Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 2,4 milioni
di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
lettera c), numero 2), capoverso 3-ter((,)) e lettera f), valutati in
7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro annui a
decorrere dal 2026, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 2,4
milioni di euro per l'anno 2025, ((si provvede, quanto)) a 9,9
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), ((numero 2),
capoverso 3-ter,)) e lettera f), ((e, quanto)) a 1,1 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo
27 dicembre 2023, n. 209 recante: «Attuazione della riforma
fiscale in materia di fiscalita' internazionale» si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 1-bis.