((Art. 13 bis 
 
Motivazione delle esigenze di indagine e  controllo  nei  verbali  di
                               accesso 
 
  1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio  2000,  n.  212,
dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Negli  atti  di
autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi  del  comma  4
devono essere espressamente e adeguatamente indicate  e  motivate  le
circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso». 
  2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12
della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  introdotto  dal  comma  1  del
presente  articolo,  si  applicano  con  riferimento  agli  atti   di
autorizzazione   e   ai   processi   verbali   di   accesso   redatti
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti  e
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e  i
rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  12  della  citata
          legge  27  luglio  2000,  n.  212,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  12  (Diritti  e  garanzie   del   contribuente
          sottoposto a verifiche fiscali). - 1.  Tutti  gli  accessi,
          ispezioni  e  verifiche  fiscali   nei   locali   destinati
          all'esercizio  di   attivita'   commerciali,   industriali,
          agricole, artistiche o professionali sono effettuati  sulla
          base di esigenze effettive  di  indagine  e  controllo  sul
          luogo. Negli atti di autorizzazione e nei processi  verbali
          redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente  e
          adeguatamente indicate  e  motivate  le  circostanze  e  le
          condizioni  che  hanno  giustificato  l'accesso.  Essi   si
          svolgono, salvo casi eccezionali  e  urgenti  adeguatamente
          documentati, durante l'orario ordinario di esercizio  delle
          attivita' e  con  modalita'  tali  da  arrecare  la  minore
          turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse
          nonche' alle  relazioni  commerciali  o  professionali  del
          contribuente. 
                2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente
          ha diritto di essere informato delle ragioni che  l'abbiano
          giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta'
          di farsi assistere  da  un  professionista  abilitato  alla
          difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche'
          dei diritti e degli  obblighi  che  vanno  riconosciuti  al
          contribuente in occasione delle  verifiche.  Sono  comunque
          sempre applicabili l'assistenza  e  la  rappresentanza  del
          contribuente ai sensi  dell'articolo  63  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                3.  Su  richiesta  del  contribuente,   l'esame   dei
          documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato
          nell'ufficio dei verificatori o  presso  il  professionista
          che lo assiste o rappresenta. 
                4. Delle osservazioni e dei rilievi del  contribuente
          e del professionista, che eventualmente  lo  assista,  deve
          darsi  atto  nel  processo  verbale  delle  operazioni   di
          verifica. 
                5. La permanenza degli operatori  civili  o  militari
          dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso
          la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni
          lavorativi, prorogabili per  ulteriori  trenta  giorni  nei
          casi di particolare complessita' dell'indagine  individuati
          e  motivati  dal  dirigente  dell'ufficio.  Gli   operatori
          possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale
          periodo, per  esaminare  le  osservazioni  e  le  richieste
          eventualmente   presentate   dal   contribuente   dopo   la
          conclusione delle operazioni  di  verifica  ovvero,  previo
          assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche
          ragioni. Il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  del
          contribuente  di  cui  al   primo   periodo,   cosi'   come
          l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore
          a quindici giorni lavorativi  contenuti  nell'arco  di  non
          piu' di un trimestre, in tutti i casi in  cui  la  verifica
          sia svolta  presso  la  sede  di  imprese  in  contabilita'
          semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi,  ai
          fini del  computo  dei  giorni  lavorativi,  devono  essere
          considerati i giorni di effettiva presenza degli  operatori
          civili o militari dell'Amministrazione  finanziaria  presso
          la sede del contribuente. 
                6.  Il  contribuente,  nel   caso   ritenga   che   i
          verificatori procedano  con  modalita'  non  conformi  alla
          legge, puo' rivolgersi anche al Garante  del  contribuente,
          secondo quanto previsto dall'articolo 13. 
                7.».