((Art. 12 ter 
 
Imposta sostitutiva per annualita' ancora  soggette  ad  accertamento
  dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio
  2025-2026 
 
  1.  I  soggetti  che  hanno  applicato  gli  indici  sintetici   di
affidabilita' fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta
2025-2026,  aderiscono  entro  i  termini  di  legge  al   concordato
preventivo biennale di cui agli articoli 6  e  seguenti  del  decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare  il  regime  di
ravvedimento  di  cui  al  presente  articolo,   versando   l'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle  relative  addizionali,
nonche'  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  come
determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo. 
  2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e'  costituita
dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro  autonomo  gia'
dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, in ciascuna annualita' e il valore dello stesso
incrementato nella misura del: 
  a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; 
  b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a
8 e inferiore a 10; 
  c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a
6 e inferiore a 8; 
  d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a
4 e inferiore a 6; 
  e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a
3 e inferiore a 4; 
  f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. 
  3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla
differenza tra il valore della produzione netta  gia'  dichiarato  in
ciascuna annualita' e  il  valore  dello  stesso  incrementato  nella
misura stabilita dal comma 2. 
  4. Per le annualita' 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al  comma
1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi  e  delle
relative addizionali con l'aliquota del: 
  a) 10 per cento, se nel singolo periodo  d'imposta  il  livello  di
affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8; 
  b) 12 per cento, se nel singolo periodo  d'imposta  il  livello  di
affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; 
  c) 15 per cento, se nel singolo periodo  d'imposta  il  livello  di
affidabilita' fiscale e' inferiore a 6. 
  5. Per le annualita' 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al  comma
1  applicano  l'imposta  sostitutiva  dell'imposta  regionale   sulle
attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento. 
  6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi
d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui  al  comma  1  applicano  le
imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento. 
  7. I soggetti di cui al comma  1  del  presente  articolo,  con  un
ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,  esclusi  quelli
di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo  54,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  fino  a
5.164.569  euro  e  che  non  determinano  il  reddito  con   criteri
forfetari, possono accedere al  regime  di  ravvedimento  di  cui  al
presente articolo  nel  caso  in  cui  sussista  una  delle  seguenti
circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2019 e  il
2023: 
  a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione
degli ISA correlate  alla  diffusione  della  pandemia  di  COVID-19,
introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze
adottati in attuazione del combinato  disposto  dell'articolo  9-bis,
comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale
svolgimento  dell'attivita'  di  cui  all'articolo  9-bis,  comma  6,
lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
  c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli
ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di  impresa,  non
rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi  dichiarati
relativi  alle  attivita'  non  rientranti  tra   quelle   prese   in
considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente  superi  il
30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. 
  8. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste  dal
comma 7, lettere a), b)  e  c),  ai  fini  del  calcolo  dell'imposta
sostitutiva da versare per il ravvedimento: 
  a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui
redditi e delle relative addizionali e' costituita  dalla  differenza
tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia'  dichiarato,  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, per  l'annualita'  interessata  e  il  valore  dello  stesso
incrementato nella misura del 25 per cento; 
  b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative
addizionali e' determinata  applicando  all'incremento  di  cui  alla
lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento; 
  c)  la  base  imponibile  dell'imposta   sostitutiva   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e' costituita  dalla  differenza
tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita'
interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25
per cento; 
  d) l'imposta sostitutiva  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e'  determinata  applicando  all'incremento  di  cui  alla
lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento. 
  9. Le  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui  redditi  e  delle
relative  addizionali  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive, determinate con le modalita' di  cui  al  comma  8,  sono
diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma
7, lettera c). 
  10. In ogni caso, il valore  complessivo  dell'imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per
ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore  a
1.000 euro. 
  11. Il versamento  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  al  presente
articolo e' effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e
il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo
di dieci rate  mensili  di  pari  importo,  maggiorate  di  interessi
calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.  In  caso
di  pagamento  rateale,  l'opzione,  per  ciascuna   annualita',   si
perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.  Il  pagamento  di
una delle rate, diverse dalla prima, entro il  termine  di  pagamento
della rata successiva non comporta la decadenza dal  beneficio  della
rateizzazione. Non si fa  comunque  luogo  al  rimborso  delle  somme
versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla
rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti  in  forma  associata
dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o  associati,  ovvero
in caso di redditi prodotti dai  soggetti  di  cui  all'articolo  73,
comma 1, lettera a), del medesimo testo unico,  imputati  ai  singoli
soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo  unico,  il
versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle
relative  addizionali  puo'  essere   eseguito   dalla   societa'   o
associazione in luogo dei singoli soci o associati. 
  12. Il ravvedimento non si perfeziona se  il  pagamento,  in  unica
soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo
alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi  di  atto
di accertamento, di cui all'articolo  6-bis  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. 
  13. Eseguito il versamento in  unica  rata  ovvero  nel  corso  del
regolare pagamento rateale di cui al  comma  11,  nei  confronti  dei
soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021,
2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.  600,  nonche'  quelle  di  cui  all'articolo  54,
secondo comma, secondo periodo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non  possono  essere  effettuate,
fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi: 
  a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di  cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; 
  b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una
misura  cautelare,  personale  o  reale,  ovvero   notifica   di   un
provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti  previsti  dal
decreto  legislativo  10  marzo  2000,  n.  74,  ad  eccezione  delle
fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma
1, nonche' dell'articolo 2621 del  codice  civile  e  degli  articoli
648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,  commessi  nel  corso
degli anni d'imposta dal 2019 al 2023; 
  c) mancato perfezionamento del  ravvedimento  per  decadenza  dalla
rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo; 
  d) dichiarazione infedele di una causa  di  esclusione  di  cui  al
comma 7 del presente articolo. 
  14. Nei casi di cui alla lettera b) del  comma  13  e  in  caso  di
mancato pagamento di  una  delle  rate  previste  dal  comma  11,  la
decadenza   intervenuta   riguarda   unicamente    l'annualita'    di
riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque
validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e'
possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma
17. 
  15. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui  all'articolo  13
del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  e  di   cui
all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022,  n.
197, gia' effettuati alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e non si da' luogo a rimborso. 
  16. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano,  per  i
soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide  con
l'anno solare, al periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  di
ciascun anno di riferimento. 
  17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio  2000,
n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che  aderiscono  al
concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una  o  piu'
annualita' tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime
di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di
decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono  prorogati
al 31 dicembre 2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si  applicano
gli ISA che aderiscono  al  concordato  preventivo  biennale  per  il
biennio   d'imposta   2025-2026,   i   termini   di   decadenza   per
l'accertamento, di cui  al  medesimo  articolo  43  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  633  del  1972,  in
scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026. 
  18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione delle opzioni  di
cui al presente articolo. 
