Art. 4 
 
Modifiche  alle   disposizioni   riguardanti   le   societa'   estere
                             controllate 
 
  1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  4-bis,  secondo  periodo,  le  parole:  «in  misura
corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente  moltiplicata
per il rapporto  tra  il  profitto  eccedente  relativo  al  soggetto
controllato non residente e la somma di tutti  i  profitti  eccedenti
relativi alle imprese ed  entita'  del  gruppo  soggette  all'imposta
minima nazionale equivalente calcolata in  maniera  unitaria  con  il
soggetto controllato non residente» sono sostituite  dalle  seguenti:
«in base al criterio di allocazione adottato dalla  legislazione  del
Paese di localizzazione della controllata estera  o,  in  assenza  di
tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante  relativo
al soggetto controllato  non  residente  e  la  somma  di  ((tutti  i
redditi)) rilevanti relativi  alle  imprese  ed  entita'  del  gruppo
soggette  all'imposta  minima  nazionale  equivalente  calcolata   in
maniera unitaria con il soggetto controllato non residente»; 
    b) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente: 
      «4-ter. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera  a),
si  considera  non  inferiore  al  15  per  cento  per   i   soggetti
controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento  ai  soggetti  di
cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e  8
della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016,  un
importo  pari  al   15   per   cento   dell'utile   contabile   netto
dell'esercizio. L'importo di cui al primo periodo non  e'  deducibile
ai fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. L'utile  contabile  netto  e'  calcolato  senza
tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a  determinare
detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a  fondi
rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione  per
la modalita' semplificata di calcolo di  cui  al  presente  comma  ha
durata per tre esercizi del soggetto controllante ed e' irrevocabile.
Al termine del triennio l'opzione si  intende  tacitamente  rinnovata
per il successivo triennio ((a meno che non sia  revocata)),  secondo
le modalita' e i termini previsti per la comunicazione  dell'opzione.
La disposizione di cui al quinto periodo si  applica  al  termine  di
ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
entrate sono stabilite le modalita' di comunicazione dell'esercizio e
((della)) revoca dell'opzione. Nel caso  di  esercizio  dell'opzione,
essa e' effettuata per tutti i  soggetti  controllati  non  residenti
come definiti ai commi  2  e  3  e  ((per  i  quali  sussistono))  le
condizioni di cui al comma 4, lettera b).»; 
    c) al comma 5, secondo periodo,  le  parole:  «lettera  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettera e)»; 
    d) al comma 9 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
l'imposta pagata a titolo di imposta  minima  nazionale  equivalente,
definita nell'allegato A del decreto di recepimento  della  direttiva
(UE) 2022/2523 del  Consiglio,  del  15  dicembre  2022,  dovuta  dal
soggetto controllato non residente nella misura individuata al  comma
4-bis». 
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  167  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 167 (Disposizioni in materia di imprese  estere
          controllate). - 1. Le disposizioni del presente articolo si
          applicano alle persone fisiche e ai soggetti  di  cui  agli
          articoli 5 e 73, comma 1, lettere a),  b)  e  c),  nonche',
          relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai
          soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera  d),  che
          controllano soggetti non residenti, come definiti ai  commi
          2 e 3. 
                2. Ai  fini  del  presente  articolo  si  considerano
          soggetti controllati non residenti le imprese, le  societa'
          e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per  i
          quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
                  a) sono controllati direttamente o  indirettamente,
          anche tramite societa' fiduciaria o interposta persona,  ai
          sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di  un
          soggetto di cui al comma 1; 
                  b) oltre il 50 per cento  della  partecipazione  ai
          loro utili  e'  detenuto,  direttamente  o  indirettamente,
          mediante  una  o  piu'  societa'   controllate   ai   sensi
          dell'articolo 2359 del codice  civile  o  tramite  societa'
          fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di  cui  al
          comma 1. 
                3. Ai fini  del  presente  articolo,  si  considerano
          altresi' soggetti controllati non residenti: 
                  a)  le  stabili   organizzazioni   all'estero   dei
          soggetti di cui al comma 2; 
                  b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti
          residenti  che  abbiano  optato  per  il  regime   di   cui
          all'articolo 168-ter. 
