Art. 15 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  62,  comma  1,  del   decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 2,4  milioni
di euro per l'anno 2025. 
  2. Agli oneri derivanti  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),
lettera c), numero 2), capoverso 3-ter((,)) e lettera f), valutati in
7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 11  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2026, e dal comma 1 del presente articolo, pari  a  2,4
milioni di euro per  l'anno  2025,  ((si  provvede,  quanto))  a  9,9
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2025,   mediante
corrispondente   utilizzo   delle    maggiori    entrate    derivanti
dall'articolo 1, comma  1,  lettera  a),  lettera  c),  ((numero  2),
capoverso 3-ter,)) e lettera f), ((e, quanto)) a 1,1 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2026, mediante  corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo
          27 dicembre 2023, n. 209 recante: «Attuazione della riforma
          fiscale in materia di fiscalita' internazionale» si  vedano
          i riferimenti normativi all'articolo 1-bis.