  19.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  valutati  in
84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro  per  l'anno  2027,
89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per  l'anno  2029  e
43.350.000 euro per l'anno 2030, si  provvede,  quanto  a  57.933.333
euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate di cui al presente articolo, e quanto a 26.931.667  euro  per
l'anno 2026, a 107.060.000 euro per l'anno 2027,  a  89.235.000  euro
per l'anno 2028, a 70.490.000 euro per l'anno  2029  e  a  43.350.000
euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo  di
cui all'articolo 62, comma 1, del  decreto  legislativo  27  dicembre
2023, n. 209.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8,  9  e  22
          del decreto legislativo 12 febbraio 2024,  n.  13  recante:
          «Disposizioni in materia di accertamento  tributario  e  di
          concordato preventivo biennale»: 
                «Art. 6 (Finalita'). - 1. Al fine  di  razionalizzare
          gli  obblighi  dichiarativi  e  di  favorire  l'adempimento
          spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di
          reddito  di  impresa  e  di   lavoro   autonomo   derivante
          dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attivita'
          nel  territorio  dello  Stato,  possono   accedere   a   un
          concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le
          modalita' previste dal presente titolo. 
                Art.  7  (Ambito   di   applicazione).   -   1.   Per
          l'applicazione   del   concordato   preventivo    biennale,
          l'Agenzia  delle  entrate  formula  una  proposta  per   la
          definizione biennale del reddito  derivante  dall'esercizio
          d'impresa o dall'esercizio di  arti  e  professioni  e  del
          valore della produzione netta, rilevanti,  rispettivamente,
          ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive. 
                2. Nei confronti dei contribuenti esercenti attivita'
          d'impresa, arti o  professioni  che  aderiscono  al  regime
          forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a  89,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190,  per  il  solo  periodo  di
          imposta 2024, l'applicazione del concordato  preventivo  e'
          limitata, in via sperimentale, a una sola annualita'. 
                Art.   8   (Procedure   informatiche    di    ausilio
          all'attuazione  del  concordato).  -  1.  L'Agenzia   delle
          entrate, entro il  15  aprile  di  ciascun  anno,  mette  a
          disposizione dei  contribuenti  o  dei  loro  intermediari,
          anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche,  appositi
          programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari
          per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 9. 
                2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate,  sono  individuati  le  modalita'  e  i  dati   da
          comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria. 
                3.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  9,  sono
          individuati i periodi d'imposta per i quali la  metodologia
          approvata consente di definire la  proposta  di  concordato
          preventivo biennale. 
                4. Per il 2024 i  programmi  informatici  di  cui  al
          comma 1 sono resi disponibili entro  il  15  giugno  ovvero
          entro il 15 luglio per i contribuenti in regime  forfetario
          gia' dall'anno 2023. 
                Art. 9 (Elaborazione  e  adesione  alla  proposta  di
          concordato). - 1. La proposta di  concordato  e'  elaborata
          dall'Agenzia  delle  entrate,  in  coerenza  con   i   dati
          dichiarati dal contribuente e comunque nel  rispetto  della
          sua capacita' contributiva, sulla base di  una  metodologia
          che  valorizza,  anche  attraverso   processi   decisionali
          completamente automatizzati  di  cui  all'articolo  22  del
          regolamento (UE) 2016/679, del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni  gia'  nella
          disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria,  limitando
          l'introduzione di nuovi  oneri  dichiarativi.  La  predetta
          metodologia, predisposta per i  contribuenti  di  cui  agli
          articoli 10, comma 1, e 23,  comma  1,  con  riferimento  a
          specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti
          economici e dei mercati, delle redditivita'  individuali  e
          settoriali   desumibili   dagli   indici    sintetici    di
          affidabilita'  fiscale  di  cui  all'articolo   9-bis   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e  delle
          risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici
          limiti imposti dalla normativa in  materia  di  tutela  dei
          dati personali. La metodologia e' approvata con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei dati personali. Il parere del Garante
          per la protezione dei dati personali e' richiesto solo  nei
          casi in cui il  decreto  introduca  modifiche  al  percorso
          metodologico di calcolo. 
                2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta,
          l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al  comma  1,
          ne   acquisisce   ulteriori   dalle   banche   dati   nella
          disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria e di  altri
          soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla  disciplina
          di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
                Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate  le
          specifiche cautele  e  le  garanzie  per  i  diritti  e  le
          liberta' dei contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo
          3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile  2016,  nonche'  le  eventuali
          tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia  delle
          entrate  elabora  e  comunica  la  proposta  attraverso   i
          programmi informatici di cui all'articolo 8. 
                3. Il contribuente  puo'  aderire  alla  proposta  di
          concordato entro il 30  settembre,  ovvero  entro  l'ultimo
          giorno del nono mese successivo a quello  di  chiusura  del
          periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta  non
          coincidente  con  l'anno  solare.  Per  il  primo  anno  di
          applicazione dell'istituto, il  contribuente  puo'  aderire
          alla  proposta  di   concordato   entro   il   termine   di
          presentazione  della  dichiarazione  annuale  dei   redditi
          previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio
          2024, n. 1. 
                3-bis. La proposta di reddito concordato  di  cui  al
          comma  1  non  puo'  eccedere  il  corrispondente   reddito
          dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a  quelli  cui
          si  riferisce  la  proposta,  rettificato  secondo   quanto
          disposto dagli articoli 15 e 16, della misura: 
                  a) del 10  per  cento,  se  nel  periodo  d'imposta
          antecedente  a  quelli  cui  si  riferisce  la  proposta  i
          contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
          pari a 10; 
                  b) del 15  per  cento,  se  nel  periodo  d'imposta
          antecedente  a  quelli  cui  si  riferisce  la  proposta  i
          contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
          pari o superiore a 9 ma inferiore a 10; 
                  c) del 25  per  cento,  se  nel  periodo  d'imposta
          antecedente  a  quelli  cui  si  riferisce  la  proposta  i
          contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
          pari o superiore a 8 ma inferiore a 9. 
                3-ter. Laddove la proposta, tenuto  conto  di  quanto
          disposto al comma  3-bis,  risulti  inferiore  rispetto  ai
          valori  di   riferimento   settoriali   individuati   nella
          metodologia di cui al comma 1, la  limitazione  di  cui  al
          comma 3-bis non trova applicazione. 
                3-quater. La disposizione di cui al  comma  3-bis  si
          applica anche  per  la  determinazione  della  proposta  di
          valore della  produzione  netta  rilevante  ai  fini  della
          imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   di   cui
          all'articolo 17.». 
