((Art. 12 ter
Imposta sostitutiva per annualita' ancora soggette ad accertamento
dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio
2025-2026
1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di
affidabilita' fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta
2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato
preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di
ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali,
nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, come
determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita
dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia'
dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, in ciascuna annualita' e il valore dello stesso
incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a
8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a
6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a
4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a
3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla
differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato in
ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella
misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualita' 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma
1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle
relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di
affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di
affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di
affidabilita' fiscale e' inferiore a 6.
5. Per le annualita' 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma
1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi
d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le
imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un
ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli
di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a
5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri
forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al
presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti
circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2019 e il
2023:
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione
degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19,
introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis,
comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale
svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 9-bis, comma 6,
lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli
ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati
relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il
30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
8. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal
comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta
sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza
tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, per l'annualita' interessata e il valore dello stesso
incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative
addizionali e' determinata applicando all'incremento di cui alla
lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza
tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita'
interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25
per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e' determinata applicando all'incremento di cui alla
lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.
9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle
relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 8, sono
diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma
7, lettera c).
10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per
ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore a
1.000 euro.
11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente
articolo e' effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e
il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo
di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi
calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso
di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si
perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di
una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento
della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della
rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme
versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla
rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata
dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero
in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli
soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il
versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle
relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o
associazione in luogo dei singoli soci o associati.
12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica
soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo
alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto
di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio
2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del
regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021,
2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonche' quelle di cui all'articolo 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate,
fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una
misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un
provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle
fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma
1, nonche' dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli
648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso
degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla
rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;
d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al
comma 7 del presente articolo.
14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di
mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la
decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di
riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque
validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e'
possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma
17.
15. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui
all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, gia' effettuati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e non si da' luogo a rimborso.
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i
soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con
l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di
ciascun anno di riferimento.
17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al
concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o piu'
annualita' tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime
di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di
decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati
al 31 dicembre 2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano
gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il
biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per
l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in
scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione delle opzioni di
cui al presente articolo.
19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in
84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027,
89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e
43.350.000 euro per l'anno 2030, si provvede, quanto a 57.933.333
euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate di cui al presente articolo, e quanto a 26.931.667 euro per
l'anno 2026, a 107.060.000 euro per l'anno 2027, a 89.235.000 euro
per l'anno 2028, a 70.490.000 euro per l'anno 2029 e a 43.350.000
euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre
2023, n. 209.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 9 e 22
del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 recante:
«Disposizioni in materia di accertamento tributario e di
concordato preventivo biennale»:
«Art. 6 (Finalita'). - 1. Al fine di razionalizzare
gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento
spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di
reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attivita'
nel territorio dello Stato, possono accedere a un
concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le
modalita' previste dal presente titolo.
Art. 7 (Ambito di applicazione). - 1. Per
l'applicazione del concordato preventivo biennale,
l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la
definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio
d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del
valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente,
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
2. Nei confronti dei contribuenti esercenti attivita'
d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime
forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il solo periodo di
imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo e'
limitata, in via sperimentale, a una sola annualita'.
Art. 8 (Procedure informatiche di ausilio
all'attuazione del concordato). - 1. L'Agenzia delle
entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, mette a
disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari,
anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi
programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari
per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 9.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, sono individuati le modalita' e i dati da
comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria.
3. Con il decreto di cui all'articolo 9, sono
individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia
approvata consente di definire la proposta di concordato
preventivo biennale.
4. Per il 2024 i programmi informatici di cui al
comma 1 sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero
entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario
gia' dall'anno 2023.
Art. 9 (Elaborazione e adesione alla proposta di
concordato). - 1. La proposta di concordato e' elaborata
dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati
dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della
sua capacita' contributiva, sulla base di una metodologia
che valorizza, anche attraverso processi decisionali
completamente automatizzati di cui all'articolo 22 del
regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni gia' nella
disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria, limitando
l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta
metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli
articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a
specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti
economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e
settoriali desumibili dagli indici sintetici di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle
risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici
limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei
dati personali. La metodologia e' approvata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali. Il parere del Garante
per la protezione dei dati personali e' richiesto solo nei
casi in cui il decreto introduca modifiche al percorso
metodologico di calcolo.
