Art. 6 
 
  Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU 
 
  1. Limitatamente all'anno 2025, in  deroga  all'articolo  1,  comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i  comuni  che  non  hanno
adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera  di  approvazione  del
prospetto  delle  aliquote  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),
secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 757, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, ((compresi)) i comuni  che  hanno  adottato
nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle ((aliquote
dell'IMU)) senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del  predetto
comma 757((, o in difformita' da esso)), possono approvare  entro  il
15   settembre   2025   le   suddette   delibere,   redatte   tramite
l'applicazione informatica disponibile nel  portale  del  federalismo
fiscale.  Eventuali  variazioni  al  bilancio,  che   si   rendessero
necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine  di  cui  al
primo periodo, sono recepite con successiva variazione  del  bilancio
di previsione 2025-2027. Sono in ogni  caso  valide  le  delibere  di
approvazione del prospetto adottate, secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019,  tra  il  1°
marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 169,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007)»: 
                «169. Gli enti locali  deliberano  le  tariffe  e  le
          aliquote relative ai tributi di loro  competenza  entro  la
          data fissata da norme  statali  per  la  deliberazione  del
          bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se
          approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
          entro il termine innanzi indicato,  hanno  effetto  dal  1º
          gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
          approvazione entro il suddetto termine,  le  tariffe  e  le
          aliquote si intendono prorogate di anno in anno.». 
              - Si riporta il testo del comma 757,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)»: 
                «757.  In  ogni  caso,  anche  se  non   si   intenda
          diversificare le aliquote rispetto  a  quelle  indicate  ai
          commi da 748 a  755,  la  delibera  di  approvazione  delle
          aliquote deve  essere  redatta  accedendo  all'applicazione
          disponibile  nel  Portale  del  federalismo   fiscale   che
          consente, previa selezione delle fattispecie  di  interesse
          del comune tra quelle individuate con il decreto di cui  al
          comma 756, di elaborare il  prospetto  delle  aliquote  che
          forma parte integrante della delibera stessa.  La  delibera
          approvata senza il prospetto non e' idonea a  produrre  gli
          effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto
          di  cui  al  comma  756  sono  stabilite  le  modalita'  di
          elaborazione e di successiva trasmissione  al  Dipartimento
          delle finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          del prospetto delle aliquote.».