Art. 3
Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo
ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
1. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «o collegate» sono
soppresse.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2023.
Riferimenti normativi
- Si il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 dicembre 2023, n. 216 recnate: «Attuazione del primo
modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone
fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Maggiorazione del costo ammesso in deduzione
in presenza di nuove assunzioni). - 1. Per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023,
in attesa della completa attuazione dell'articolo 6, comma
1, lettera a) della legge 9 agosto 2023, n. 111 e della
revisione delle agevolazioni a favore degli operatori
economici, per i titolari di reddito d'impresa e per gli
esercenti arti e professioni, il costo del personale di
nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e' maggiorato, ai fini della
determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per
cento del costo riferibile all'incremento occupazionale
determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle
ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.
L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti
che hanno esercitato l'attivita' nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque
giorni. L'agevolazione non spetta alle societa' e agli enti
in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione
giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla
crisi d'impresa.
2. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione
che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al
termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2023 e' superiore al numero dei dipendenti a
tempo indeterminato mediamente occupato del periodo
d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in societa' controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto.
3. Il costo riferibile all'incremento occupazionale
e' pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai
nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del
personale risultante dal conto economico ai sensi
dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del
codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in
corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di
redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema
di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice
civile si assumono le corrispondenti voci di costo del
personale. I costi riferibili al personale dipendente sono
imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai
fini della determinazione del reddito del contribuente.
4. Nessun costo e' riferibile all'incremento
occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023,
il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo
determinato, risulti inferiore o pari al numero degli
stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2023.
5. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 1,
al fine di incentivare l'assunzione di particolari
categorie di soggetti, il costo di cui al comma 3
riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della
determinazione dell'incremento complessivo del costo del
personale risultante dal conto economico ai sensi
dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del
codice civile, e' moltiplicato per coefficienti di
maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle
categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di
cui all'Allegato 1.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disciplina, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo,
con particolare riguardo alla determinazione dei
coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di
lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la
complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del
costo del lavoro sostenuto per dette categorie.
7. Nella determinazione dell'acconto delle imposte
sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto
delle disposizioni del presente articolo. Nella
determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando le disposizioni del presente
articolo.».