Art. 13
Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono
stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno
2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da
quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e
di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti
entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 e'
((consentito)) effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle
attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il
trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme
da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai
soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale
o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli
che ((si avvalgono del)) regime di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il
regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a
societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i
requisiti indicati nel medesimo comma 1 ((del presente articolo)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante: «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 27 (Regime fiscale di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'). - 1.
Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di
giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre,
per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali
regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione
di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1°
gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96
a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica,
per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e
per i quattro successivi, esclusivamente alle persone
fisiche: a) che intraprendono un'attivita' d'impresa, arte
o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al
31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui
redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista
dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24
dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento. Il regime di cui
ai periodi precedenti e' applicabile anche oltre il quarto
periodo di imposta successivo a quello di inizio
dell'attivita' ma non oltre il periodo di imposta di
compimento del trentacinquesimo anno di eta'.
Omissis.».
- La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 29 dicembre
2014:
- Per il testo degli articoli 5, 115 e 116 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 12-ter.