                4. La disciplina del presente articolo si applica  se
          i   soggetti   controllati    non    residenti    integrano
          congiuntamente le seguenti condizioni: 
                  a)  sono  assoggettati   a   tassazione   effettiva
          inferiore al 15 per  cento.  La  tassazione  effettiva  dei
          soggetti controllati non residenti e' pari al rapporto  tra
          la somma delle imposte  correnti  dovute  e  delle  imposte
          anticipate  e  differite  iscritte  nel  proprio   bilancio
          d'esercizio   e   l'utile   ante   imposte   dell'esercizio
          risultante dal predetto bilancio. A tal fine,  il  bilancio
          d'esercizio dei soggetti  controllati  non  residenti  deve
          essere oggetto di revisione e certificazione  da  parte  di
          operatori professionali  a  cio'  autorizzati  nello  Stato
          estero  di  localizzazione  dei  soggetti  controllati  non
          residenti, i cui esiti sono  utilizzati  dal  revisore  del
          soggetto controllante ai fini  del  giudizio  sul  bilancio
          annuale o consolidato. Se la condizione di cui  al  periodo
          precedente non e' verificata o la tassazione  effettiva  e'
          inferiore al 15 per cento, i soggetti  controllanti  devono
          verificare che i soggetti controllati  non  residenti  sono
          assoggettati ad una  tassazione  effettiva  inferiore  alla
          meta' di quella a  cui  sarebbero  stati  soggetti  qualora
          residenti  in  Italia,  determinata  secondo  le  modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate; 
                  b) oltre un terzo dei proventi da  essi  realizzati
          rientra in una o piu' delle seguenti categorie: 
                    1) interessi o qualsiasi altro  reddito  generato
          da attivi finanziari; 
                    2) canoni o qualsiasi altro reddito  generato  da
          proprieta' intellettuale; 
                    3) dividendi e redditi derivanti  dalla  cessione
          di partecipazioni; 
                    4) redditi da leasing finanziario; 
                    5) redditi da attivita' assicurativa, bancaria  e
          altre attivita' finanziarie; 
                    6)   proventi   derivanti   da   operazioni    di
          compravendita di beni con valore economico aggiunto  scarso
          o  nullo,  effettuate  con  soggetti  che,  direttamente  o
          indirettamente, controllano  il  soggetto  controllato  non
          residente, ne sono controllati  o  sono  controllati  dallo
          stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; 
                    7) proventi derivanti da prestazioni di  servizi,
          con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate  a
          favore di  soggetti  che,  direttamente  o  indirettamente,
          controllano il soggetto controllato non residente, ne  sono
          controllati o sono controllati dallo  stesso  soggetto  che
          controlla   il   soggetto   non    residente;    ai    fini
          dell'individuazione  dei  servizi  con   valore   economico
          aggiunto scarso o nullo si tiene  conto  delle  indicazioni
          contenute nel decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110. 
                4-bis. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera
          a), rileva anche l'imposta  minima  nazionale  equivalente,
          definita nell'allegato A del decreto di  recepimento  della
          direttiva (UE) 2022/2523 del  Consiglio,  del  15  dicembre
          2022, dovuta dal soggetto  controllato  non  residente.  Ai
          fini del precedente  periodo,  l'imposta  minima  nazionale
          equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto
          controllato   non   residente,   individuato    ai    sensi
          dell'articolo 12 del decreto di recepimento della direttiva
          (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022,  rileva
          in  base  al  criterio  di   allocazione   adottato   dalla
          legislazione del Paese di localizzazione della  controllata
          estera o, in assenza di tale criterio, in base al  rapporto
          tra il reddito rilevante relativo al  soggetto  controllato
          non residente e la  somma  di  tutti  i  redditi  rilevanti
          relativi  alle  imprese  ed  entita'  del  gruppo  soggette
          all'imposta  minima  nazionale  equivalente  calcolata   in
          maniera unitaria con il soggetto controllato non residente. 
                4-ter. La tassazione effettiva di  cui  al  comma  4,
          lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento  per
          i  soggetti  controllanti  di  cui  al  comma  1  che,  con
          riferimento  ai  soggetti  di  cui  ai   commi   2   e   3,
          corrispondono, nel rispetto degli  articoli  7  e  8  della
          direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016,
          un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile  netto
          dell'esercizio. L'importo di cui al primo  periodo  non  e'
          deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
          regionale sulle  attivita'  produttive.  L'utile  contabile
          netto  e'  calcolato  senza  tenere  in  considerazione  le
          imposte che hanno concorso a determinare detto  valore,  la
          svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi  rischi
          e oneri. Permanendo il requisito del  controllo,  l'opzione
          per la modalita' semplificata di calcolo di cui al presente
          comma ha durata per tre esercizi del soggetto  controllante
          ed e' irrevocabile. Al termine del  triennio  l'opzione  si
          intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio  a
          meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini
          previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione
          di cui al quinto periodo si applica al termine  di  ciascun
          triennio.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono stabilite le modalita' di  comunicazione
          dell'esercizio e della revoca  dell'opzione.  Nel  caso  di
          esercizio dell'opzione, essa  e'  effettuata  per  tutti  i
          soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2
          e 3 e per i quali sussistono le condizioni di cui al  comma
          4, lettera b). 
                4-quater. Le disposizioni di cui al  comma  4-ter  si
          applicano a condizione che  i  bilanci  di  esercizio  sono
          oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori
          professionali a cio'  autorizzati  nello  Stato  estero  di
          localizzazione dei soggetti controllati  non  residenti,  i
          cui  esiti  sono  utilizzati  dal  revisore  del   soggetto
          controllante ai fini del giudizio sul  bilancio  annuale  o
          consolidato. 
