Art. 14
Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali
1. All'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo quanto
previsto dal primo periodo, le disposizioni del presente articolo si
applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 9, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante:
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6
giugno 2016, n. 106», come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Misure fiscali e di sostegno economico). -
1.-8-ter Omissis
9. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5
del presente articolo e dell'articolo 16 e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Salvo quanto previsto dal
primo periodo, le disposizioni del presente articolo si
applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2025.».