((Art. 12 bis 
 
Norma di interpretazione  autentica  in  materia  di  estinzione  dei
             giudizi a seguito di definizione agevolata 
 
  1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge  29
dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel  senso  che,  ai  soli  fini
dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi  nella
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al  comma
235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di  cui  al
comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27  dicembre  2024,  n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025,  n.
15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con  il
versamento della  prima  o  unica  rata  delle  somme  dovute  e  che
l'estinzione   e'   dichiarata   dal   giudice    d'ufficio    dietro
presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle  entrate  -
Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero,  in  sua  assenza,  da
parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso
articolo  1,  comma  235,  della  legge  n.  197  del  2022  e  della
comunicazione prevista dall'articolo 1,  comma  241,  della  medesima
legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del
citato  decreto-legge  n.  202  del  2024  e   della   documentazione
attestante il versamento della prima o unica rata. 
  2. L'estinzione del giudizio dichiarata  ai  sensi  del  comma  236
dell'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  comporta
l'inefficacia  delle  sentenze  di   merito   e   dei   provvedimenti
pronunciati nel corso del processo e non  passati  in  giudicato.  Le
somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui  al
presente  comma,  restano  definitivamente  acquisite  e   non   sono
rimborsabili.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  235,  236  e  241,
          dell'articolo 1, della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197
          recante: «Bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2023 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2023-2025»: 
                «235.  Il   debitore   manifesta   all'agente   della
          riscossione la sua volonta' di procedere  alla  definizione
          di cui al comma 231 rendendo,  entro  il  30  giugno  2023,
          apposita dichiarazione, con  le  modalita',  esclusivamente
          telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito
          internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge; in  tale  dichiarazione  il  debitore
          sceglie altresi'  il  numero  di  rate  nel  quale  intende
          effettuare il pagamento, entro il limite  massimo  previsto
          dal comma 232. 
                236. Nella dichiarazione  di  cui  al  comma  235  il
          debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi  aventi  ad
          oggetto i carichi in essa ricompresi e assume  l'impegno  a
          rinunciare agli stessi giudizi, che,  dietro  presentazione
          di copia della dichiarazione e  nelle  more  del  pagamento
          delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.  L'estinzione
          del giudizio e' subordinata  all'effettivo  perfezionamento
          della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,
          della documentazione attestante i pagamenti effettuati;  in
          caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza
          di una delle parti.». 
                «241. Entro il  30  settembre  2023,  l'agente  della
          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la
          dichiarazione di cui al comma 235  l'ammontare  complessivo
          delle somme  dovute  ai  fini  della  definizione,  nonche'
          quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza
          di ciascuna di esse. Tale comunicazione e' resa disponibile
          ai debitori anche nell'area  riservata  del  sito  internet
          dell'agente della riscossione.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   3-bis   del
          decreto-legge   27   dicembre   2024,   n.   202   recante:
          «Disposizioni urgenti in  materia  di  termini  normativi»,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2025, n. 15: 
                «Art. 3-bis (Riammissione alla definizione  agevolata
          di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della  legge  29
          dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in  materia  di
          dichiarazioni  fiscali).  -  1.  Limitatamente  ai   debiti
          compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge  29  dicembre
          2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024
          sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione  a
          seguito del mancato, insufficiente  o  tardivo  versamento,
          alle relative scadenze, delle somme  da  corrispondere  per
          effetto   dell'adesione   alla   predetta   procedura    di
          definizione  agevolata,  possono  essere   riammessi   alla
          medesima  rendendo,   entro   il   30   aprile   2025,   la
          dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo
          1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione e'
          resa con  le  modalita',  esclusivamente  telematiche,  che
          l'agente  della  riscossione  pubblica  nel  proprio   sito
          internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente  decreto;  in  tale
          dichiarazione il debitore sceglie  altresi'  il  numero  di
          rate nel quale intende effettuare il  pagamento,  entro  il
          limite massimo di cui al comma 2, lettera  b),  numero  2),
          del presente articolo. 
