((Art. 6 bis 
 
Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale  propria
              per lo svolgimento di attivita' sportive 
 
  1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale  propria  di  cui
all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre  2019,
n.  160,  per  l'applicazione  delle   disposizioni   riferite   allo
svolgimento delle attivita' sportive di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera  m),  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 19 novembre  2012,  n.  200,  i  comuni
individuano,   sentite   le   rappresentanze   sportive   locali,   i
corrispettivi  medi  previsti  per  analoghe  attivita'  svolte   con
modalita'  concorrenziali  nello  stesso  ambito   territoriale   per
verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4,  comma
6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi  di
cui al primo periodo del presente comma sono individuati  annualmente
e sono  pubblicati  da  ciascun  comune  nel  proprio  sito  internet
istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale  e,
nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del
singolo comune,  detto  ambito  puo'  essere  esteso  fino  a  quello
regionale. 
  2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del  comma  1,  ai
fini dell'applicazione dell'esenzione di cui  all'articolo  1,  comma
759, lettera g), della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  per  le
associazioni sportive dilettantistiche e  per  le  societa'  sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, rileva  la  sola  iscrizione  nel  registro  nazionale  delle
attivita' sportive di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione  nel  predetto
registro. In ogni caso, non si da' luogo al rimborso delle somme gia'
versate.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 759,  dell'articolo  1,
          della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
                «759.  Sono  esenti  dall'imposta,  per  il   periodo
          dell'anno  durante  il  quale  sussistono   le   condizioni
          prescritte: 
                  a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai  comuni,
          nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio  territorio,
          dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
          consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio  sanitario
          nazionale,    destinati    esclusivamente    ai     compiti
          istituzionali; 
                  b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
          categorie catastali da E/1 a E/9; 
                  c) i fabbricati con destinazione ad  usi  culturali
          di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 
                  d)   i    fabbricati    destinati    esclusivamente
          all'esercizio  del  culto,  purche'  compatibile   con   le
          disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
          loro pertinenze; 
                  e) i fabbricati  di  proprieta'  della  Santa  Sede
          indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la
          Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11  febbraio  1929  e
          reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; 
                  f) i fabbricati appartenenti agli  Stati  esteri  e
          alle organizzazioni internazionali per i quali e'  prevista
          l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei  fabbricati
          in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
                  g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti
          di cui alla lettera i) del  comma  1  dell'articolo  7  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e  destinati
          esclusivamente   allo   svolgimento   con   modalita'   non
          commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
          i);  si  applicano,  altresi',  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
          1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.
          200. 
                  g-bis)   gli   immobili   non   utilizzabili    ne'
          disponibili, per i  quali  sia  stata  presentata  denuncia
          all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli
          articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o  per
          la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia  o
          iniziata azione giudiziaria  penale.  Il  soggetto  passivo
          comunica   al   comune   interessato,   secondo   modalita'
          telematiche   stabilite   con    decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  il  possesso  dei  requisiti  che  danno
          diritto all'esenzione. Analoga  comunicazione  deve  essere
          trasmessa allorche' cessa il diritto all'esenzione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  19  novembre
          2012, n. 200 recante: «Regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del
          decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174»: 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento si intende per: 
                  a)  IMU:  l'imposta  municipale  propria,  di   cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23; 
                  b) TUIR: decreto del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte
          sui redditi; 
                  c)  enti  non  commerciali:  gli  enti  pubblici  e
          privati diversi dalle  societa'  di  cui  all'articolo  73,
          comma 1, lettera c), del TUIR, che non  hanno  per  oggetto
          esclusivo   o   principale   l'esercizio    di    attivita'
          commerciale; 
                  d) oggetto  esclusivo  o  principale:  per  oggetto
          esclusivo si intende quello determinato in base alla legge,
          all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in  forma
          di atto pubblico  o  di  scrittura  privata  autenticata  o
          registrata; per oggetto principale si  intende  l'attivita'
          essenziale per realizzare direttamente  gli  scopi  primari
          indicati  dalla  legge,  dall'atto  costitutivo   o   dallo
          statuto; in mancanza dell'atto costitutivo o dello  statuto
          nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente stesso
