decreto,)) hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto ((dal
citato articolo 33-ter)), comma 2. Le disposizioni di cui ((al
predetto articolo 33-ter)), comma 2, si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 marzo 2025, n. 43 recante: «Revisione delle
disposizioni in materia di accise», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni
di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai
commi 2, 3, 4, e 4-bis del presente articolo, nonche' le
disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6,
hanno effetto dal 1° gennaio 2026.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-octies del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1,
lettera e), si applicano dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo
9-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera
e), del presente decreto, le disposizioni di cui agli
articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504
del 1995, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera
e), e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 9-octies, comma
1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del
1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e).
4. Le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3,
lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,
nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, si applicano, quanto alla
possibilita' di esonerare i soggetti affidabili e di
notoria solvibilita', fino alla data di cui al comma 3.
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto
dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del presente decreto,
hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
previsto dal citato articolo 33-ter, comma 2. Le
disposizioni di cui al predetto articolo 33-ter, comma 2,
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
5. Dalla data di cui al comma 3, all'articolo 61 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha
facolta' di esonerare i soggetti affidabili e di notoria
solvibilita' esercenti fabbriche o depositi di prodotti di
cui al presente titolo dall'obbligo di prestare cauzione,
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a). Tale esonero
puo' essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni
che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la
cauzione e' prestata entro quindici giorni dalla notifica
della revoca.".
6. I provvedimenti di esonero cauzionale adottati nei
confronti di soggetti riconosciuti affidabili e di notoria
solvibilita', ai sensi degli articoli 5, comma 3, lettera
a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella
formulazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e aventi validita' alla data di cui al
comma 3, decadono al sessantesimo giorno successivo alla
medesima data prevista dal comma 3; se i predetti soggetti,
entro il medesimo termine di sessanta giorni, presentano
l'istanza di cui all'articolo 9-quinquies, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,
introdotto dal presente decreto, i provvedimenti di cui al
presente comma continuano a essere efficaci fino al
sessantesimo giorno successivo alla data di conclusione
dell'istruttoria, ai sensi del medesimo articolo
9-quinquies, comma 5.».