((Art. 6 bis
Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria
per lo svolgimento di attivita' sportive
1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui
all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo
svolgimento delle attivita' sportive di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni
individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i
corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con
modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale per
verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma
6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di
cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente
e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito internet
istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e,
nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del
singolo comune, detto ambito puo' essere esteso fino a quello
regionale.
2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai
fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma
759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le
associazioni sportive dilettantistiche e per le societa' sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle
attivita' sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto
registro. In ogni caso, non si da' luogo al rimborso delle somme gia'
versate.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 759, dell'articolo 1,
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo
dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni,
nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali
di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purche' compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la
Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e
reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e
alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti
di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita' non
commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.
200.
g-bis) gli immobili non utilizzabili ne'
disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia
all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli
articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per
la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o
iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo
comunica al comune interessato, secondo modalita'
telematiche stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno
diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere
trasmessa allorche' cessa il diritto all'esenzione.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre
2012, n. 200 recante: «Regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174»:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento si intende per:
a) IMU: l'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23;
b) TUIR: decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte
sui redditi;
c) enti non commerciali: gli enti pubblici e
privati diversi dalle societa' di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera c), del TUIR, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciale;
d) oggetto esclusivo o principale: per oggetto
esclusivo si intende quello determinato in base alla legge,
all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma
di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o
registrata; per oggetto principale si intende l'attivita'
essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo
statuto; in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente stesso
e' determinato in base all'attivita' effettivamente
esercitata nel territorio dello Stato;
e) immobili: tutti i terreni e i fabbricati
posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali;
f) attivita' assistenziali: attivita' riconducibili
a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di
prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana
incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario,
nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della
giustizia;
g) attivita' previdenziali: attivita' strettamente
funzionali e inerenti all'erogazione di prestazioni
previdenziali e assistenziali obbligatorie;
h) attivita' sanitarie: attivita' dirette ad
assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001;
i) attivita' didattiche: attivita' dirette
all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53;
j) attivita' ricettive: attivita' che prevedono
l'accessibilita' limitata ai destinatari propri delle
attivita' istituzionali e la discontinuita' nell'apertura
nonche', relativamente alla ricettivita' sociale, quelle
dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative
anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei
confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari,
escluse in ogni caso le attivita' svolte in strutture
alberghiere e paralberghiere di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
k) attivita' culturali: attivita' rivolte a formare
e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
l) attivita' ricreative: attivita' dirette
all'animazione del tempo libero;
m) attivita' sportive: attivita' rientranti nelle
discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle
relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle
federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di
promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
n) attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222: attivita' dirette
all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari,
alla catechesi, all'educazione cristiana;
o) attivita' istituzionali: le attivita' di cui
alle lettere da f) a n) del presente articolo, volte alla
realizzazione di fini di utilita' sociale;
p) modalita' non commerciali: modalita' di
svolgimento delle attivita' istituzionali prive di scopo di
lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea,
per loro natura non si pongono in concorrenza con altri
operatori del mercato che tale scopo perseguono e
costituiscono espressione dei principi di solidarieta' e
sussidiarieta';
q) utilizzazione mista: l'utilizzo dello stesso
immobile per lo svolgimento di una delle attivita'
individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo n. 504 del 1992, con modalita' non
commerciali, unitamente ad attivita' di cui alla stessa
lettera i) svolte con modalita' commerciali, ovvero ad
attivita' diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del
1992.».
«Art. 4 (Ulteriori requisiti). - 1. Fatti salvi i
requisiti enunciati all'articolo 3, le attivita'
istituzionali di seguito indicate si intendono svolte con
modalita' non commerciali solo ove, in relazione alla loro
natura, presentino gli ulteriori requisiti di cui ai commi
seguenti.
2. Lo svolgimento di attivita' assistenziali e
attivita' sanitarie si ritiene effettuato con modalita' non
commerciali quando le stesse:
a) sono accreditate e contrattualizzate o
convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e
sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la
normativa ivi vigente, in maniera complementare o
integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a
favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto
dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e
assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di
partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la
copertura del servizio universale;
b) se non accreditate e contrattualizzate o
convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali,
sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di
corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non
superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per
analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali
nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto
dell'assenza di relazione con il costo effettivo del
servizio.
3. Lo svolgimento di attivita' didattiche si ritiene
effettuato con modalita' non commerciali se:
a) l'attivita' e' paritaria rispetto a quella
statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la
non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di
accoglienza di alunni portatori di handicap, di
applicazione della contrattazione collettiva al personale
docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli
standard previsti, di pubblicita' del bilancio;
c) l'attivita' e' svolta a titolo gratuito, ovvero
dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e
tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo
del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione
con lo stesso.
4. Lo svolgimento di attivita' ricettive si ritiene
effettuato con modalita' non commerciali se le stesse sono
svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di
corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non
superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per
analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali
nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto
dell'assenza di relazione con il costo effettivo del
servizio.
5. Lo svolgimento di attivita' culturali e attivita'
ricreative si ritiene effettuato con modalita' non
commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito,
ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e,
comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi
previsti per analoghe attivita' svolte con modalita'
concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto
anche conto dell'assenza di relazione con il costo
effettivo del servizio.
6. Lo svolgimento di attivita' sportive si ritiene
effettuato con modalita' non commerciali se le medesime
attivita' sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro
versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non
superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per
analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali
nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto
dell'assenza di relazione con il costo effettivo del
servizio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica). - 1. Le disposizioni della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le
altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa'
sportive dilettantistiche costituite in societa' di
capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge
13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e'
elevato a 250.000 euro. A decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data del 1º gennaio 2017, l'importo e'
elevato a 400.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione
si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo-gestionale di
natura non professionale resi in favore di societa' e
associazioni sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire
10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4.
5.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo
le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le societa'
e associazioni sportive dilettantistiche".
8.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter)
e' sostituita dalla seguente: "i-ter) le erogazioni
liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun
periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore
delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo
altre modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies)
e' abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e
dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m),
del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono
soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive
dilettantistiche".
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la
pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in
rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo
direttamente organizzato.
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i finanziamenti sotto
qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fideiussioni e
altri impegni di firma:
a) relativi alla costruzione, all'ampliamento,
all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di
impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle
relative aree, da parte di societa' o associazioni sportive
nonche' di ogni altro soggetto pubblico o privato che
persegua, anche indirettamente, finalita' sportive
b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati
per le attivita' finalizzate alla promozione,
all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi
internazionali.
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorita'
di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato
olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che puo' prestare
garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere
destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o
indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo
gratuito dall'istituto per il credito sportivo in gestione
separata.
15.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita
dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all' articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17.
18.
18-bis.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al
comma 18, possono provvedere all'integrazione della
denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea
dei soci.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 recante: «Attuazione
dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
semplificazione di adempimenti relativi agli organismi
sportivi»:
«Art. 4 (Istituzione del Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche). - 1. Presso il
Dipartimento per lo sport e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro
nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di
seguito indicato come «Registro».
2. Il Registro e' interamente gestito con modalita'
telematiche. Il trattamento dei relativi dati e' consentito
alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta
per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. E'
altresi' consentito l'accesso al registro alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano.».