                2.  In  caso  di  riammissione  alla   procedura   di
          definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si  applicano,
          con le seguenti deroghe, le disposizioni  dell'articolo  1,
          commi 231, 232, 233, 236, 237, 238,  239,  240,  241,  242,
          243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,  251  e  252  della
          legge n. 197 del 2022: 
                  a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1  puo'
          essere integrata, relativamente ai soli debiti  di  cui  al
          medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025; 
                  b) il pagamento delle somme di cui all'articolo  1,
          comma 231, della legge n. 197 del 2022,  sulle  quali  sono
          dovuti gli interessi al tasso  del  2  per  cento  annuo  a
          decorrere   dal   1°   novembre   2023,    e'    effettuato
          alternativamente: 
                    1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; 
                    2) nel numero massimo di dieci rate  consecutive,
          di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le  prime
          due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le  successive  il
          28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e  il  30  novembre
          degli anni 2026 e 2027; 
                  c) l'ammontare complessivo delle  somme  dovute  ai
          fini della definizione, nonche' quello delle singole  rate,
          e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse  sono
          comunicati dall'agente della riscossione al debitore  entro
          il 30 giugno 2025; 
                  d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243
          dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si  determinano
          alla data del 31 luglio 2025. 
                3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la
          disponibilita'  in  formato  elettronico  dei  modelli   di
          dichiarazione  concernenti  le  imposte   sui   redditi   e
          l'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche'
          delle relative istruzioni e  specifiche  tecniche,  di  cui
          agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025. 
                4. Per l'anno 2025, la data  a  partire  dalla  quale
          possono  essere  presentate   le   dichiarazioni   di   cui
          all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322, e' rinviata al 30 aprile 2025. 
                5.  Per  l'anno  2025,  i  programmi  informatici  di
          ausilio alla compilazione  e  alla  trasmissione  dei  dati
          relativi agli indici sintetici di affidabilita' fiscale  di
          cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96, e quelli necessari  per  l'elaborazione  della
          proposta  di  concordato  preventivo  biennale  di  cui  al
          decreto legislativo 12 febbraio  2024,  n.  13,  sono  resi
          disponibili entro il 30 aprile 2025. 
                6. Il  fondo  di  cui  all'articolo  62  del  decreto
          legislativo 27 dicembre 2023, n. 209,  e'  incrementato  di
          4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro
          per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027. Ai
          relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo
          di quota  parte  delle  maggiori  entrate  e  minori  spese
          derivanti dai commi 1 e 2. 
                7.  Il  Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
          finanziari  non  previsti  a  legislazione  vigente,  anche
          conseguenti all'attualizzazione di contributi  pluriennali,
          di cui all'articolo 1, comma 511, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e' incrementato di 15,735 milioni di euro per
          l'anno 2025, 88,774 milioni  di  euro  per  l'anno  2026  e
          92,565 milioni di euro per l'anno 2027. Ai  relativi  oneri
          si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte
          delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1
          e 2. 
                8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati  in
          1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni  di  euro
          per l'anno 2026, 0,34 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,
          13,99 milioni di euro per l'anno 2028,  13,021  milioni  di
          euro per l'anno 2029, 9,975  milioni  di  euro  per  l'anno
          2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714  milioni
          di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro  per  l'anno
          2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni
          di euro per l'anno  2035,  che  aumentano,  in  termini  di
          fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni  di  euro
          per l'anno 2028, 30,26 milioni di  euro  per  l'anno  2029,
          23,22 milioni di euro per l'anno  2030,  21,46  milioni  di
          euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032,
          18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro
          per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035,  si
          provvede: 
                  a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno  2028,
          30,26 milioni di euro per l'anno  2029,  23,22  milioni  di
          euro per l'anno 2030, 21,46  milioni  di  euro  per  l'anno
          2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69  milioni
          di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di  euro  per  l'anno
          2034 e 3,55 milioni  di  euro  per  l'anno  2035,  mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo  62,
          comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023; 
                  b) quanto a 1,02 milioni di euro per  l'anno  2025,
          0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,34 milioni di  euro
          per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di  quota
          parte delle maggiori entrate e minori spese  derivanti  dai
          commi 1 e 2.».