Art. 4
Modifiche alle disposizioni riguardanti le societa' estere
controllate
1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, secondo periodo, le parole: «in misura
corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata
per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto
controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti
relativi alle imprese ed entita' del gruppo soggette all'imposta
minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il
soggetto controllato non residente» sono sostituite dalle seguenti:
«in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del
Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di
tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo
al soggetto controllato non residente e la somma di ((tutti i
redditi)) rilevanti relativi alle imprese ed entita' del gruppo
soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in
maniera unitaria con il soggetto controllato non residente»;
b) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:
«4-ter. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a),
si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti
controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di
cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8
della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un
importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto
dell'esercizio. L'importo di cui al primo periodo non e' deducibile
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive. L'utile contabile netto e' calcolato senza
tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare
detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi
rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per
la modalita' semplificata di calcolo di cui al presente comma ha
durata per tre esercizi del soggetto controllante ed e' irrevocabile.
Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata
per il successivo triennio ((a meno che non sia revocata)), secondo
le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.
La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di
ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' di comunicazione dell'esercizio e
((della)) revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione,
essa e' effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti
come definiti ai commi 2 e 3 e ((per i quali sussistono)) le
condizioni di cui al comma 4, lettera b).»;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «lettera b)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettera e)»;
d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
l'imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente,
definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva
(UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal
soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma
4-bis».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 167 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dalla presente legge:
«Art. 167 (Disposizioni in materia di imprese estere
controllate). - 1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli
articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonche',
relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai
soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), che
controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi
2 e 3.
2. Ai fini del presente articolo si considerano
soggetti controllati non residenti le imprese, le societa'
e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i
quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente,
anche tramite societa' fiduciaria o interposta persona, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di un
soggetto di cui al comma 1;
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai
loro utili e' detenuto, direttamente o indirettamente,
mediante una o piu' societa' controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o tramite societa'
fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al
comma 1.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano
altresi' soggetti controllati non residenti:
a) le stabili organizzazioni all'estero dei
soggetti di cui al comma 2;
b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti
residenti che abbiano optato per il regime di cui
all'articolo 168-ter.
4. La disciplina del presente articolo si applica se
i soggetti controllati non residenti integrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva
inferiore al 15 per cento. La tassazione effettiva dei
soggetti controllati non residenti e' pari al rapporto tra
la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte
anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio
d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio
risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio
d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve
essere oggetto di revisione e certificazione da parte di
operatori professionali a cio' autorizzati nello Stato
estero di localizzazione dei soggetti controllati non
residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del
soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio
annuale o consolidato. Se la condizione di cui al periodo
precedente non e' verificata o la tassazione effettiva e'
inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono
verificare che i soggetti controllati non residenti sono
assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla
meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora
residenti in Italia, determinata secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate;
b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati
rientra in una o piu' delle seguenti categorie:
1) interessi o qualsiasi altro reddito generato
da attivi finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da
proprieta' intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione
di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attivita' assicurativa, bancaria e
altre attivita' finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di
compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso
o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o
indirettamente, controllano il soggetto controllato non
residente, ne sono controllati o sono controllati dallo
stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi,
con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a
favore di soggetti che, direttamente o indirettamente,
controllano il soggetto controllato non residente, ne sono
controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che
controlla il soggetto non residente; ai fini
dell'individuazione dei servizi con valore economico
aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni
contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110.
4-bis. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera
a), rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente,
definita nell'allegato A del decreto di recepimento della
direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre
2022, dovuta dal soggetto controllato non residente. Ai
fini del precedente periodo, l'imposta minima nazionale
equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto
controllato non residente, individuato ai sensi
dell'articolo 12 del decreto di recepimento della direttiva
(UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, rileva
in base al criterio di allocazione adottato dalla
legislazione del Paese di localizzazione della controllata
estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto
tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato
non residente e la somma di tutti i redditi rilevanti
relativi alle imprese ed entita' del gruppo soggette
all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in
maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.
4-ter. La tassazione effettiva di cui al comma 4,
lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per
i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con
riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3,
corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della
direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016,
un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto
dell'esercizio. L'importo di cui al primo periodo non e'
deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. L'utile contabile
netto e' calcolato senza tenere in considerazione le
imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la
svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi
e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione
per la modalita' semplificata di calcolo di cui al presente
comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante
ed e' irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si
intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a
meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini
previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione
di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun
triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' di comunicazione
dell'esercizio e della revoca dell'opzione. Nel caso di
esercizio dell'opzione, essa e' effettuata per tutti i
soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2
e 3 e per i quali sussistono le condizioni di cui al comma
4, lettera b).
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter si
applicano a condizione che i bilanci di esercizio sono
oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori
professionali a cio' autorizzati nello Stato estero di
localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i
cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto
controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o
consolidato.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il
soggetto controllato non residente svolge un'attivita'
economica effettiva, mediante l'impiego di personale,
attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma,
il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle Entrate
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge
27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono
al regime dell'adempimento collaborativo di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, l'istanza di interpello di cui al secondo periodo puo'
essere presentata indipendentemente dalla verifica delle
condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
6. Ricorrendo le condizioni di applicabilita' della
disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal
soggetto controllato non residente e' imputato ai soggetti
di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di questi ultimi
in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto controllato non residente, in
proporzione alla quota di partecipazione agli utili del
soggetto controllato non residente da essi detenuta,
direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione
indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti
in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
7. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto
controllato non residente sono determinati a seconda delle
sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai
fini dell'imposta sul reddito delle societa' per i soggetti
di cui all'articolo 73, fatta eccezione per le disposizioni
di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, 62-sexies del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4, del presente
testo unico.
8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei
commi 6 e 7 sono assoggettati a tassazione separata con
l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui
sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota
ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'.
9. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono
ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 165, le imposte sui redditi pagate all'estero
a titolo definitivo dal soggetto non residente e l'imposta
pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente,
definita nell'allegato A del decreto di recepimento della
direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre
2022, dovuta dal soggetto controllato non residente nella
misura individuata al comma 4-bis.
10. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai
soggetti controllati non residenti non concorrono alla
formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino
a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai
sensi del comma 8, anche nei periodi d'imposta precedenti.
La previsione del precedente periodo non si applica con
riguardo a un organismo di investimento collettivo del
risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le
imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si
aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote
del predetto organismo. Le imposte pagate all'estero sugli
utili che non concorrono alla formazione del reddito ai
sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con le
modalita' e nei limiti di cui all'articolo 165, fino a
concorrenza dell'imposta determinata ai sensi del comma 8,
diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del
comma 9.
11. L'Agenzia delle Entrate, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di
maggiore imposta, deve notificare all'interessato un
apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le
prove per la disapplicazione delle disposizioni del
presente articolo in base al comma 5. Qualora l'Agenzia
delle Entrate non ritenga idonee le prove addotte dovra'
darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente
articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per
effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole
all'interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al
comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la
detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non
residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle
condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
12. L'esimente prevista nel comma 5 non deve essere
dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente
abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello,
fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate di
controllare la veridicita' e completezza delle informazioni
e degli elementi di prova forniti in tale sede.
13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni
attuative del presente articolo.».
- Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209
recante: «Attuazione della riforma fiscale in materia di
fiscalita' internazionale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023.