                «Art.  22  (Decadenza  del  concordato).  -   1.   Il
          concordato cessa di produrre effetto per  entrambi  i  suoi
          periodi di imposta nei seguenti casi in cui: 
                  a)  a  seguito  di  accertamento,  nei  periodi  di
          imposta oggetto del  concordato  o  in  quello  precedente,
          risulta  l'esistenza  di   attivita'   non   dichiarate   o
          l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate,
          per un  importo  superiore  al  30  per  cento  dei  ricavi
          dichiarati, ovvero risultano commesse altre  violazioni  di
          non lieve entita' di cui al comma 2; 
                  b) a  seguito  di  modifica  o  integrazione  della
          dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo  2,  comma
          8, del decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio
          1998, n. 322, i  dati  e  le  informazioni  dichiarate  dal
          contribuente determinano una  quantificazione  diversa  dei
          redditi o del valore  della  produzione  netta  rispetto  a
          quelli in base ai quali e'  avvenuta  l'accettazione  della
          proposta di concordato; 
                  c) sono indicati, nella dichiarazione dei  redditi,
          dati non corrispondenti a quelli comunicati ai  fini  della
          definizione della proposta di concordato; 
                  d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11
          ovvero vengono meno i requisiti  di  cui  all'articolo  10,
          comma 2; 
                  e) e' omesso il versamento  delle  somme  dovute  a
          seguito delle attivita' di cui all'articolo 12, comma  2  ,
          qualora il pagamento di tali somme  non  sia  avvenuto,  ai
          sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 462, entro sessanta giorni dal  ricevimento  della
          comunicazione prevista dall'articolo 36-bis, comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. 
                2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1,  sono
          di non lieve entita': 
                  a)  le  violazioni  constatate  che  integrano   le
          fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
          74,  relativamente  ai  periodi  di  imposta  oggetto   del
          concordato; 
                  b) la comunicazione inesatta o incompleta dei  dati
          rilevanti ai fini dell'applicazione  degli  indici  di  cui
          all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96, in misura tale da determinare  un  minor  reddito  o
          valore netto della produzione oggetto del concordato per un
          importo superiore al 30 per cento; 
                  c) le violazioni, relative agli  anni  oggetto  del
          concordato, di cui: 
                    1) agli articoli 1, comma 1, 2,  comma  1,  e  5,
          comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
                    2) all'articolo 6, commi 2-bis e 3,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in  numero
          pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi; 
                    3)  all'articolo  9,   comma   2,   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
                    4) all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche'  all'articolo
          2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. 
                3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e  b),
          non rilevano ai fini della decadenza nel  caso  in  cui  il
          contribuente  abbia  regolarizzato  la  propria   posizione
          mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  sempreche'   la
          violazione non sia stata gia'  constatata  e  comunque  non
          siano  iniziati  accessi,  ispezioni,  verifiche  o   altre
          attivita'  amministrative  di  accertamento   delle   quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano  avuto
          formale conoscenza. 
                3-bis. Nel caso di decadenza dal  concordato  restano
          dovute le imposte e i contributi determinati tenendo  conto
          del reddito e del valore della produzione netta  concordati
          se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  85  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917: 
                «Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi: 
                  a) i corrispettivi delle cessioni di beni  e  delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
                  b) i corrispettivi delle cessioni di materie  prime
          e sussidiarie, di semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione; 
                  c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
          di partecipazioni, anche non rappresentate  da  titoli,  al
          capitale di societa' ed enti di cui  all'articolo  73,  che
          non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse  da
          quelle cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni  sono  nelle
          societa' o enti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera
          d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; 
                  d) i  corrispettivi  delle  cessioni  di  strumenti
          finanziari similari alle azioni ai sensi  dell'articolo  44
          emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che  non
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  diversi   da
          quelli cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa; 
                  e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
          di altri titoli in serie o di massa diversi  da  quelli  di
          cui alla lettere c) e d) precedenti che  non  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra  i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
                  f)   le   indennita'   conseguite   a   titolo   di
          risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
          il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; 
                  g) i contributi in denaro, o il valore  normale  di
          quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi  denominazione
          in base a contratto; 
                  h) i contributi spettanti esclusivamente  in  conto
          esercizio a norma di legge. 
                2. Si  comprende  inoltre  tra  i  ricavi  il  valore
          normale dei beni di cui al comma  1  assegnati  ai  soci  o
          destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 
                3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del  comma
          1  costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie   se   sono
          iscritti come tali nel bilancio. 
                3-bis. In deroga al  comma  3,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  si
          considerano  immobilizzazioni  finanziarie  gli   strumenti
          finanziari   diversi   da   quelli    detenuti    per    la
          negoziazione.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  54  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  si
          vedano i riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, commi 6 e 7,
          del  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50,   recante:
          «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per  lo  sviluppo»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96: 
                «Art.  9-bis  (Indici  sintetici   di   affidabilita'
          fiscale). - 1. - 5. Omissis 
                6. Gli indici non si applicano ai  periodi  d'imposta
          nei quali il contribuente: 
                  a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non  si
          trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; 
                  b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
          esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
          di cui all'articolo 54, comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
          al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
          dei relativi indici. 
                7. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere  previste  ulteriori  ipotesi   di
          esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
          tipologie di contribuenti. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   148   del
          decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante:  «Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 148 (Modifiche  alla  disciplina  degli  indici
          sintetici di affidabilita'  fiscale  (ISA)).  -  1.  Per  i
          periodi di imposta in corso al 31  dicembre  2020,  2021  e
          2022, al fine di  tenere  conto  degli  effetti  di  natura
          straordinaria  della  crisi   economica   e   dei   mercati
          conseguente   all'emergenza   sanitaria    causata    dalla
          diffusione del COVID-19,  nonche'  di  prevedere  ulteriori
          ipotesi  di  esclusione  dell'applicabilita'  degli  indici
          sintetici di  affidabilita'  fiscale  di  cui  all'articolo
          9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dal  medesimo  articolo
          9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
          evitando  l'introduzione  di   nuovi   oneri   dichiarativi
          attraverso la  massima  valorizzazione  delle  informazioni
          gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria: 
                  a) la societa' di cui all'articolo  10,  comma  12,
          della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l'applicazione  degli
          indici  sintetici   di   affidabilita'   fiscale   di   cui
          all'articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96, definisce  specifiche  metodologie  basate  su
          analisi  ed  elaborazioni  utilizzando,  anche   attraverso
          l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le
          banche  dati   gia'   disponibili   per   l'Amministrazione
          finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
          l'Ispettorato nazionale del lavoro e  l'Istituto  nazionale
          di statistica nonche' i dati  e  gli  elementi  acquisibili
          presso istituti  ed  enti  specializzati  nella  ricerca  e
          nell'analisi economica; 
                  b) in deroga a quanto previsto all'articolo  9-bis,
          comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del  24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n. 96,  valutate  le  specifiche  proposte  da
          parte delle organizzazioni  di  categoria  e  degli  ordini
          professionali presenti nella Commissione di esperti di  cui
          al predetto articolo 9-bis, comma 8, del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, potranno essere  individuati  ulteriori
          dati e informazioni necessari per una migliore  valutazione
          dello stato di crisi individuale; 
                  c) . 