          e'  determinato  in   base   all'attivita'   effettivamente
          esercitata nel territorio dello Stato; 
                  e)  immobili:  tutti  i  terreni  e  i   fabbricati
          posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali; 
                  f) attivita' assistenziali: attivita' riconducibili
          a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31
          marzo  1998,  n.  112,  relative  alla  predisposizione  ed
          erogazione di  servizi,  gratuiti  ed  a  pagamento,  o  di
          prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare  le
          situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana
          incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto  quelle
          assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario,
          nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione  della
          giustizia; 
                  g) attivita' previdenziali: attivita'  strettamente
          funzionali  e  inerenti   all'erogazione   di   prestazioni
          previdenziali e assistenziali obbligatorie; 
                  h)  attivita'  sanitarie:  attivita'   dirette   ad
          assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti  dal
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
          novembre 2001; 
                  i)   attivita'   didattiche:   attivita'    dirette
          all'istruzione e alla formazione ai sensi  della  legge  28
          marzo 2003, n. 53; 
                  j) attivita'  ricettive:  attivita'  che  prevedono
          l'accessibilita'  limitata  ai  destinatari  propri   delle
          attivita' istituzionali e la  discontinuita'  nell'apertura
          nonche', relativamente alla  ricettivita'  sociale,  quelle
          dirette a garantire l'esigenza  di  sistemazioni  abitative
          anche temporanee per bisogni speciali,  ovvero  svolte  nei
          confronti di persone svantaggiate in ragione di  condizioni
          fisiche,  psichiche,  economiche,  sociali   o   familiari,
          escluse in ogni  caso  le  attivita'  svolte  in  strutture
          alberghiere e paralberghiere  di  cui  all'articolo  9  del
          decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; 
                  k) attivita' culturali: attivita' rivolte a formare
          e diffondere espressioni della cultura e dell'arte; 
                  l)   attivita'   ricreative:   attivita'    dirette
          all'animazione del tempo libero; 
                  m) attivita' sportive: attivita'  rientranti  nelle
          discipline riconosciute  dal  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e  dalle
          relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate  alle
          federazioni sportive nazionali o  agli  enti  nazionali  di
          promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo  90
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
                  n) attivita' di cui all'articolo  16,  lettera  a),
          della legge 20  maggio  1985,  n.  222:  attivita'  dirette
          all'esercizio del culto  e  alla  cura  delle  anime,  alla
          formazione del clero e dei religiosi, a  scopi  missionari,
          alla catechesi, all'educazione cristiana; 
                  o) attivita' istituzionali:  le  attivita'  di  cui
          alle lettere da f) a n) del presente articolo,  volte  alla
          realizzazione di fini di utilita' sociale; 
                  p)  modalita'   non   commerciali:   modalita'   di
          svolgimento delle attivita' istituzionali prive di scopo di
          lucro che, conformemente al  diritto  dell'Unione  Europea,
          per loro natura non si pongono  in  concorrenza  con  altri
          operatori  del  mercato  che  tale   scopo   perseguono   e
          costituiscono espressione dei principi  di  solidarieta'  e
          sussidiarieta'; 
                  q) utilizzazione  mista:  l'utilizzo  dello  stesso
          immobile  per  lo  svolgimento  di  una   delle   attivita'
          individuate dall'articolo  7,  comma  1,  lettera  i),  del
          decreto legislativo n. 504  del  1992,  con  modalita'  non
          commerciali, unitamente ad attivita'  di  cui  alla  stessa
          lettera i) svolte  con  modalita'  commerciali,  ovvero  ad
          attivita' diverse da quelle di cui al medesimo articolo  7,
          comma 1, lettera i), del decreto  legislativo  n.  504  del
          1992.». 
                «Art. 4 (Ulteriori requisiti). -  1.  Fatti  salvi  i
          requisiti   enunciati   all'articolo   3,   le    attivita'
          istituzionali di seguito indicate si intendono  svolte  con
          modalita' non commerciali solo ove, in relazione alla  loro
          natura, presentino gli ulteriori requisiti di cui ai  commi
          seguenti. 
                2.  Lo  svolgimento  di  attivita'  assistenziali   e
          attivita' sanitarie si ritiene effettuato con modalita' non
          commerciali quando le stesse: 
                  a)   sono   accreditate   e   contrattualizzate   o
          convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali  e
          sono svolte, in ciascun ambito territoriale  e  secondo  la
          normativa  ivi  vigente,   in   maniera   complementare   o
          integrativa rispetto al servizio  pubblico,  e  prestano  a
          favore dell'utenza, alle condizioni  previste  dal  diritto
          dell'Unione  europea  e  nazionale,  servizi   sanitari   e
          assistenziali  gratuiti,   salvo   eventuali   importi   di
          partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per  la
          copertura del servizio universale; 
                  b)  se  non  accreditate  e   contrattualizzate   o
          convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli  enti  locali,
          sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro  versamento  di
          corrispettivi  di  importo  simbolico  e,   comunque,   non
          superiore alla meta' dei corrispettivi  medi  previsti  per
          analoghe  attivita'  svolte  con  modalita'  concorrenziali
          nello  stesso  ambito  territoriale,  tenuto  anche   conto
          dell'assenza  di  relazione  con  il  costo  effettivo  del
          servizio. 
