Art. 2 
 
            Modifiche al regime di riporto delle perdite 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  84,  comma  3-ter,  primo  periodo,  le  parole:
«ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti
e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data
di riferimento delle perdite di cui al comma 3 e il rapporto  tra  il
valore  economico  del  patrimonio  netto  risultante  dalla   stessa
relazione  giurata  di  stima  e  il  valore  del  patrimonio   netto
contabile» sono sostituite dalle seguenti:  «ridotto  di  un  importo
pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti  negli
ultimi ventiquattro mesi anteriori alla  data  di  riferimento  delle
perdite di cui al comma 3»; 
    b)  all'articolo  172,  comma  7,  secondo  periodo,  le  parole:
«ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti
e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data
di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice
civile e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio  e
il valore del  patrimonio  netto  contabile»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ridotto di un importo  pari  al  doppio  della  somma  dei
conferimenti  e  versamenti  fatti  negli  ultimi  ventiquattro  mesi
anteriori  alla  data  di   efficacia   della   fusione,   ai   sensi
dell'articolo 2504-bis ((del codice civile»)); 
    c) all'articolo 176, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Alla societa' conferitaria si applicano le disposizioni
di cui  all'articolo  173,  comma  10,  riferendosi  alla  stessa  le
disposizioni riguardanti la societa' beneficiaria della  scissione  e
avendo riguardo all'ammontare  del  patrimonio  netto  quale  risulta
dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia  del
conferimento.»; 
    d) all'articolo 177-ter: 
      1) al comma 1, le parole: «e 173, comma  110»  sono  sostituite
dalle seguenti: «173, comma 10, e 176, comma 5-bis»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) alla lettera a), le  parole:  «compresi  i  conferimenti
d'azienda,» sono soppresse; 
        2.2) alla lettera b), le  parole:  «e  173,  comma  10»  sono
sostituite dalle seguenti: «173, comma 10, 176, comma 5-bis,». 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle
operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso  alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  84,  172,  176  e
          177-ter del citato decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita  di
          un periodo  d'imposta,  determinata  con  le  stesse  norme
          valevoli per la determinazione  del  reddito,  puo'  essere
          computata in diminuzione del reddito dei periodi  d'imposta
          successivi in misura non superiore  all'ottanta  per  cento
          del reddito imponibile di ciascuno di essi e  per  l'intero
          importo  che  trova  capienza  in  tale  ammontare.  Per  i
          soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile
          la  perdita  e'  riportabile  per  l'ammontare  che  eccede
          l'utile che non ha concorso  alla  formazione  del  reddito
          negli esercizi precedenti.  La  perdita  e'  diminuita  dei
          proventi esenti  dall'imposta  diversi  da  quelli  di  cui
          all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede
          i componenti negativi non dedotti  ai  sensi  dell'articolo
          109, comma  5.  Detta  differenza  potra'  tuttavia  essere
          computata in diminuzione del reddito complessivo in  misura
          tale che l'imposta  corrispondente  al  reddito  imponibile
          risulti  compensata  da  eventuali  crediti   di   imposta,
          ritenute alla fonte a  titolo  di  acconto,  versamenti  in
          acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80. 
                2.  Le  perdite  realizzate  nei  primi  tre  periodi
          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
          modalita'  previste  al  comma  1,  essere   computate   in
          diminuzione del reddito complessivo dei  periodi  d'imposta
          successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
          ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza
          nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
          si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
                3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le
          partecipazioni    complessivamente    rappresentanti     la
          maggioranza dei diritti di  voto  nell'assemblea  ordinaria
          del soggetto che riporta le perdite  vengono  trasferite  o
          comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo,  e,
          inoltre, viene modificata l'attivita' principale  in  fatto
          esercitata nei periodi d'imposta in  cui  le  perdite  sono
          state realizzate. La  modifica  dell'attivita'  si  intende
          realizzata in caso di cambiamento di settore o di  comparto
          merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo
          di essa  e  assume  rilevanza  se  interviene  nel  periodo
          d'imposta  in  corso  al  momento   del   trasferimento   o
          acquisizione ovvero nei  due  successivi  o  anteriori.  La
          limitazione di  cui  al  presente  comma  si  applica  alle
          perdite che risultano al termine  del  periodo  di  imposta
          precedente  al  trasferimento  o   all'acquisizione   delle
          partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del
          periodo di imposta in corso alla  data  del  trasferimento,
          qualora quest'ultimo intervenga dopo  la  prima  meta'  del
          medesimo periodo d'imposta. 