                2. Considerate  le  difficolta'  correlate  al  primo
          periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di
          affidabilita' fiscale e gli  effetti  sull'economia  e  sui
          mercati   conseguenti   all'emergenza   sanitaria,    nella
          definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14
          dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96, per  il  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate  e  il  Corpo  della
          Guardia di finanza  tengono  conto  anche  del  livello  di
          affidabilita'  fiscale  derivante  dall'applicazione  degli
          indici per il periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2019. 
                Analogamente, per il periodo di imposta in  corso  al
          31 dicembre 2020, si  tiene  conto  anche  del  livello  di
          affidabilita'    fiscale     piu'     elevato     derivante
          dall'applicazione degli indici per i periodi  d'imposta  in
          corso al 31 dicembre 2018 e al 31  dicembre  2019.  Per  il
          periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021,  si  tiene
          conto anche  del  livello  di  affidabilita'  fiscale  piu'
          elevato derivante  dall'applicazione  degli  indici  per  i
          periodi d'imposta in corso al 31  dicembre  2019  e  al  31
          dicembre 2020. Per il periodo di imposta  in  corso  al  31
          dicembre  2022,  si  tiene  conto  anche  del  livello   di
          affidabilita'    fiscale     piu'     elevato     derivante
          dall'applicazione degli indici per i periodi  d'imposta  in
          corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 73, 115  e  116
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
                «Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili. 
                2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali. 
                3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
                  a) le societa' di armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza; 
                  b)  le  societa'  di  fatto  sono  equiparate  alle
          societa'  in  nome  collettivo  o  alle  societa'  semplici
          secondo che abbiano o non abbiano per  oggetto  l'esercizio
          di attivita' commerciali; 
                  c) le  associazioni  senza  personalita'  giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto  o  la  scrittura  di  cui  al
          secondo comma puo' essere redatto fino  alla  presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
                  d)  si  considerano  residenti  le  societa'  e  le
          associazioni che  per  la  maggior  parte  del  periodo  di
          imposta hanno nel territorio dello Stato la sede  legale  o
          la sede di direzione effettiva o la gestione  ordinaria  in
          via principale. Per sede di direzione effettiva si  intende
          la  continua  e  coordinata  assunzione   delle   decisioni
          strategiche riguardanti la societa'  o  l'associazione  nel
          suo  complesso.  Per  gestione  ordinaria  si  intende   il
          continuo e coordinato compimento degli atti della  gestione
          corrente riguardanti la societa' o l'associazione  nel  suo
          complesso. 
                4. I redditi delle imprese familiari di cui  all'art.
          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a  ciascun  familiare  che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione: 
                  a)  che  i   familiari   partecipanti   all'impresa
          risultino nominativamente, con l'indicazione  del  rapporto
          di parentela o di affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
                  b)    che    la    dichiarazione    dei     redditi
          dell'imprenditore  rechi  l'indicazione  delle   quote   di
          partecipazione  agli  utili  spettanti   ai   familiari   e
          l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate  alla
          qualita' e quantita'  del  lavoro  effettivamente  prestato
          nell'impresa,  in  modo  continuativo  e  prevalente,   nel
          periodo d'imposta; 
                  c) che ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente. 
                5. Si intendono per familiari, ai fini delle  imposte
          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e
          gli affini entro il secondo grado.». 
                «Art. 73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa': 
                  a) le societa' per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello
          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
          l'esercizio di attivita' commerciali; 
                  c)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,
          residenti nel territorio dello Stato; 
                  d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
                2. Tra gli enti diversi dalle societa', di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. 
                Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del
          comma 1 sono comprese anche le societa' e  le  associazioni
          indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del
          trust siano individuati, i  redditi  conseguiti  dal  trust
          sono imputati in ogni caso ai  beneficiari  in  proporzione
          alla quota di  partecipazione  individuata  nell'  atto  di
          costituzione del trust  o  in  altri  documenti  successivi
          ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
                3. Ai fini delle imposte sui redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato  la
          sede legale o la sede di direzione effettiva o la  gestione
          ordinaria  in  via  principale.  Per  sede   di   direzione
          effettiva si intende la continua  e  coordinata  assunzione
          delle  decisioni  strategiche  riguardanti  la  societa'  o
          l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende
          il  continuo  e  coordinato  compimento  degli  atti  della
          gestione corrente riguardanti la societa' o l'ente nel  suo
          complesso. Gli organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio si considerano residenti se istituiti in  Italia.
          Si considerano  altresi'  residenti  nel  territorio  dello
          Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi
          analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da
          quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera
          c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in  cui
          almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari  del
          trust  sono  fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello
          Stato. Si considerano, inoltre,  residenti  nel  territorio
          dello Stato, salvo prova contraria, i  trust  istituiti  in
          uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze   emanato   ai    sensi
          dell'articolo  11,  comma  4,  lettera  c),   del   decreto
          legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente
          alla  loro  costituzione,   un   soggetto   residente   nel
          territorio  dello  Stato  effettui  in  favore  del   trust
          un'attribuzione che importi il trasferimento di  proprieta'
          di beni immobili o la costituzione o  il  trasferimento  di
          diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
          di destinazione sugli stessi. 
                4.  L'oggetto  esclusivo   o   principale   dell'ente
          residente e'  determinato  in  base  alla  legge,  all'atto
          costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma  di  atto
          pubblico o di scrittura privata autenticata  o  registrata.
          Per oggetto principale si  intende  l'attivita'  essenziale
          per realizzare  direttamente  gli  scopi  primari  indicati
          dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
                5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
                5-bis. Salvo prova contraria, si considerano altresi'
          residenti nel territorio dello Stato le  societa'  ed  enti
          che  detengono  partecipazioni  di  controllo,   ai   sensi
          dell'articolo 2359, primo comma,  del  codice  civile,  nei
          soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma  1,  se,  in
          alternativa: 
                  a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
          dell'articolo 2359, primo comma ,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)   sono   amministrati   da   un   consiglio   di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
                5-ter. Ai fini della verifica della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
                5-quater.  Salvo  prova  contraria,  si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
          indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
          interposta persona, da soggetti residenti in Italia. 
                Il controllo e' individuato  ai  sensi  dell'articolo
          2359, commi primo e secondo, del codice civile,  anche  per
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. 
              5-quinquies. I redditi degli organismi di  investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari, e di quelli  con  sede  in  Lussemburgo,  gia'
          autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
          cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
          1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          novembre 1983, n. 649,  e  successive  modificazioni,  sono
          esenti dalle imposte sui redditi  purche'  il  fondo  o  il
          soggetto incaricato della gestione sia sottoposto  a  forme
          di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate  sui  redditi
          di capitale sono a titolo definitivo. Non si  applicano  le
          ritenute previste dai commi 2  e  3  dell'articolo  26  del
          d.P.R.   29   settembre   1973,   n.   600   e   successive
          modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei  conti
          correnti e depositi bancari, e  le  ritenute  previste  dai
          commi 3-bis e 5 del medesimo articolo  26  e  dall'articolo
          26-quinquies del  predetto  decreto  nonche'  dall'articolo
          10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.  77,  e  successive
          modificazioni.». 
