Art. 14 
 
     Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali 
 
  1. All'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole:  «del  presente  articolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»; 
    b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Salvo  quanto
previsto dal primo periodo, le disposizioni del presente articolo  si
applicano alle imprese sociali  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18,  comma  9,  del
          decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.   112   recante:
          «Revisione della disciplina in materia di impresa  sociale,
          a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge  6
          giugno 2016, n. 106», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 18 (Misure fiscali e di sostegno economico).  -
          1.-8-ter Omissis 
                9. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3, 4 e  5
          del presente articolo e dell'articolo 16 e' subordinata, ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea, richiesta a  cura  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali. Salvo quanto previsto dal
          primo periodo, le disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano alle imprese  sociali  a  decorrere  dal  periodo
          d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31  dicembre
          2025.».