                3-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  3  non  si
          applicano qualora dal  conto  economico  del  soggetto  che
          riporta le perdite, quale  risulta  dal  bilancio  relativo
          all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite
          di cui al  comma  3,  risulta  un  ammontare  di  ricavi  e
          proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle
          spese per prestazioni  di  lavoro  subordinato  e  relativi
          contributi, di cui all'articolo  2425  del  codice  civile,
          superiore al 40 per cento di quello risultante dalla  media
          degli ultimi due esercizi anteriori;  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali si assumono le componenti di conto economico
          corrispondenti. 
                3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis le perdite sono
          riportabili per un importo,  complessivamente  considerato,
          non eccedente il  valore  economico  del  patrimonio  netto
          della  societa'  che  riporta  le  perdite,  alla  data  di
          riferimento  delle  perdite  di  cui  al  comma  3,   quale
          risultante da una relazione giurata di stima redatta da  un
          soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli di cui
          all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e  al
          quale si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  64
          del codice di procedura civile, ridotto di un importo  pari
          al doppio della somma dei conferimenti e  versamenti  fatti
          negli ultimi  ventiquattro  mesi  anteriori  alla  data  di
          riferimento delle perdite di cui al comma 3; tra i predetti
          versamenti non si comprendono i contributi erogati a  norma
          di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.  In  assenza
          della relazione giurata di stima, il riporto delle  perdite
          e' consentito nei limiti del valore  del  patrimonio  netto
          contabile quale risulta dal bilancio chiuso  alla  data  di
          riferimento delle perdite di cui al comma  3,  senza  tener
          conto dei conferimenti  e  versamenti  fatti  negli  ultimi
          ventiquattro mesi anteriori; tra i predetti versamenti  non
          si comprendono i contributi erogati a norma di legge  dallo
          Stato o da altri enti pubblici. 
                3-quater. Le disposizioni  dei  commi  precedenti  si
          applicano anche al riporto  delle  eccedenze  di  interessi
          passivi   previsto   dall'articolo   96,   comma    5,    e
          dell'eccedenza,  ai  sensi  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo 30 dicembre 2023, n.  216,  relativa  all'aiuto
          alla crescita economica previsto dall'articolo 1, comma  4,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.». 
                «Art. 172 (Fusione di societa'). - 1. La fusione  tra
          piu' societa' non costituisce  realizzo  ne'  distribuzione
          delle plusvalenze e minusvalenze dei  beni  delle  societa'
          fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
          e il valore di avviamento. 
                2. Nella determinazione del  reddito  della  societa'
          risultante dalla fusione o incorporante non si tiene  conto
          dell'avanzo o disavanzo iscritto in  bilancio  per  effetto
          del  rapporto  di   cambio   delle   azioni   o   quote   o
          dell'annullamento delle azioni  o  quote  di  alcuna  delle
          societa'  fuse  possedute  da  altre.  I  maggiori   valori
          iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
          del disavanzo derivante dall'annullamento o  dal  concambio
          di  una  partecipazione,  con   riferimento   ad   elementi
          patrimoniali della societa' incorporata o  fusa,  non  sono
          imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
          risultante dalla fusione. Tuttavia  i  beni  ricevuti  sono
          valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
          ai fini delle imposte sui  redditi,  facendo  risultare  da
          apposito prospetto di riconciliazione  della  dichiarazione
          dei  redditi  i  dati  esposti  in  bilancio  ed  i  valori
          fiscalmente riconosciuti. 