                «Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). -  1.
          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
          imponibile dei soggetti di cui all'articolo  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui  allo  stesso  articolo  73,
          comma 1, lettera  a),  ciascuno  con  una  percentuale  del
          diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,
          richiamata dall'articolo  2346  del  codice  civile,  e  di
          partecipazione agli utili non inferiore al 10 per  cento  e
          non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
          indipendentemente        dall'effettiva         percezione,
          proporzionalmente alla sua  quota  di  partecipazione  agli
          utili. Ai soli fini dell'ammissione al  regime  di  cui  al
          presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
          utili di cui al periodo precedente non  si  considerano  le
          azioni prive del predetto diritto di voto  e  la  quota  di
          utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
          primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
          di partecipazione al  capitale  delle  azioni  medesime.  I
          requisiti di cui  al  primo  periodo  devono  sussistere  a
          partire  dal  primo  giorno  del  periodo  d'imposta  della
          partecipata  in  cui  si  esercita  l'opzione  e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
                  a) i soci partecipanti  fruiscano  della  riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
                  b) la societa' partecipata  eserciti  l'opzione  di
          cui agli articoli 117 e 130. 
                2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
                3. L'imputazione  del  reddito  avviene  nei  periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
                4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria, con la dichiarazione  presentata  nel  periodo
          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
          l'opzione. Al termine del  triennio  l'opzione  si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio. 
                5. L'esercizio dell'opzione di cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
                6.  Nel  caso  vengano   meno   le   condizioni   per
          l'esercizio dell'opzione, l'efficacia  della  stessa  cessa
          dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della  societa'
          partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno  nel
          caso di mutamento della compagine  sociale  della  societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
                7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 124, comma 2.  Nel  caso  di  revoca
          dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano  senza
          considerare gli effetti dell'opzione sia  per  la  societa'
          partecipata, sia per i soci. 
                8.   La   societa'   partecipata   e'    solidalmente
          responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e
          gli interessi conseguenti all'obbligo  di  imputazione  del
          reddito. 
                9. Le disposizioni applicative della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'articolo 129. 
                10. Ai soggetti di cui al comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo  40,  secondo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. 
                11.  Il  socio  ridetermina  il  reddito   imponibile
          oggetto di imputazione rettificando i  valori  patrimoniali
          della societa' partecipata secondo  le  modalita'  previste
          dall'articolo 128, fino a  concorrenza  delle  svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
                12. Per le partecipazioni in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.». 
                «Art. 116 (Opzione per la trasparenza  fiscale  delle
          societa' a ristretta base proprietaria). - L'opzione di cui
          all'articolo 115  puo'  essere  esercitata  con  le  stesse
          modalita' ed  alle  stesse  condizioni,  ad  esclusione  di
          quelle indicate nel comma  1  del  medesimo  articolo  115,
          dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume  di
          ricavi non supera le  soglie  previste  per  l'applicazione
          degli studi di settore e con una compagine sociale composta
          esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
          10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa. 
                2. Si applicano  le  disposizioni  del  terzo  e  del
          quarto periodo del comma 3 dell'articolo 115 e  quelle  del
          comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo
          87 e gli utili  di  cui  all'articolo  89,  commi  2  e  3,
          concorrono a formare il  reddito  imponibile  nella  misura
          indicata, rispettivamente, nell'articolo  58,  comma  2,  e
          nell'articolo 59. 
                2-bis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6-bis della  citata
          legge 27 luglio 2000, n. 212: 
                «Art. 6-bis (Principio  del  contraddittorio).  -  1.
          Salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  tutti   gli   atti
          autonomamente  impugnabili  dinanzi   agli   organi   della
          giurisdizione  tributaria  sono  preceduti,   a   pena   di
          annullabilita',  da   un   contraddittorio   informato   ed
          effettivo ai sensi del presente articolo. 
                2. Non sussiste  il  diritto  al  contraddittorio  ai
          sensi del presente articolo  per  gli  atti  automatizzati,
          sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e  di
          controllo  formale  delle  dichiarazioni  individuati   con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche'
          per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. 
                3.     Per     consentire     il      contradditorio,
          l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con
          modalita' idonee a garantirne la conoscibilita', lo  schema
          di atto di cui  al  comma  1,  assegnando  un  termine  non
          inferiore a  sessanta  giorni  per  consentirgli  eventuali
          controdeduzioni  ovvero,  su  richiesta,  per  accedere  ed
          estrarre copia degli atti  del  fascicolo.  L'atto  non  e'
          adottato prima della scadenza del termine di cui  al  primo
          periodo. Se la scadenza di tale  termine  e'  successiva  a
          quella del termine di decadenza  per  l'adozione  dell'atto
          conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine  assegnato
          per l'esercizio del contraddittorio e il  predetto  termine
          di decadenza decorrono  meno  di  centoventi  giorni,  tale
          ultimo termine  e'  posticipato  al  centoventesimo  giorno
          successivo alla data di scadenza del termine  di  esercizio
          del contraddittorio. 
                4.  L'atto  adottato  all'esito  del  contraddittorio
          tiene conto  delle  osservazioni  del  contribuente  ed  e'
          motivato con riferimento  a  quelle  che  l'Amministrazione
          ritiene di non accogliere.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 39 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          recante: «Disposizioni comuni in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi»: 
                «Art. 39 (Redditi determinati in base alle  scritture
          contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
          l'ufficio procede alla rettifica: 
                  a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
          corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
          e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al  comma
          1 dell'articolo 3; 
                  b) se  non  sono  state  esattamente  applicate  le
          disposizioni del titolo I, capo VI, del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni; 
                  c) se l'incompletezza, la falsita' o  l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e  dai
          questionari di cui ai  numeri  2)  e  4)  del  primo  comma
          dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri  esibiti
          o trasmessi ai sensi del  numero  3)  dello  stesso  comma,
          dalle  dichiarazioni  di  altri  soggetti  previste   negli
          articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni  eseguite
          nei confronti di altri  contribuenti  o  da  altri  atti  e
          documenti in possesso dell'ufficio; 
                  d) se l'incompletezza, la falsita' o  l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
          dalle altre verifiche di cui  all'articolo  33  ovvero  dal
          controllo della completezza, esattezza e veridicita'  delle
          registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e  degli
          altri atti e documenti  relativi  all'impresa  nonche'  dei
          dati  e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei   modi
          previsti dall'articolo 32.  L'esistenza  di  attivita'  non
          dichiarate o la inesistenza  di  passivita'  dichiarate  e'
          desumibile  anche  sulla  base  di  presunzioni   semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti. 
