((Art. 13 bis
Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di
accesso
1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Negli atti di
autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4
devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le
circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso».
2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12
della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di
autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i
rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della citata
legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali). - 1. Tutti gli accessi,
ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati
all'esercizio di attivita' commerciali, industriali,
agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla
base di esigenze effettive di indagine e controllo sul
luogo. Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali
redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e
adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le
condizioni che hanno giustificato l'accesso. Essi si
svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente
documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle
attivita' e con modalita' tali da arrecare la minore
turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse
nonche' alle relazioni commerciali o professionali del
contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente
ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano
giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta'
di farsi assistere da un professionista abilitato alla
difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche'
dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al
contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque
sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del
contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei
documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato
nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista
che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente
e del professionista, che eventualmente lo assista, deve
darsi atto nel processo verbale delle operazioni di
verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari
dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso
la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni
lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei
casi di particolare complessita' dell'indagine individuati
e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori
possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale
periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste
eventualmente presentate dal contribuente dopo la
conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo
assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche
ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del
contribuente di cui al primo periodo, cosi' come
l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore
a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non
piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica
sia svolta presso la sede di imprese in contabilita'
semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai
fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere
considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori
civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso
la sede del contribuente.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i
verificatori procedano con modalita' non conformi alla
legge, puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente,
secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7.».