2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta,
l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1,
ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella
disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria e di altri
soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le
specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le
liberta' dei contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo
3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le eventuali
tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle
entrate elabora e comunica la proposta attraverso i
programmi informatici di cui all'articolo 8.
3. Il contribuente puo' aderire alla proposta di
concordato entro il 30 settembre, ovvero entro l'ultimo
giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di
applicazione dell'istituto, il contribuente puo' aderire
alla proposta di concordato entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi
previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio
2024, n. 1.
3-bis. La proposta di reddito concordato di cui al
comma 1 non puo' eccedere il corrispondente reddito
dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui
si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto
disposto dagli articoli 15 e 16, della misura:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i
contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
pari a 10;
b) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i
contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
c) del 25 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i
contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
3-ter. Laddove la proposta, tenuto conto di quanto
disposto al comma 3-bis, risulti inferiore rispetto ai
valori di riferimento settoriali individuati nella
metodologia di cui al comma 1, la limitazione di cui al
comma 3-bis non trova applicazione.
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si
applica anche per la determinazione della proposta di
valore della produzione netta rilevante ai fini della
imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
all'articolo 17.».
«Art. 22 (Decadenza del concordato). - 1. Il
concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi
periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di
imposta oggetto del concordato o in quello precedente,
risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o
l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate,
per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi
dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di
non lieve entita' di cui al comma 2;
b) a seguito di modifica o integrazione della
dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal
contribuente determinano una quantificazione diversa dei
redditi o del valore della produzione netta rispetto a
quelli in base ai quali e' avvenuta l'accettazione della
proposta di concordato;
c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi,
dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della
definizione della proposta di concordato;
d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11
ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10,
comma 2;
e) e' omesso il versamento delle somme dovute a
seguito delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 2 ,
qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono
di non lieve entita':
a) le violazioni constatate che integrano le
fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del
concordato;
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o
valore netto della produzione oggetto del concordato per un
importo superiore al 30 per cento;
c) le violazioni, relative agli anni oggetto del
concordato, di cui:
1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
2) all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero
pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
3) all'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
4) all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' all'articolo
2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il
contribuente abbia regolarizzato la propria posizione
mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreche' la
violazione non sia stata gia' constatata e comunque non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto
formale conoscenza.
3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano
dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto
del reddito e del valore della produzione netta concordati
se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 85 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime
e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44
emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di
cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore
normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma
1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono
iscritti come tali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si
considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti
finanziari diversi da quelli detenuti per la
negoziazione.».
- Per il testo dell'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, commi 6 e 7,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96:
«Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - 1. - 5. Omissis
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta
nei quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si
trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di
esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
tipologie di contribuenti.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 148 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 148 (Modifiche alla disciplina degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale (ISA)). - 1. Per i
periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e
2022, al fine di tenere conto degli effetti di natura
straordinaria della crisi economica e dei mercati
conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione del COVID-19, nonche' di prevedere ulteriori
ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo
9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo
9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi
attraverso la massima valorizzazione delle informazioni
gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria:
a) la societa' di cui all'articolo 10, comma 12,
della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l'applicazione degli
indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su
analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso
l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le
banche dati gia' disponibili per l'Amministrazione
finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale
di statistica nonche' i dati e gli elementi acquisibili
presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e
nell'analisi economica;
b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis,
comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da
parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini
professionali presenti nella Commissione di esperti di cui
al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori
dati e informazioni necessari per una migliore valutazione
dello stato di crisi individuale;
c) .
2. Considerate le difficolta' correlate al primo
periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale e gli effetti sull'economia e sui
mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella
definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14
dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza tengono conto anche del livello di
affidabilita' fiscale derivante dall'applicazione degli
indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2019.