                In deroga  alle  disposizioni  del  comma  precedente
          l'ufficio delle  imposte  determina  il  reddito  d'impresa
          sulla base dei dati e delle  notizie  comunque  raccolti  o
          venuti a sua conoscenza, con  facolta'  di  prescindere  in
          tutto o in parte dalle  risultanze  del  bilancio  e  dalle
          scritture contabili in  quanto  esistenti  e  di  avvalersi
          anche di  presunzioni  prive  dei  requisiti  di  cui  alla
          lettera d) del precedente comma: 
                  a)  quando  il  reddito  d'impresa  non  e'   stato
          indicato nella dichiarazione; 
                  b); 
                  c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
          dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
          comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
          contabili  prescritte  dall'art.  14   ovvero   quando   le
          scritture medesime non sono disponibili per causa di  forza
          maggiore; 
                  d) quando  le  omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni accertate ai sensi del precedente comma  ovvero
          le  irregolarita'   formali   delle   scritture   contabili
          risultanti dal  verbale  di  ispezione  sono  cosi'  gravi,
          numerose e  ripetute  da  rendere  inattendibili  nel  loro
          complesso le scritture stesse per mancanza  delle  garanzie
          proprie  di  una  contabilita'  sistematica.  Le  scritture
          ausiliarie di magazzino non si  considerano  irregolari  se
          gli errori e le omissioni sono contenuti  entro  i  normali
          limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico  o
          nello scarico e dei costi specifici imputati  nelle  schede
          di lavorazione ai sensi della lettera d)  del  primo  comma
          dell'art. 14 del presente decreto. 
                  d-bis) quando il contribuente non ha  dato  seguito
          agli inviti disposti dagli uffici  ai  sensi  dell'articolo
          32, primo comma, numeri 3) e 4),  del  presente  decreto  o
          dell'articolo 51,  secondo  comma,  numeri  3)  e  4),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. 
                  d-ter) in caso di omessa presentazione dei  modelli
          per  la  comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
          dell'applicazione degli studi di settore o  di  indicazione
          di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di
          settore non sussistenti, nonche' di  infedele  compilazione
          dei predetti modelli che comporti una differenza  superiore
          al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi  o
          compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base
          dei dati corretti e quelli  stimati  sulla  base  dei  dati
          indicati in dichiarazione. 
                Le disposizioni  dei  commi  precedenti  valgono,  in
          quanto applicabili,  anche  per  i  redditi  delle  imprese
          minori e per quelli  derivanti  dall'esercizio  di  arti  e
          professioni,  con  riferimento  alle  scritture   contabili
          rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. 
                Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto
          comma  dell'art.  18,  che  non   hanno   provveduto   agli
          adempimenti contabili di  cui  ai  precedenti  commi  dello
          stesso articolo, e' determinato in ogni caso ai  sensi  del
          secondo comma del presente articolo.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  54  e  57  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 recante: «Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto»: 
                «Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio
          dell'imposta sul valore  aggiunto  procede  alla  rettifica
          della dichiarazione  annuale  presentata  dal  contribuente
          quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella
          dovuta  ovvero  una  eccedenza  detraibile  o  rimborsabile
          superiore a quella spettante. 
                L'infedelta' della dichiarazione, qualora non  emerga
          o direttamente dal contenuto di essa o  dal  confronto  con
          gli elementi di calcolo  delle  liquidazioni  di  cui  agli
          articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
          deve  essere  accertata  mediante  il  confronto  tra   gli
          elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
          registri di cui agli articoli 23, 24 e  25  e  mediante  il
          controllo della completezza, esattezza e veridicita'  delle
          registrazioni  sulla  scorta   delle   fatture   ed   altri
          documenti, delle risultanze di altre scritture contabili  e
          degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
          articoli 51 e 51-bis . Le omissioni e le false  o  inesatte
          indicazioni possono essere indirettamente desunte  da  tali
          risultanze, dati e notizie a norma  dell'art.  53  o  anche
          sulla base di presunzioni semplici,  purche'  queste  siano
          gravi, precise e concordanti. 
                L'ufficio  puo'  tuttavia  procedere  alla  rettifica
          indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
          del  contribuente   qualora   l'esistenza   di   operazioni
          imponibili per ammontare superiore a quello indicato  nella
          dichiarazione, o l'inesattezza delle  indicazioni  relative
          alle operazioni che danno diritto alla detrazione,  risulti
          in modo certo e  diretto,  e  non  in  via  presuntiva,  da
          verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
          del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi  allegati
          alle dichiarazioni  di  altri  contribuenti  o  da  verbali
          relativi ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di  altri
          contribuenti, nonche´ da altri  atti  e  documenti  in  suo
          possesso. 
                Senza pregiudizio dell'ulteriore azione  accertatrice
          nei termini stabiliti dall'articolo 57, i competenti uffici
          dell'Agenzia  delle  entrate,   qualora   dalle   attivita`
          istruttorie di cui all'articolo 51, secondo  comma,  numeri
          da 1) a 4), nonche'  dalle  segnalazioni  effettuati  dalla
          Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale
          ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
          Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza  o  da  pubbliche
          amministrazioni  ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati   in
          possesso dell'anagrafe tributaria, risultino  elementi  che
          consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi  o  di
          imposta in tutto o in parte non dichiarati o di  detrazioni
          in tutto o  in  parte  non  spettanti,  puo'  limitarsi  ad
          accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta  o  la
          maggiore imposta dovuta o  il  minor  credito  spettante  ,
          nonche'  l'imposta  o  la  maggiore  imposta  non  versata,
          escluse  le  ipotesi  di  cui  all'articolo  54-bis,  anche
          avvalendosi   delle   procedure   previste   dal    decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
                Le disposizioni di cui al  comma  precedente  possono
          trovare applicazione anche  con  riguardo  all'accertamento
          induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12  del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,   convertito,   con
          modificazioni, della  legge  27  aprile  1989,  n.  154,  e
          successive modificazioni,  tenendo  conto  dell'indicazione
          dei motivi addotti dal contribuente con le modalita' di cui
          al comma 1 dello stesso articolo 12. 
                Gli avvisi di accertamento  parziale  possono  essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento. La notifica  si  considera  avvenuta
          alla data indicata nell'avviso di ricevimento  sottoscritto
          dal destinatario ovvero da persona di  famiglia  o  addetto
          alla casa. 
                Gli avvisi di accertamento  parziale  sono  annullati
          dall'ufficio che li  ha  emessi  se,  dalla  documentazione
          prodotta dal contribuente, risultano infondati in  tutto  o
          in parte.». 
                «Art. 57 (Termine per gli  accertamenti).  -  1.  Gli
          avvisi  relativi  alle  rettifiche  e   agli   accertamenti
          previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo
          55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro  il
          31 dicembre del quinto anno successivo a quello in  cui  e'
          stata presentata la dichiarazione. 
