Art. 3 
 
Modifiche alle disposizioni riguardanti la  maggiorazione  del  costo
  ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni 
 
  1.  All'articolo  4,  comma  2,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «o  collegate»  sono
soppresse. 
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2023. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si il testo dell'articolo 4 del  decreto  legislativo
          30 dicembre 2023, n. 216  recnate:  «Attuazione  del  primo
          modulo di riforma delle imposte sul reddito  delle  persone
          fisiche e altre misure in tema  di  imposte  sui  redditi»,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Maggiorazione del costo ammesso in deduzione
          in presenza di nuove  assunzioni).  -  1.  Per  il  periodo
          d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023,
          in attesa della completa attuazione dell'articolo 6,  comma
          1, lettera a) della legge 9 agosto 2023,  n.  111  e  della
          revisione  delle  agevolazioni  a  favore  degli  operatori
          economici, per i titolari di reddito d'impresa  e  per  gli
          esercenti arti e professioni, il  costo  del  personale  di
          nuova assunzione con  contratto  di  lavoro  subordinato  a
          tempo  indeterminato   e'   maggiorato,   ai   fini   della
          determinazione del reddito, di un importo pari  al  20  per
          cento del  costo  riferibile  all'incremento  occupazionale
          determinato ai sensi del  comma  3  e  nel  rispetto  delle
          ulteriori  disposizioni  di  cui  al   presente   articolo.
          L'agevolazione di cui al primo periodo spetta  ai  soggetti
          che hanno esercitato l'attivita' nel periodo  d'imposta  in
          corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque
          giorni. L'agevolazione non spetta alle societa' e agli enti
          in  liquidazione  ordinaria,  assoggettati  a  liquidazione
          giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi  alla
          crisi d'impresa. 
                2. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione
          che il numero  dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato  al
          termine del periodo d'imposta successivo a quello in  corso
          al 31 dicembre 2023 e' superiore al numero dei dipendenti a
          tempo  indeterminato  mediamente   occupato   del   periodo
          d'imposta   precedente.   L'incremento   occupazionale   va
          considerato  al  netto  delle   diminuzioni   occupazionali
          verificatesi in societa' controllate ai sensi dell'articolo
          2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
          persona, allo stesso soggetto. 
                3. Il costo riferibile  all'incremento  occupazionale
          e' pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai
          nuovi assunti e  l'incremento  complessivo  del  costo  del
          personale  risultante  dal   conto   economico   ai   sensi
          dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del
          codice civile rispetto a quello relativo  all'esercizio  in
          corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in  sede  di
          redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema
          di conto economico di  cui  all'articolo  2425  del  codice
          civile si assumono le  corrispondenti  voci  di  costo  del
          personale. I costi riferibili al personale dipendente  sono
          imputati temporalmente in base alle regole  applicabili  ai
          fini della determinazione del reddito del contribuente. 
                4.  Nessun   costo   e'   riferibile   all'incremento
          occupazionale nel  caso  in  cui,  alla  fine  del  periodo
          d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023,
          il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo
          determinato, risulti  inferiore  o  pari  al  numero  degli
          stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta
          in corso al 31 dicembre 2023. 
                5. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 1,
          al  fine  di  incentivare   l'assunzione   di   particolari
          categorie  di  soggetti,  il  costo  di  cui  al  comma   3
          riferibile a ciascun nuovo assunto,  anche  ai  fini  della
          determinazione dell'incremento complessivo  del  costo  del
          personale  risultante  dal   conto   economico   ai   sensi
          dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del
          codice  civile,  e'  moltiplicato   per   coefficienti   di
          maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle
          categorie di lavoratori meritevoli di  maggiore  tutela  di
          cui all'Allegato 1. 
                6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, da emanarsi entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente  disciplina,  sono
          stabilite le disposizioni attuative del presente  articolo,
          con   particolare   riguardo   alla   determinazione    dei
          coefficienti di maggiorazione relativi  alle  categorie  di
          lavoratori  svantaggiati  in  modo  da  garantire  che   la
          complessiva maggiorazione non ecceda il 10  per  cento  del
          costo del lavoro sostenuto per dette categorie. 
                7. Nella determinazione  dell'acconto  delle  imposte
          sui redditi dovuto per il periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre 2023,  non  si  tiene  conto
          delle   disposizioni   del   presente    articolo.    Nella
          determinazione  dell'acconto  per  il   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume,
          quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
          determinata non applicando  le  disposizioni  del  presente
          articolo.».