Analogamente, per il periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di
affidabilita' fiscale piu' elevato derivante
dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. Per il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene
conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu'
elevato derivante dall'applicazione degli indici per i
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31
dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di
affidabilita' fiscale piu' elevato derivante
dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, 73, 115 e 116
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' semplici
secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio
di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo di
imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o
la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in
via principale. Per sede di direzione effettiva si intende
la continua e coordinata assunzione delle decisioni
strategiche riguardanti la societa' o l'associazione nel
suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il
continuo e coordinato compimento degli atti della gestione
corrente riguardanti la societa' o l'associazione nel suo
complesso.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa
risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto
di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di
partecipazione agli utili spettanti ai familiari e
l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla
qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato
nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel
periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.».
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo.
Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del
comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni
indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del
trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust
sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione
alla quota di partecipazione individuata nell' atto di
costituzione del trust o in altri documenti successivi
ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la
sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione
ordinaria in via principale. Per sede di direzione
effettiva si intende la continua e coordinata assunzione
delle decisioni strategiche riguardanti la societa' o
l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende
il continuo e coordinato compimento degli atti della
gestione corrente riguardanti la societa' o l'ente nel suo
complesso. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia.
Si considerano altresi' residenti nel territorio dello
Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi
analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui
almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del
trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello
Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio
dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in
uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente
residente e' determinato in base alla legge, all'atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considerano altresi'
residenti nel territorio dello Stato le societa' ed enti
che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in
alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma , del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia.
Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo
2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono
esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme
di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi
di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai
commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni.».
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di
cui agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per
l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa
dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della societa'
partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel
caso di mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente
responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e
gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile
oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali
della societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
«Art. 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle
societa' a ristretta base proprietaria). - L'opzione di cui
all'articolo 115 puo' essere esercitata con le stesse
modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di
quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115,
dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume di
ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione
degli studi di settore e con una compagine sociale composta
esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del
quarto periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del
comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo
87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3,
concorrono a formare il reddito imponibile nella misura
indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e
nell'articolo 59.
2-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis della citata
legge 27 luglio 2000, n. 212:
«Art. 6-bis (Principio del contraddittorio). - 1.
Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti
autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della
giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di
annullabilita', da un contraddittorio informato ed
effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai
sensi del presente articolo per gli atti automatizzati,
sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di
controllo formale delle dichiarazioni individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche'
per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio,
l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con
modalita' idonee a garantirne la conoscibilita', lo schema
di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non
inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali
controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed
estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non e'
adottato prima della scadenza del termine di cui al primo
periodo. Se la scadenza di tale termine e' successiva a
quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto
conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato
per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine
di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale
ultimo termine e' posticipato al centoventesimo giorno
successivo alla data di scadenza del termine di esercizio
del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio
tiene conto delle osservazioni del contribuente ed e'
motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione
ritiene di non accogliere.».
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi»:
«Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture
contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma
1 dell'articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma
dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti
o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma,
dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli
articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite
nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e
documenti in possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato
indicato nella dichiarazione;
b);
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza
maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto.
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito
agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo
32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione
di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di
settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione
dei predetti modelli che comporti una differenza superiore
al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o
compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base
dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati
indicati in dichiarazione.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in
quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese
minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, con riferimento alle scritture contabili
rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19.
Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto
comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli
adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello
stesso articolo, e' determinato in ogni caso ai sensi del
secondo comma del presente articolo.».
- Si riporta il testo degli articoli 54 e 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto»:
«Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente
quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella
dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile
superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga
o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con
gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli
articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
deve essere accertata mediante il confronto tra gli
elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
articoli 51 e 51-bis . Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.
L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati
alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti, nonche´ da altri atti e documenti in suo
possesso.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'articolo 57, i competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita`
istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri
da 1) a 4), nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla
Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale
ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di
imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni
in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad
accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la
maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante ,
nonche' l'imposta o la maggiore imposta non versata,
escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche
avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Le disposizioni di cui al comma precedente possono
trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento
induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, della legge 27 aprile 1989, n. 154, e
successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione
dei motivi addotti dal contribuente con le modalita' di cui
al comma 1 dello stesso articolo 12.