                3. Il  cambio  delle  partecipazioni  originarie  non
          costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
          di minusvalenze ne' conseguimento  di  ricavi  per  i  soci
          della   societa'   incorporata   o   fusa,   fatta    salva
          l'applicazione, in caso di  conguaglio,  dell'articolo  47,
          comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58  e
          87. 
                4. Dalla  data  in  cui  ha  effetto  la  fusione  la
          societa' risultante dalla fusione o  incorporante  subentra
          negli  obblighi  e  nei  diritti  delle  societa'  fuse   o
          incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto
          stabilito nei commi 5 e 7. 
                5. Le riserve in  sospensione  di  imposta,  iscritte
          nell'ultimo bilancio  delle  societa'  fuse  o  incorporate
          concorrono a formare il reddito della  societa'  risultante
          dalla fusione o incorporante se e nella misura in  cui  non
          siano state ricostituite nel suo bilancio  prioritariamente
          utilizzando   l'eventuale   avanzo   da   fusione.   Questa
          disposizione non si applica per le riserve  tassabili  solo
          in caso di distribuzione le quali, se e nel limite  in  cui
          vi sia avanzo di fusione  o  aumento  di  capitale  per  un
          ammontare superiore al capitale complessivo delle  societa'
          partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
          di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
          concorrono a formare il reddito della  societa'  risultante
          dalla fusione  o  incorporante  in  caso  di  distribuzione
          dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
          che anteriormente  alla  fusione  sono  state  imputate  al
          capitale delle societa' fuse  o  incorporate  si  intendono
          trasferite nel capitale  della  societa'  risultante  dalla
          fusione o incorporante e concorrono a formarne  il  reddito
          in caso di riduzione del capitale per esuberanza. 
                6.   All'aumento   di   capitale,    all'avanzo    da
          annullamento o da concambio che eccedono la  ricostituzione
          e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica
          il regime  fiscale  del  capitale  e  delle  riserve  della
          societa'  incorporata  o  fusa,  diverse  da  quelle   gia'
          attribuite o ricostituite ai sensi del comma  5  che  hanno
          proporzionalmente  concorso   alla   sua   formazione.   Si
          considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo  da
          annullamento il capitale e le riserve di  capitale  fino  a
          concorrenza del valore della partecipazione annullata. 
                7. Le perdite delle  societa'  che  partecipano  alla
          fusione, compresa la societa' incorporante, possono  essere
          portate  in  diminuzione   del   reddito   della   societa'
          risultante dalla fusione o incorporante per  la  parte  del
          loro ammontare che  non  eccede  il  valore  economico  del
          patrimonio netto della societa'  che  riporta  le  perdite;
          tale valore,  determinato  alla  data  di  efficacia  della
          fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice  civile,
          deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da
          un soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli  di
          cui all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e
          al quale si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
          64 del codice  di  procedura  civile.  Ai  fini  del  primo
          periodo,  il  valore  economico  del  patrimonio  netto  e'
          ridotto di un  importo  pari  al  doppio  della  somma  dei
          conferimenti e versamenti fatti negli  ultimi  ventiquattro
          mesi anteriori alla data di  efficacia  della  fusione,  ai
          sensi dell'articolo  2504-bis  del  codice  civile;  tra  i
          predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati
          a norma di legge dallo Stato o da altri enti  pubblici.  In
          assenza della relazione giurata di stima, il riporto  delle
          perdite e' consentito nei limiti del valore del  rispettivo
          patrimonio  netto  contabile  quale   risulta   dall'ultimo
          bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale  di
          cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener
          conto dei conferimenti  e  versamenti  fatti  negli  ultimi
          ventiquattro mesi anteriori alla data cui si  riferisce  la
          situazione  stessa;  tra  i  predetti  versamenti  non   si
