Art. 5 
 
Modifiche alle disposizioni riguardanti  la  documentazione  relativa
  alla disciplina ((per il contrasto dei)) disallineamenti da ibridi 
 
  1. All'articolo 61, comma 3, del decreto  legislativo  27  dicembre
2023, n. 209, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero, se posteriore, entro il sesto mese  successivo»  sono
soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  61  del  citato
          decreto  legislativo  27  dicembre  2023,  n.   209,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 61 (Disposizioni in materia  di  documentazione
          dei disallineamenti da ibridi). - 1. Al fine di incentivare
          la   cooperazione   tra   Amministrazione   finanziaria   e
          contribuenti    e     garantire     la     proporzionalita'
          nell'applicazione  delle   disposizioni   in   materia   di
          disallineamenti  da  ibridi,  all'articolo  1  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il  comma  6  e'
          inserito il seguente:  "6-bis.  In  caso  di  contestazione
          relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da
          ibridi di  cui  al  capo  IV  del  decreto  legislativo  29
          novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore  imposta  o
          una riduzione del credito, la sanzione di cui  al  comma  2
          non si applica se,  nel  corso  dell'accesso,  ispezione  o
          verifica o di altra attivita' istruttoria, il  contribuente
          consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione,
          avente data certa, indicata  in  un  apposito  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze idonea a  consentire
          il  riscontro  dell'applicazione  delle   norme   volte   a
          neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il  contribuente
          che detiene la documentazione prevista dal decreto  di  cui
          al   primo   periodo   ne   da'   apposita    comunicazione
          all'Amministrazione finanziaria secondo le  modalita'  e  i
          termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione  si
          applica il comma 2.". 
                2.  Per  assicurare  l'immediata  operativita'  delle
          disposizioni di cui al comma 1,  il  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze  e'  emanato  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                3. Con riferimento ai periodi di imposta anteriori  a
          quello  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  si
          applicano  le  previsioni   contenute   nel   comma   6-bis
          dell'articolo 1 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 471, se la documentazione ivi indicata  e'  predisposta,
          con data certa, entro il  termine  di  presentazione  della
          dichiarazione relativo al periodo di imposta in corso  alla
          data di approvazione del decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze e  se  la  violazione  non  e'  stata  gia'
          constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
          verifiche o altre attivita' amministrative di  accertamento
          delle quali l'autore o i  soggetti  solidalmente  obbligati
          hanno avuto formale  conoscenza;  non  sono  ripetibili  le
          somme versate, ivi  incluse  quelle  versate  a  titolo  di
          sanzioni,  a  seguito  di  ravvedimento  operoso  ai  sensi
          dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472. 
                4. L'applicazione dei commi 1 e 3 e' condizionata, in
          ogni caso, alla  completa  e  veritiera  descrizione  delle
          fattispecie indicate nel decreto previsto dal  comma  6-bis
          dell'articolo 1 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 471, introdotto dal comma  1,  nonche'  alla  tempestiva
          comunicazione  della  relativa  documentazione  all'Agenzia
          delle entrate.».