Art. 5
Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa
alla disciplina ((per il contrasto dei)) disallineamenti da ibridi
1. All'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre
2023, n. 209, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero, se posteriore, entro il sesto mese successivo» sono
soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 61 del citato
decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 61 (Disposizioni in materia di documentazione
dei disallineamenti da ibridi). - 1. Al fine di incentivare
la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e
contribuenti e garantire la proporzionalita'
nell'applicazione delle disposizioni in materia di
disallineamenti da ibridi, all'articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 6 e'
inserito il seguente: "6-bis. In caso di contestazione
relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da
ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29
novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o
una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2
non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o
verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente
consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione,
avente data certa, indicata in un apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire
il riscontro dell'applicazione delle norme volte a
neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente
che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui
al primo periodo ne da' apposita comunicazione
all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i
termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si
applica il comma 2.".
2. Per assicurare l'immediata operativita' delle
disposizioni di cui al comma 1, il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' emanato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Con riferimento ai periodi di imposta anteriori a
quello di entrata in vigore del presente decreto si
applicano le previsioni contenute nel comma 6-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, se la documentazione ivi indicata e' predisposta,
con data certa, entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativo al periodo di imposta in corso alla
data di approvazione del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento
delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati
hanno avuto formale conoscenza; non sono ripetibili le
somme versate, ivi incluse quelle versate a titolo di
sanzioni, a seguito di ravvedimento operoso ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.
4. L'applicazione dei commi 1 e 3 e' condizionata, in
ogni caso, alla completa e veritiera descrizione delle
fattispecie indicate nel decreto previsto dal comma 6-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, introdotto dal comma 1, nonche' alla tempestiva
comunicazione della relativa documentazione all'Agenzia
delle entrate.».