          comprendono i contributi erogati a  norma  di  legge  dallo
          Stato o da altri enti pubblici. La possibilita' di  riporto
          in diminuzione di cui ai periodi precedenti e'  subordinata
          alle condizioni che dal conto economico della societa'  che
          riporta le perdite relativo: 
                  a) all'esercizio precedente a quello nel corso  del
          quale  la  fusione  ha  efficacia  ai  sensi  dell'articolo
          2504-bis del codice civile risulti un ammontare di ricavi e
          proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle
          spese per prestazioni  di  lavoro  subordinato  e  relativi
          contributi, di cui all'articolo  2425  del  codice  civile,
          superiore al 40 per cento di quello risultante dalla  media
          degli ultimi due esercizi anteriori;  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali si assumono le componenti di conto economico
          corrispondenti; 
                  b)  all'intervallo  di  tempo  che  intercorre  tra
          l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la  fusione  ha
          efficacia ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile
          e la data antecedente a quella di efficacia della  fusione,
          redatto in osservanza dei principi contabili  applicati  ai
          fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti  un
          ammontare   di    ricavi    e    proventi    dell'attivita'
          caratteristica e un ammontare delle spese  per  prestazioni
          di  lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di   cui
          all'articolo 2425 del codice civile, ragguagliato ad  anno,
          superiore al 40 per cento di quello risultante dalla  media
          degli ultimi due esercizi anteriori;  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali si assumono le componenti di conto economico
          corrispondenti. 
                7-bis.  In  caso  di  retrodatazione  degli   effetti
          fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le  limitazioni
          del comma 7 si applicano anche  alla  perdita,  determinata
          secondo le regole ordinarie, che  si  sarebbe  generata  in
          modo  autonomo  in  capo  alla  societa'   incorporata   in
          relazione  al  periodo  che  intercorre  tra  l'inizio  del
          periodo  d'imposta  e  la  data  antecedente  a  quella  di
          efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del
          codice civile. 
                7-ter. Le  disposizioni  dei  commi  7,  e  7-bis  si
          applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto
          di riporto in avanti  di  cui  all'articolo  96,  comma  5,
          nonche' all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
          legislativo 30 dicembre 2023, n.  216,  relativa  all'aiuto
          alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
                8. Il  reddito  delle  societa'  fuse  o  incorporate
          relativo al periodo compreso tra l'inizio  del  periodo  di
          imposta  e  la  data  in  cui  ha  effetto  la  fusione  e'
          determinato,  secondo  le   disposizioni   applicabili   in
          relazione al tipo di societa', in base alle  risultanze  di
          apposito conto economico. 
                9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle
          imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano  da
          una data non  anteriore  a  quella  in  cui  si  e'  chiuso
          l'ultimo  esercizio  di  ciascuna  delle  societa'  fuse  o
          incorporate o a quella, se piu'  prossima,  in  cui  si  e'
          chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante. 
                10. Nelle operazioni  di  fusione,  gli  obblighi  di
          versamento, inclusi quelli relativi agli acconti  d'imposta
          ed alle ritenute operate su redditi  altrui,  dei  soggetti
          che si estinguono per effetto  delle  operazioni  medesime,
          sono adempiuti dagli stessi  soggetti  fino  alla  data  di
          efficacia della fusione ai  sensi  dell'articolo  2504-bis,
          comma 2, del codice civile; successivamente a tale data,  i
          predetti  obblighi  si  intendono  a  tutti   gli   effetti
          trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
          dalla fusione. 
                10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui  al
          comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
          modalita', le condizioni e i termini ivi  stabiliti,  anche
          dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione  per
          ottenere il  riconoscimento  fiscale  dei  maggiori  valori
          iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.». 
