((Art. 12 bis
Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei
giudizi a seguito di definizione agevolata
1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29
dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini
dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma
235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al
comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.
15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il
versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che
l'estinzione e' dichiarata dal giudice d'ufficio dietro
presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate -
Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da
parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso
articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della
comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima
legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del
citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione
attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta
l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti
pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le
somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al
presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono
rimborsabili.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 235, 236 e 241,
dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025»:
«235. Il debitore manifesta all'agente della
riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione
di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023,
apposita dichiarazione, con le modalita', esclusivamente
telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito
internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge; in tale dichiarazione il debitore
sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende
effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto
dal comma 232.
236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il
debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad
oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a
rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione
di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento
delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione
del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento
della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,
della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in
caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza
di una delle parti.».
«241. Entro il 30 settembre 2023, l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini della definizione, nonche'
quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza
di ciascuna di esse. Tale comunicazione e' resa disponibile
ai debitori anche nell'area riservata del sito internet
dell'agente della riscossione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15:
«Art. 3-bis (Riammissione alla definizione agevolata
di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di
dichiarazioni fiscali). - 1. Limitatamente ai debiti
compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024
sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a
seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento,
alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per
effetto dell'adesione alla predetta procedura di
definizione agevolata, possono essere riammessi alla
medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la
dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo
1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione e'
resa con le modalita', esclusivamente telematiche, che
l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito
internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto; in tale
dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di
rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il
limite massimo di cui al comma 2, lettera b), numero 2),
del presente articolo.
2. In caso di riammissione alla procedura di
definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano,
con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1,
commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della
legge n. 197 del 2022:
a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 puo'
essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al
medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;
b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1,
comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono
dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a
decorrere dal 1° novembre 2023, e' effettuato
alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
2) nel numero massimo di dieci rate consecutive,
di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime
due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre
degli anni 2026 e 2027;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai
fini della definizione, nonche' quello delle singole rate,
e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono
comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro
il 30 giugno 2025;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243
dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano
alla data del 31 luglio 2025.
3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la
disponibilita' in formato elettronico dei modelli di
dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e
l'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche'
delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui
agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025.
4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale
possono essere presentate le dichiarazioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e' rinviata al 30 aprile 2025.
5. Per l'anno 2025, i programmi informatici di
ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati
relativi agli indici sintetici di affidabilita' fiscale di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, e quelli necessari per l'elaborazione della
proposta di concordato preventivo biennale di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi
disponibili entro il 30 aprile 2025.
6. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di
4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro
per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate e minori spese
derivanti dai commi 1 e 2.
7. Il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente, anche
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' incrementato di 15,735 milioni di euro per
l'anno 2025, 88,774 milioni di euro per l'anno 2026 e
92,565 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1
e 2.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in
1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro
per l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027,
13,99 milioni di euro per l'anno 2028, 13,021 milioni di
euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di euro per l'anno
2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni
di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno
2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni
di euro per l'anno 2035, che aumentano, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro
per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029,
23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di
euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032,
18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro
per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si
provvede:
a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028,
30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di
euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno
2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni
di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno
2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62,
comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025,
0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,34 milioni di euro
per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai
commi 1 e 2.».