Art. 13 
 
Differimento  per  l'anno  2025  dei  termini  di  effettuazione  dei
          versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali 
 
  1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono
stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale  e  che
dichiarano ricavi o compensi di ammontare  non  superiore  al  limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno
2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei  redditi  e  da
quelle in materia di imposta regionale sulle attivita'  produttive  e
di imposta sul valore  aggiunto,  effettuano  i  predetti  versamenti
entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per  il  2025  e'
((consentito)) effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
dei redditi e  da  quelle  in  materia  di  imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e  di  imposta  sul  valore  aggiunto  entro  il
trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le  somme
da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  oltre  che  ai
soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita'  fiscale
o che presentano cause di esclusione dagli  stessi,  compresi  quelli
che ((si avvalgono del)) regime di cui all'articolo 27, comma 1,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che  applicano  il
regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge
23 dicembre 2014,  n.  190,  anche  ai  soggetti  che  partecipano  a
societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  aventi  i
requisiti indicati nel medesimo comma 1 ((del presente articolo)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27,  comma  1,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante:  «Disposizioni
          urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria»,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
                «Art.   27   (Regime   fiscale   di   vantaggio   per
          l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'). -  1.
          Per favorire la costituzione di nuove imprese da  parte  di
          giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e,  inoltre,
          per favorire la costituzione di nuove imprese, gli  attuali
          regimi forfettari sono riformati e concentrati in  funzione
          di questi obiettivi. Conseguentemente,  a  partire  dal  1°
          gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da  96
          a 117, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  si  applica,
          per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e'  iniziata  e
          per  i  quattro  successivi,  esclusivamente  alle  persone
          fisiche: a) che intraprendono un'attivita' d'impresa,  arte
          o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al
          31 dicembre 2007. L'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sui
          redditi e delle addizionali regionali e  comunali  prevista
          dal comma 105 dell'articolo 1 della legge  n.  244  del  24
          dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento. Il regime  di  cui
          ai periodi precedenti e' applicabile anche oltre il  quarto
          periodo  di  imposta  successivo   a   quello   di   inizio
          dell'attivita' ma  non  oltre  il  periodo  di  imposta  di
          compimento del trentacinquesimo anno di eta'. 
                Omissis.». 
              -  La  legge  23  dicembre  2014,  n.   190,   recante:
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato  (legge  di  stabilita'  2015)»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.300 del  29  dicembre
          2014: 
              - Per il testo degli articoli 5, 115 e 116 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si
          vedano i riferimenti normativi all'articolo 12-ter.