                «Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto  conferente  e
          del soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di  aziende
          effettuati tra  soggetti  residenti  nel  territorio  dello
          Stato   nell'esercizio   di   imprese   commerciali,    non
          costituiscono  realizzo  di  plusvalenze  o   minusvalenze.
          Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore
          delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore  fiscalmente
          riconosciuto   dell'azienda   conferita   e   il   soggetto
          conferitario subentra nella posizione di quello  conferente
          in  ordine  agli  elementi  dell'attivo   e   del   passivo
          dell'azienda stessa, compreso  il  valore  dell'avviamento,
          facendo risultare da apposito prospetto di  riconciliazione
          della dichiarazione dei redditi i dati esposti in  bilancio
          e i valori fiscalmente riconosciuti. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche se il conferente o il conferitario e' un soggetto non
          residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende
          situate nel territorio dello Stato. 
                2-bis. In caso  di  conferimento  dell'unica  azienda
          dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
          partecipazioni  ricevute  a  seguito  del  conferimento  e'
          disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e  68,
          assumendo come costo delle stesse l'ultimo  valore  fiscale
          dell'azienda conferita. 
                2-ter. In luogo dell'applicazione delle  disposizioni
          dei commi 1, 2  e  2-bis,  la  societa'  conferitaria  puo'
          optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
          d'imposta nel corso del quale  e'  stata  posta  in  essere
          l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte,  sui
          maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli  elementi
          dell'attivo  costituenti   immobilizzazioni   materiali   e
          immateriali relativi all'azienda  ricevuta,  di  un'imposta
          sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  e   dell'imposta
          regionale  sulle   attivita'   produttive   con   aliquota,
          rispettivamente, del 18 e del  3  per  cento,  cui  sommare
          eventuali   addizionali   o   maggiorazioni,   nonche'   la
          differenza tra ciascuna delle aliquote di cui  all'articolo
          16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n. 446 e quella di cui al medesimo articolo 16, comma 1. In
          caso di realizzo dei beni anteriormente  al  terzo  periodo
          d'imposta  successivo  a  quello  dell'opzione,  il   costo
          fiscale e'  ridotto  dei  maggiori  valori  assoggettati  a
          imposta sostitutiva e dell'eventuale  maggior  ammortamento
          dedotto    e    l'imposta    sostitutiva     versata     e'
          corrispondentemente scomputata dalle  relative  imposte.  I
          maggiori  valori  assoggettati  a  imposta  sostitutiva  si
          considerano riconosciuti a partire  dal  periodo  d'imposta
          nel corso del  quale  e'  esercitata  l'opzione.  L'importo
          dell'imposta sostitutiva deve essere  versato  in  un'unica
          soluzione entro il termine  di  versamento  a  saldo  delle
          imposte relative all'esercizio nel corso del quale e' stata
          posta in essere l'operazione. 
                3. Non rileva  ai  fini  dell'articolo  10-bis  della
          legge 27 luglio 2000, n. 212, il conferimento  dell'azienda
          secondo  i  regimi  di  continuita'  dei   valori   fiscali
          riconosciuti  o  di  imposizione  sostitutiva  di  cui   al
          presente  articolo   e   la   successiva   cessione   della
          partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione di cui
          all'articolo 87, o di quella di cui agli articoli 58 e  68,
          comma 3. 
                4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti
          effettuati con il regime di cui  al  presente  articolo  si
          considerano possedute dal soggetto conferitario  anche  per
          il  periodo  di  possesso  del  soggetto   conferente.   Le
          partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i
          conferimenti di cui al periodo precedente o  le  operazioni
          di cui all'articolo 178, in regime di neutralita'  fiscale,
          si considerano iscritte come  immobilizzazioni  finanziarie
          nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda
          conferita   o   in   cui   risultavano    iscritte,    come
          immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio. 