                5. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che  il
          soggetto  controllato  non  residente  svolge  un'attivita'
          economica  effettiva,  mediante  l'impiego  di   personale,
          attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente  comma,
          il contribuente puo' interpellare l'Agenzia  delle  Entrate
          ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge
          27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti  che  aderiscono
          al   regime   dell'adempimento   collaborativo    di    cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
          128, l'istanza di interpello di cui al secondo periodo puo'
          essere presentata indipendentemente  dalla  verifica  delle
          condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b). 
                6. Ricorrendo le condizioni di  applicabilita'  della
          disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal
          soggetto controllato non residente e' imputato ai  soggetti
          di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di  questi  ultimi
          in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo  di
          gestione  del  soggetto  controllato  non   residente,   in
          proporzione alla quota di  partecipazione  agli  utili  del
          soggetto  controllato  non  residente  da  essi   detenuta,
          direttamente o indirettamente. In  caso  di  partecipazione
          indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato di  soggetti  non
          residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti
          in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. 
                7. Ai fini  del  comma  6,  i  redditi  del  soggetto
          controllato non residente sono determinati a seconda  delle
          sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli  ai
          fini dell'imposta sul reddito delle societa' per i soggetti
          di cui all'articolo 73, fatta eccezione per le disposizioni
          di cui agli articoli 30 della legge 23  dicembre  1994,  n.
          724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n.  148,  62-sexies  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  1  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4, del presente
          testo unico. 
                8. I redditi imputati  e  determinati  ai  sensi  dei
          commi 6 e 7 sono assoggettati  a  tassazione  separata  con
          l'aliquota media applicata sul  reddito  del  soggetto  cui
          sono  imputati  e,  comunque,  non  inferiore  all'aliquota
          ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'. 
                9. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono
          ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui
          all'articolo 165, le imposte sui redditi pagate  all'estero
          a titolo definitivo dal soggetto non residente e  l'imposta
          pagata a titolo di imposta  minima  nazionale  equivalente,
          definita nell'allegato A del decreto di  recepimento  della
          direttiva (UE) 2022/2523 del  Consiglio,  del  15  dicembre
          2022, dovuta dal soggetto controllato non  residente  nella
          misura individuata al comma 4-bis. 
                10. Gli utili distribuiti, in  qualsiasi  forma,  dai
          soggetti controllati  non  residenti  non  concorrono  alla
          formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1  fino
          a concorrenza dei  redditi  assoggettati  a  tassazione  ai
          sensi del comma 8, anche nei periodi d'imposta  precedenti.
          La previsione del precedente periodo  non  si  applica  con
          riguardo a un  organismo  di  investimento  collettivo  del
          risparmio non  residente.  In  questo  caso,  tuttavia,  le
          imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1  si
          aggiungono al costo fiscalmente  riconosciuto  delle  quote
          del predetto organismo. Le imposte pagate all'estero  sugli
          utili che non concorrono alla  formazione  del  reddito  ai
          sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con  le
          modalita' e nei limiti di  cui  all'articolo  165,  fino  a
          concorrenza dell'imposta determinata ai sensi del comma  8,
          diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi  del
          comma 9. 
                11.  L'Agenzia  delle  Entrate,  prima  di  procedere
          all'emissione dell'avviso di accertamento  d'imposta  o  di
          maggiore  imposta,  deve  notificare   all'interessato   un
          apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo  la
          possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,  le
          prove  per  la  disapplicazione  delle   disposizioni   del
          presente articolo in base al  comma  5.  Qualora  l'Agenzia
          delle Entrate non ritenga idonee le  prove  addotte  dovra'
          darne specifica motivazione  nell'avviso  di  accertamento.
          Fatti salvi i  casi  in  cui  la  disciplina  del  presente
          articolo sia stata applicata oppure non lo  sia  stata  per
          effetto  dell'ottenimento  di   una   risposta   favorevole
          all'interpello di cui al comma 5, il  soggetto  di  cui  al
          comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei  redditi  la
          detenzione di partecipazioni in  soggetti  controllati  non
          residenti di cui  ai  commi  2  e  3,  al  ricorrere  delle
          condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b). 
                12. L'esimente prevista nel comma 5 non  deve  essere
          dimostrata in sede di  controllo  qualora  il  contribuente
          abbia ottenuto risposta positiva  al  relativo  interpello,
          fermo restando il  potere  dell'Agenzia  delle  entrate  di
          controllare la veridicita' e completezza delle informazioni
          e degli elementi di prova forniti in tale sede. 
                13. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  disposizioni
          attuative del presente articolo.». 
              - Il decreto  legislativo  27  dicembre  2023,  n.  209
          recante: «Attuazione della riforma fiscale  in  materia  di
          fiscalita' internazionale»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023.