                2.   Nei   casi   di   omessa   presentazione   della
          dichiarazione o di  presentazione  di  dichiarazione  nulla
          l'avviso di accertamento dell'imposta  a  norma  del  primo
          comma dell'articolo 55 puo' essere notificato entro  il  31
          dicembre del settimo anno successivo a  quello  in  cui  la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
                3. Nel caso di richiesta di  rimborso  dell'eccedenza
          d'imposta   detraibile   risultante   dalla   dichiarazione
          annuale, se tra la data  di  notifica  della  richiesta  di
          documenti da  parte  dell'ufficio  e  la  data  della  loro
          consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni,
          il termine di decadenza, relativo agli anni in  cui  si  e'
          formata  l'eccedenza  detraibile  chiesta  a  rimborso,  e'
          differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra
          il sedicesimo giorno e la data di consegna. 
                4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
          precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono  essere
          integrati o modificati, mediante la notificazione di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. 
                Nell'avviso devono essere specificamente indicati,  a
          pena di nullita', i nuovi  elementi  e  gli  atti  o  fatti
          attraverso i quali sono venuti  a  conoscenza  dell'ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 10-bis, 10-ter,
          10-quater del decreto legislativo  10  marzo  2000,  n.  74
          recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di  imposte
          sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo  9
          della legge 25 giugno 1999, n. 205»: 
                «Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
          previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la  reclusione
          da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine  di
          evadere le imposte  sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto,
          indica in una delle dichiarazioni annuali relative a  dette
          imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
          effettivo  od   elementi   passivi   inesistenti,   quando,
          congiuntamente: 
                  a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento  a
          taluna delle singole imposte, a euro centomila; 
                  b) l'ammontare complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti all'imposizione, anche  mediante  indicazione  di
          elementi passivi inesistenti, e'  superiore  al  dieci  per
          cento  dell'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi
          indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro
          due milioni. 
                1-bis. Ai fini dell'applicazione  della  disposizione
          del  comma  1,  non  si  tiene  conto  della  non  corretta
          classificazione, della valutazione  di  elementi  attivi  o
          passivi  oggettivamente  esistenti,  rispetto  ai  quali  i
          criteri  concretamente  applicati   sono   stati   comunque
          indicati  nel  bilancio  ovvero  in  altra   documentazione
          rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri  di
          determinazione  dell'esercizio  di  competenza,  della  non
          inerenza,  della  non  deducibilita'  di  elementi  passivi
          reali. 
                1-ter. Fuori dei casi di  cui  al  comma  1-bis,  non
          danno  luogo  a   fatti   punibili   le   valutazioni   che
          complessivamente  considerate,   differiscono   in   misura
          inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi
          compresi in tale  percentuale  non  si  tiene  conto  nella
          verifica  del  superamento  delle  soglie  di   punibilita'
          previste dal comma 1, lettere a) e b).» 
                «Art.   10-bis   (Omesso   versamento   di   ritenute
          certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei  mesi
          a due  anni  chiunque  non  versa,  entro  il  31  dicembre
          dell'anno  successivo  a  quello  di  presentazione   della
          dichiarazione annuale di  sostituto  di  imposta,  ritenute
          risultanti dalla certificazione  rilasciata  ai  sostituiti
          per un ammontare superiore a  centocinquantamila  euro  per
          ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario  non  e'
          in  corso  di  estinzione  mediante  rateazione,  ai  sensi
          dell'articolo 3-bis del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 462. In caso  di  decadenza  dal  beneficio  della
          rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  il
          colpevole e' punito se l'ammontare del  debito  residuo  e'
          superiore a cinquantamila euro. 
                Art. 10-ter. Omesso versamento di IVA 
                1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni
          chiunque  non  versa,  entro  il  31   dicembre   dell'anno
          successivo a quello di  presentazione  della  dichiarazione
          annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base  alla
          medesima dichiarazione, per un ammontare superiore  a  euro
          due-centocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il
          debito tributario non e' in corso  di  estinzione  mediante
          rateazione,  ai  sensi  dell'articolo  3-bis  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di  decadenza
          dal  beneficio  della  rateazione  ai  sensi  dell'articolo
          15-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  602,  il  colpevole  e'   punito   se
          l'ammontare   del   debito   residuo   e'    superiore    a
          settantacinquemila euro. 
                Art. 10-quater  (Indebita  compensazione).  -  1.  E'
          punito con la reclusione da sei mesi a  due  anni  chiunque
          non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, crediti non spettanti, per un  importo  annuo
          superiore a cinquantamila euro. 
                2. E' punito con la reclusione da un anno e sei  mesi
          a sei anni chiunque non versa le somme dovute,  utilizzando
          in compensazione, ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti  per
          un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 
                2-bis. La punibilita' dell'agente per il reato di cui
          al comma 1 e' esclusa quando, anche per la  natura  tecnica
          delle  valutazioni,  sussistono  condizioni  di   obiettiva
          incertezza  in  ordine  agli  specifici  elementi  o   alle
          particolari  qualita'  che   fondano   la   spettanza   del
          credito.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2621  del  codice
          civile: 
                «Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai
          casi  previsti  dall'art.  2622,  gli   amministratori,   i
          direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
          documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
          quali, al fine  di  conseguire  per  se'  o  per  altri  un
          ingiusto profitto, nei bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle
          altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al  pubblico,
          previste  dalla  legge,  consapevolmente  espongono   fatti
          materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono
          fatti materiali rilevanti la cui comunicazione  e'  imposta
          dalla legge  sulla  situazione  economica,  patrimoniale  o
          finanziaria della societa' o del gruppo al quale la  stessa
          appartiene, in modo concretamente idoneo ad  indurre  altri
          in errore, sono puniti con la pena della reclusione da  uno
          a cinque anni. 
                La stessa pena si applica anche se le falsita'  o  le
          omissioni riguardano beni posseduti  o  amministrati  dalla
          societa' per conto di terzi.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 648-bis, 648-ter e
          648-ter.1 del codice penale: 
                «Art. 648-bis (Riciclaggio).  -  Fuori  dei  casi  di
          concorso nel  reato,  chiunque  sostituisce  o  trasferisce
          denaro, beni  o  altre  utilita'  provenienti  da  delitto,
          ovvero compie in relazione ad  essi  altre  operazioni,  in
          modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
          delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
          anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 
                La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
          multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto  riguarda
          denaro o cose provenienti  da  contravvenzione  punita  con
          l'arresto superiore nel massimo a un anno o  nel  minimo  a
          sei mesi. 
                La pena e' aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
                La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le  altre
          utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
          pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 
                Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 
                Art. 648-ter impiego di denaro, beni  o  utilita'  di
          provenienza illecita 
                Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e  dei
          casi previsti dagli articoli  648  e  648-bis,  impiega  in
          attivita' economiche o finanziarie  denaro,  beni  o  altre
          utilita'  provenienti  da  delitto,  e'   punito   con   la
          reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da  euro
          5.000 a euro 25.000. 
