Art. 12 
 
Disposizioni  in  materia   di   termini   di   presentazione   delle
              ((dichiarazioni fiscali dell'anno 2024)) 
 
  1.  Le  dichiarazioni  ai  fini  delle  imposte   sui   redditi   e
dell'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive,   di   cui
all'articolo 2 del ((regolamento di cui al)) decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  il  cui  termine   di
presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si  considerano  tempestive
se presentate entro l'8 novembre 2024. Non si da' luogo  al  rimborso
delle eventuali somme versate a titolo  di  ravvedimento  operoso  ai
sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472. 
  2. Le disposizioni del comma 1 rilevano ai fini dell'articolo 1 del
decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, abrogato, con gli effetti ivi
previsti, dall'articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre  2024,  n.
189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.   322,
          recante:   «Regolamento   recante    modalita'    per    la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»: 
                «Art.  2  (Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P.).  -  1.  Le   persone   fisiche   presentano   la
          dichiarazione secondo le disposizioni di  cui  all'articolo
          3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.
          tra il 15 aprile ed il 30 giugno ovvero in  via  telematica
          tra il 15 aprile e il 31  ottobre  dell'anno  successivo  a
          quello di chiusura del periodo di imposta. Le societa' o le
          associazioni di cui all'articolo 5 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   presentano   la
          dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3
          in via  telematica  tra  il  15  aprile  e  il  31  ottobre
          dell'anno successivo a quello di chiusura  del  periodo  di
          imposta. 
                2. I soggetti all'imposta sul reddito delle  societa'
          presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di  cui
          all'articolo 3 in via telematica a partire  dal  15  aprile
          dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide  con
          l'anno solare, ed entro l'ultimo  giorno  del  decimo  mese
          successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. 
                3. I soggetti non  tenuti  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi presentano  la  dichiarazione  ai
          fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
          entro  i  termini  previsti  dal  comma  2  e  secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 3. 
                3-bis.  I  modelli  di  dichiarazione,  le   relative
          istruzioni e le specifiche  tecniche  per  la  trasmissione
          telematica  dei  dati  sono  resi  disponibili  in  formato
          elettronico dall'Agenzia delle entro il mese di febbraio. 
                4. 
                4-bis. 
                5. 
                6. Per gli interessi e gli altri proventi di  cui  ai
          commi da  1  a  3-bis  dell'articolo  26  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai
          sensi   dell'ultimo   comma   dello   stesso   articolo   e
          dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge  20  giugno
          1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per  le  vincite
          di cui all'articolo 30, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,   n.   600,   i   soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano
          la dichiarazione  contestualmente  alla  dichiarazione  dei
          redditi propri. 
                7.   Sono   considerate   valide   le   dichiarazioni
          presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine,
          salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative
          per il ritardo. Le  dichiarazioni  presentate  con  ritardo
          superiore  a  novanta  giorni  si  considerano  omesse,  ma
          costituiscono, comunque, titolo per  la  riscossione  delle
          imposte dovute in base agli imponibili in esse  indicati  e
          delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 
                8.  Salva  l'applicazione  delle  sanzioni  e   ferma
          restando  l'applicazione  dell'articolo  13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni  dei
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          e dei sostituti  d'imposta  possono  essere  integrate  per
          correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
          determinato l'indicazione di un maggiore  o  di  un  minore
          imponibile o, comunque, di  un  maggiore  o  di  un  minore
          debito d'imposta ovvero di  un  maggiore  o  di  un  minore
          credito, mediante successiva dichiarazione  da  presentare,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,  utilizzando
          modelli  conformi  a  quelli  approvati  per   il   periodo
          d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,  non  oltre  i
          termini  stabiliti  dall'articolo  43   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito
          o dal maggiore credito risultante  dalle  dichiarazioni  di
          cui al comma 8 puo' essere utilizzato in  compensazione  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso  l'applicabilita'
          della disposizione di cui al primo periodo per  i  casi  di
          correzione di errori contabili di competenza, nel  caso  in
          cui la dichiarazione oggetto di integrazione a  favore  sia
          presentata oltre il termine prescritto per la presentazione
          della   dichiarazione   relativa   al   periodo   d'imposta
          successivo, il credito di cui al  periodo  precedente  puo'
          essere utilizzato in compensazione,  ai  sensi  del  citato
          articolo 17 del decreto legislativo n. 241  del  1997,  per
          eseguire il versamento di debiti  maturati  a  partire  dal
          periodo d'imposta successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
          presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella
          dichiarazione relativa  al  periodo  d'imposta  in  cui  e'
          presentata la  dichiarazione  integrativa  e'  indicato  il
          credito derivante dal minor debito o dal  maggiore  credito
          risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma  in
          ogni caso  per  il  contribuente  la  possibilita'  di  far
          valere, anche  in  sede  di  accertamento  o  di  giudizio,
          eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
          sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di
          un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta  o,
          comunque, di un minore credito. 
                8-ter. Le dichiarazioni dei  redditi  e  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'   produttive   possono   essere
          integrate dai contribuenti  per  modificare  la  originaria
          richiesta    di    rimborso    dell'eccedenza     d'imposta
          esclusivamente   per   la   scelta   della   compensazione,
          sempreche' il rimborso stesso non sia  stato  gia'  erogato
          anche in parte, mediante dichiarazione da presentare  entro
          120  giorni  dalla  scadenza  del  termine   ordinario   di
          presentazione, secondo le disposizioni di cui  all'articolo
          3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati  per  il
          periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. 