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte.».
«Art. 57 (Termine per gli accertamenti). - 1. Gli
avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti
previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo
55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'
stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla
l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo
comma dell'articolo 55 puo' essere notificato entro il 31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza
d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione
annuale, se tra la data di notifica della richiesta di
documenti da parte dell'ufficio e la data della loro
consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni,
il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e'
differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra
il sedicesimo giorno e la data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere
integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a
pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti
attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 10-bis, 10-ter,
10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9
della legge 25 giugno 1999, n. 205»:
«Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi inesistenti, quando,
congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per
cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi
indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro
due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione
del comma 1, non si tiene conto della non corretta
classificazione, della valutazione di elementi attivi o
passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i
criteri concretamente applicati sono stati comunque
indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione
rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di
determinazione dell'esercizio di competenza, della non
inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi
reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non
danno luogo a fatti punibili le valutazioni che
complessivamente considerate, differiscono in misura
inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi
compresi in tale percentuale non si tiene conto nella
verifica del superamento delle soglie di punibilita'
previste dal comma 1, lettere a) e b).»
«Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute
certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi
a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti
per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per
ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e'
in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della
rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il
colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e'
superiore a cinquantamila euro.
Art. 10-ter. Omesso versamento di IVA
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla
medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro
due-centocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il
debito tributario non e' in corso di estinzione mediante
rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza
dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo
15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, il colpevole e' punito se
l'ammontare del debito residuo e' superiore a
settantacinquemila euro.
Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. E'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo
superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi
a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per
un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
2-bis. La punibilita' dell'agente per il reato di cui
al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica
delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva
incertezza in ordine agli specifici elementi o alle
particolari qualita' che fondano la spettanza del
credito.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2621 del codice
civile:
«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai
casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
quali, al fine di conseguire per se' o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,
previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti
materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono
fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri
in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno
a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla
societa' per conto di terzi.».
- Si riporta il testo degli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale:
«Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di
concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto,
ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in
modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda
denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con
l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a
sei mesi.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Art. 648-ter impiego di denaro, beni o utilita' di
provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei
casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in
attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre
utilita' provenienti da delitto, e' punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro
5.000 a euro 25.000.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda
denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con
l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a
sei mesi.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al quarto
comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
"Art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio). - Si applica la
pena della reclusione da due a otto anni e della multa da
euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o
concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce,
trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre
utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in
modo da ostacolare concretamente l'identificazione della
loro provenienza delittuosa.
La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e
della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto
riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione
punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel
minimo a sei mesi.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo
comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono
da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di
cui all'articolo 416-bis.1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono
punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre
utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al
godimento personale.
La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi
nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di
altra attivita' professionale.
La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia
efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano
portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove
del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle
altre utilita' provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.»
- Per il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 12.
- Si riporta il testo dei commi da 174 a 178
dell'articolo 1 della citata legge 29 dicembre 2022, n.
197:
«174. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173,
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021
e a periodi d'imposta precedenti, possono essere
regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del
minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il
versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo
puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con
scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre
2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno
2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono
dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano
state gia' contestate, alla data del versamento di quanto
dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di
accertamento o di recupero, di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di
cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero
della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la
rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato
pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate
successive alla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora
dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza
dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la
cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di decadenza della rateazione.
176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
177. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati
alla data di entrata in vigore della presente legge e non
si da' luogo a rimborso.
178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere definite le modalita' di
attuazione dei commi da 174 a 177.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le
presunzioni legali non si applicano retroattivamente.
Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati
periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le
prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore o
dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600:
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - 1. Gli
avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla
l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto
il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale
che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non
subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione
ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque
denominati, il cui importo non e' determinabile nei
predetti provvedimenti, ma solo a seguito della
presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella
quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.
115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il
31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e'
stata presentata la dichiarazione.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a
pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti
attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
delle imposte.»
- Per il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo
27 dicembre 2023, n. 209, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1-bis.