                La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
          multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto  riguarda
          denaro o cose provenienti  da  contravvenzione  punita  con
          l'arresto superiore nel massimo a un anno o  nel  minimo  a
          sei mesi. 
                La pena e' aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
                La pena e' diminuita nell'ipotesi di  cui  al  quarto
          comma dell'articolo 648. 
                Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 
                "Art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio). -  Si  applica  la
          pena della reclusione da due a otto anni e della  multa  da
          euro 5.000 a euro 25.000  a  chiunque,  avendo  commesso  o
          concorso a commettere  un  delitto,  impiega,  sostituisce,
          trasferisce,   in   attivita'   economiche,    finanziarie,
          imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre
          utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto,  in
          modo da ostacolare  concretamente  l'identificazione  della
          loro provenienza delittuosa. 
                La pena e' della reclusione da uno a quattro  anni  e
          della multa da euro 2.500 a euro  12.500  quando  il  fatto
          riguarda  denaro  o  cose  provenienti  da  contravvenzione
          punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o  nel
          minimo a sei mesi. 
                La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le  altre
          utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
          pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 
                Si applicano comunque  le  pene  previste  dal  primo
          comma se il denaro, i beni o le altre  utilita'  provengono
          da un delitto commesso con le condizioni o le finalita'  di
          cui all'articolo 416-bis.1. 
                Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,  non  sono
          punibili le condotte per cui il denaro, i beni o  le  altre
          utilita' vengono destinate alla  mera  utilizzazione  o  al
          godimento personale. 
                La pena e' aumentata quando  i  fatti  sono  commessi
          nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o  di
          altra attivita' professionale. 
                La pena e' diminuita fino alla meta' per chi  si  sia
          efficacemente adoperato per evitare che le  condotte  siano
          portate a conseguenze ulteriori o per assicurare  le  prove
          del reato e l'individuazione dei beni, del denaro  e  delle
          altre utilita' provenienti dal delitto. 
                Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.» 
              - Per il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 472, si vedano i riferimenti normativi
          all'articolo 12. 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  174  a   178
          dell'articolo 1 della citata legge  29  dicembre  2022,  n.
          197: 
                «174.  Con  riferimento   ai   tributi   amministrati
          dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
          definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a  173,
          riguardanti   le   dichiarazioni   validamente   presentate
          relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2021
          e  a   periodi   d'imposta   precedenti,   possono   essere
          regolarizzate con  il  pagamento  di  un  diciottesimo  del
          minimo edittale delle sanzioni  irrogabili  previsto  dalla
          legge,  oltre  all'imposta  e  agli  interessi  dovuti.  Il
          versamento delle somme dovute ai sensi  del  primo  periodo
          puo' essere effettuato in otto rate  di  pari  importo  con
          scadenza della prima rata fissata  al  30  settembre  2023.
          Sulle   rate   successive   alla   prima,    da    versare,
          rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il  30  novembre
          2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il  30  giugno
          2024, il 30 settembre 2024 e  il  20  dicembre  2024,  sono
          dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
          regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
          a 178 e' consentita  sempreche'  le  violazioni  non  siano
          state gia' contestate, alla data del versamento  di  quanto
          dovuto o della prima rata, con  atto  di  liquidazione,  di
          accertamento  o  di  recupero,  di   contestazione   e   di
          irrogazione delle sanzioni, comprese  le  comunicazioni  di
          cui all'articolo 36-ter del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
          si perfeziona con il versamento  di  quanto  dovuto  ovvero
          della prima rata entro  il  30  settembre  2023  e  con  la
          rimozione delle  irregolarita'  od  omissioni.  Il  mancato
          pagamento,  in  tutto  o  in  parte,  di  una  delle   rate
          successive alla prima entro il termine di  pagamento  della
          rata successiva comporta la decadenza dal  beneficio  della
          rateazione e l'iscrizione  a  ruolo  degli  importi  ancora
          dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
          residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
          misura prevista all'articolo 20 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con  decorrenza
          dalla data del 30  settembre  2023.  In  tali  ipotesi,  la
          cartella di pagamento deve essere  notificata,  a  pena  di
          decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
          quello di decadenza della rateazione. 
                176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
          contribuenti per l'emersione  di  attivita'  finanziarie  e
          patrimoniali costituite o  detenute  fuori  del  territorio
          dello Stato. 
                177. Restano validi i  ravvedimenti  gia'  effettuati
          alla data di entrata in vigore della presente legge  e  non
          si da' luogo a rimborso. 
                178. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate  possono  essere  definite  le  modalita'  di
          attuazione dei commi da 174 a 177.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
          diritti del contribuente): 
                «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
          - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo  1,  comma  2,  le
          disposizioni tributarie non hanno effetto  retroattivo.  Le
          presunzioni  legali  non  si  applicano   retroattivamente.
          Relativamente ai tributi dovuti,  determinati  o  liquidati
          periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo  a
          partire dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso
          alla data di entrata in vigore delle  disposizioni  che  le
          prevedono. 
                2. In  ogni  caso,  le  disposizioni  tributarie  non
          possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti  la
          cui scadenza  sia  fissata  anteriormente  al  sessantesimo
          giorno  dalla  data  della  loro  entrata   in   vigore   o
          dell'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in  esse
          espressamente previsti. 
                3. I termini di prescrizione e di decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  43  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600: 
                «Art. 43  (Termine  per  l'accertamento).  -  1.  Gli
          avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena  di
          decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno  successivo
          a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 
                2.   Nei   casi   di   omessa   presentazione   della
          dichiarazione o di  presentazione  di  dichiarazione  nulla
          l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31
          dicembre del settimo anno successivo a  quello  in  cui  la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
                2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi  ad  oggetto
          il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale
          che costituiscono aiuti di Stato e  aiuti  de  minimis  non
          subordinati all'emanazione di provvedimenti di  concessione
          ovvero  subordinati  all'emanazione  di  provvedimenti   di
          concessione o di  autorizzazione  alla  fruizione  comunque
          denominati,  il  cui  importo  non  e'  determinabile   nei
          predetti   provvedimenti,   ma   solo   a   seguito   della
          presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella
          quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10  del  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico 31  maggio  2017,  n.
          115, devono essere notificati a pena di decadenza entro  il
          31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui  e'
          stata presentata la dichiarazione. 
                3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. 
                Nell'avviso devono essere specificamente indicati,  a
          pena di nullita', i nuovi  elementi  e  gli  atti  o  fatti
          attraverso i quali sono venuti  a  conoscenza  dell'ufficio
          delle imposte.» 
              - Per il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo
          27 dicembre 2023, n. 209, si vedano i riferimenti normativi
          all'articolo 1-bis.