                9. I termini di presentazione della dichiarazione che
          scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo  giorno
          feriale successivo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo   18   dicembre   1997,   n.   472,    recante:
          «Disposizioni   generali    in    materia    di    sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'articolo 3, comma 133, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662»: 
                «Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
          sempreche' la violazione non sia stata  gia'  constatata  e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre attivita' amministrative di accertamento delle  quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza: 
                  a) ad un decimo del  minimo  nei  casi  di  mancato
          pagamento del tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene
          eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della  sua
          commissione; 
                  a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          novanta giorni dalla  data  dell'omissione  o  dell'errore,
          ovvero se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  e  degli
          errori commessi  in  dichiarazione  avviene  entro  novanta
          giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
          in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; 
                  b) ad un ottavo del minimo, se la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la
          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
                  b-bis)   ad   un   settimo   del   minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene  oltre  il  termine  per  la  presentazione   della
          dichiarazione relativa all'anno  nel  corso  del  quale  e'
          stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista
          dichiarazione periodica, oltre  un  anno  dall'omissione  o
          dall'errore; 
                  b-ter)   ad   un   sesto   del   minimo    se    la
          regolarizzazione degli  errori  e  delle  omissioni,  anche
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la comunicazione dello schema di atto  di  cui
          all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
          212, non preceduto da un verbale  di  constatazione,  senza
          che  sia  stata  presentata  istanza  di  accertamento  con
          adesione ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2-bis,  primo
          periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 
                  b-quater)  ad  un   quinto   del   minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la constatazione  della  violazione  ai  sensi
          dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,  n.  4,  senza
          che sia stata inviata comunicazione di adesione al  verbale
          ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo  19
          giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione
          dello schema di atto di cui all'articolo  6-bis,  comma  3,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione  di  cui
          al  periodo  precedente  non  si  applica  alle  violazioni
          indicate  negli  articoli  6,  comma  2-bis,  limitatamente
          all'ipotesi   di   omessa    memorizzazione    ovvero    di
          memorizzazione con dati incompleti o non veritieri,  o  11,
          comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
                  b-quinquies)  a  un  quarto  del   minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la comunicazione dello schema di atto  di  cui
          all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
          212,  relativo  alla   violazione   constatata   ai   sensi
          dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,  n.  4,  senza
          che  sia  stata  presentata  istanza  di  accertamento  con
          adesione ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2-bis,  primo
          periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 
                  c) ad un decimo del minimo di quella  prevista  per
          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni. 
                1-bis. 
                1-ter. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni
          di cui al presente articolo,  per  i  tributi  amministrati
          dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di  cui
          al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti  di
          liquidazione e di accertamento, comprese  le  comunicazioni
          recanti le somme dovute ai sensi degli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  e
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  La
          preclusione di cui al comma  1,  primo  periodo,  salva  la
          notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
          opera neanche per  i  tributi  doganali  e  per  le  accise
          amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
                1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione  di  cui
          al  presente  articolo  non  precludono   l'inizio   o   la
          prosecuzione  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
          attivita' amministrative di controllo e accertamento. 
                2. Il pagamento della sanzione  ridotta  deve  essere
          eseguito   contestualmente   alla   regolarizzazione    del
          pagamento del tributo o della  differenza,  quando  dovuti,
          nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati  al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
                2-bis.  Se  la  sanzione  e'   calcolata   ai   sensi
          dell'articolo  12,   la   percentuale   di   riduzione   e'
          determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione
          unica su cui applicare la  percentuale  di  riduzione  puo'
          essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle  procedure
          messe a disposizione  dall'Agenzia  delle  entrate.  Se  la
          regolarizzazione avviene dopo il verificarsi  degli  eventi
          indicati  al  comma  1,   lettere   b-ter),   b-quater)   e
          b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione  ivi
          contemplate. 
                2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni  caso,
          esclusa nel caso di presentazione della  dichiarazione  con
          un ritardo superiore a novanta giorni. 
                3.  Quando  la  liquidazione  deve  essere   eseguita
          dall'ufficio,   il   ravvedimento   si    perfeziona    con
          l'esecuzione dei pagamenti nel termine di  sessanta  giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
                4. 
                5. Le singole leggi e  atti  aventi  forza  di  legge
          possono stabilire, a integrazione di  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione.». 
              - Il decreto-legge 14 novembre 2024,  n.  167  recante:
          «Misure urgenti per la riapertura dei termini  di  adesione
          al  concordato  preventivo  biennale  e   l'estensione   di
          benefici per i lavoratori dipendenti, nonche'  disposizioni
          finanziarie  urgenti  per  la  gestione  delle  emergenze»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14  novembre
          2024 e' abrogato  dalla  legge  9  dicembre  2024,  n.  189
          recante: «Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge 19  ottobre  2024,  n.  155,  recante  misure
          urgenti in materia economica e fiscale e  in  favore  degli
          enti territoriali». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  citata
          legge 9 dicembre 2024, n. 189: 
                «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 19  ottobre  2024,  n.
          155, recante misure urgenti in materia economica e  fiscale
          e in favore degli enti territoriali, e' convertito in legge
          con le modificazioni riportate in  allegato  alla  presente
          legge. 
                2. Il decreto-legge 14  novembre  2024,  n.  167,  e'
          abrogato.  Restano  validi  gli  atti  e  i   provvedimenti
          adottati e sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  e  i
          rapporti  giuridici   sorti   sulla   base   del   medesimo
          decreto-legge n. 167 del 2024. 
                3. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
                La presente legge, munita del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato.».