                5. Nelle ipotesi di  cui  ai  commi  1,  2  e  2-bis,
          l'eccedenza   in   sospensione   di   imposta,   ai   sensi
          dell'articolo  109,   comma   4,   lettera   b),   relativa
          all'azienda conferita  non  concorre  alla  formazione  del
          reddito  del  soggetto  conferente  e  si  trasferisce   al
          soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il
          vincolo  di  sospensione  d'imposta  previsto  dalla  norma
          predetta. 
                5-bis. Alla societa'  conferitaria  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi
          alla  stessa  le  disposizioni  riguardanti   la   societa'
          beneficiaria   della   scissione    e    avendo    riguardo
          all'ammontare   del   patrimonio   netto   quale    risulta
          dall'ultimo bilancio  chiuso  anteriormente  alla  data  di
          efficacia del conferimento. 
                6.». 
                «Art. 177-ter (Disciplina del riporto  delle  perdite
          fiscali infragruppo). - 1. I  limiti  e  le  condizioni  al
          riporto delle perdite fiscali  di  cui  agli  articoli  84,
          comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10, e 176,  comma
          5-bis, non si applicano qualora le operazioni indicate  nei
          medesimi articoli si verifichino all'interno  dello  stesso
          gruppo, intendendo per tale quello costituito  da  soggetti
          tra i quali sussiste il  rapporto  di  controllo  ai  sensi
          dell'articolo 2359,  primo  comma,  numero  1),  e  secondo
          comma, del codice civile e in cui  una  societa'  controlla
          l'altra o le  altre  societa'  partecipanti  alle  predette
          operazioni o tutte le societa' partecipanti  alle  predette
          operazioni  sono  controllate  dallo  stesso  soggetto.  La
          disapplicazione   di   cui   al   primo    periodo    opera
          esclusivamente per le  perdite  conseguite  in  periodi  di
          imposta nei quali le societa' partecipanti alle  operazioni
          di cui alle  disposizioni  del  primo  periodo  erano  gia'
          appartenenti allo stesso  gruppo  nonche'  per  le  perdite
          conseguite antecedentemente per le  quali  abbiano  trovato
          applicazione,  all'atto  dell'ingresso  nel  gruppo   della
          societa' a cui si riferiscono, o successivamente, i  limiti
          al riporto  delle  perdite  e  le  condizioni  di  utilizzo
          previsti dai citati articoli. 
                2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite le disposizioni  di  attuazione  del
          presente articolo, al fine di definire: 
                  a) i criteri per la determinazione del  periodo  di
          appartenenza al gruppo di  ciascuna  societa',  nonche'  le
          regole con cui  tale  periodo  e'  attribuito  al  soggetto
          avente causa nell'ambito di  operazioni  straordinarie,  al
          fine di evitare effetti distorsivi; 
                  b)  il  coordinamento  tra  le   disposizioni   che
          limitano il riporto  delle  perdite  fiscali  di  cui  agli
          articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma  10,
          176, comma 5-bis, e le disposizioni del presente  articolo,
          precisando, in ogni caso, che: 
                    1) le perdite  sottoposte,  con  esito  positivo,
          alle disposizioni che limitano il riporto delle perdite  si
          considerano conseguite  all'atto  di  ingresso  nel  gruppo
          ovvero al momento in cui sono effettuate le  operazioni  di
          fusione o scissione; 
                    2) si considerano prioritariamente utilizzate  le
          perdite conseguite nel periodo d'imposta meno recente; 
                    3) le perdite eccedenti il valore del  patrimonio
          netto    della    societa'    si    considerano     formate
          prioritariamente dalle perdite diverse da quelle di cui  al
          presente articolo. 
                3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  agli  interessi  passivi  indeducibili  oggetto   di
          riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5,  nonche'
          all'eccedenza,  ai  sensi  dell'articolo  5   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 2023, n.  216,  relativa  all'aiuto
          alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.». 
              - Il  decreto  legislativo  13  dicembre  2024,  n.  19
          recante:  «Revisione  del  regime  impositivo  dei  redditi
          (IRPEF-IRES)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294
          del 16 dicembre 2024.