Art. 6
Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU
1. Limitatamente all'anno 2025, in deroga all'articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno
adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del
prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU),
secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 757, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, ((compresi)) i comuni che hanno adottato
nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle ((aliquote
dell'IMU)) senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto
comma 757((, o in difformita' da esso)), possono approvare entro il
15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite
l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo
fiscale. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero
necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al
primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio
di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di
approvazione del prospetto adottate, secondo le modalita' previste
dall'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1°
marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 169, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.».
- Si riporta il testo del comma 757, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)»:
«757. In ogni caso, anche se non si intenda
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai
commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione
disponibile nel Portale del federalismo fiscale che
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse
del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al
comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che
forma parte integrante della delibera stessa. La delibera
approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli
effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto
di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di
elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
del prospetto delle aliquote.».