                3. Lo svolgimento di attivita' didattiche si  ritiene
          effettuato con modalita' non commerciali se: 
                  a)  l'attivita'  e'  paritaria  rispetto  a  quella
          statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la
          non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; 
                  b)  sono  comunque  osservati   gli   obblighi   di
          accoglienza   di   alunni   portatori   di   handicap,   di
          applicazione della contrattazione collettiva  al  personale
          docente e non docente, di adeguatezza delle strutture  agli
          standard previsti, di pubblicita' del bilancio; 
                  c) l'attivita' e' svolta a titolo gratuito,  ovvero
          dietro versamento di corrispettivi di importo  simbolico  e
          tali da coprire solamente una frazione del costo  effettivo
          del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di  relazione
          con lo stesso. 
                4. Lo svolgimento di attivita' ricettive  si  ritiene
          effettuato con modalita' non commerciali se le stesse  sono
          svolte  a  titolo  gratuito  ovvero  dietro  versamento  di
          corrispettivi  di  importo  simbolico  e,   comunque,   non
          superiore alla meta' dei corrispettivi  medi  previsti  per
          analoghe  attivita'  svolte  con  modalita'  concorrenziali
          nello  stesso  ambito  territoriale,  tenuto  anche   conto
          dell'assenza  di  relazione  con  il  costo  effettivo  del
          servizio. 
                5. Lo svolgimento di attivita' culturali e  attivita'
          ricreative  si  ritiene  effettuato   con   modalita'   non
          commerciali se le stesse sono  svolte  a  titolo  gratuito,
          ovvero dietro versamento di un corrispettivo  simbolico  e,
          comunque, non superiore alla meta' dei  corrispettivi  medi
          previsti  per  analoghe  attivita'  svolte  con   modalita'
          concorrenziali nello  stesso  ambito  territoriale,  tenuto
          anche  conto  dell'assenza  di  relazione  con   il   costo
          effettivo del servizio. 
                6. Lo svolgimento di attivita'  sportive  si  ritiene
          effettuato con modalita' non  commerciali  se  le  medesime
          attivita' sono svolte  a  titolo  gratuito,  ovvero  dietro
          versamento di un corrispettivo simbolico e,  comunque,  non
          superiore alla meta' dei corrispettivi  medi  previsti  per
          analoghe  attivita'  svolte  con  modalita'  concorrenziali
          nello  stesso  ambito  territoriale,  tenuto  anche   conto
          dell'assenza  di  relazione  con  il  costo  effettivo  del
          servizio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 90 della  legge  27
          dicembre  2002,  n.  289  recante:  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2003)»: 
                «Art.  90  (Disposizioni  per  l'attivita'   sportiva
          dilettantistica). -  1.  Le  disposizioni  della  legge  16
          dicembre 1991, n. 398, e  successive  modificazioni,  e  le
          altre disposizioni tributarie riguardanti  le  associazioni
          sportive dilettantistiche si applicano anche alle  societa'
          sportive  dilettantistiche  costituite   in   societa'   di
          capitali senza fine di lucro. 
                2. A decorrere dal periodo di imposta in  corso  alla
          data di entrata in vigore della presente  legge,  l'importo
          fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge  16  dicembre
          1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della  legge
          13 maggio 1999, n.  133,  e  successive  modificazioni,  e'
          elevato a 250.000 euro. A decorrere dal periodo di  imposta
          in corso alla  data  del  1º  gennaio  2017,  l'importo  e'
          elevato a 400.000 euro. 
                3. Al testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                  a)  all'articolo  81,  comma  1,  lettera  m),   e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale  disposizione
          si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e
          continuativa  di  carattere  amministrativo-gestionale   di
          natura non professionale  resi  in  favore  di  societa'  e
          associazioni sportive dilettantistiche."; 
                  b) all'articolo 83, comma 2,  le  parole:  "a  lire
          10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro". 
                4. 
                5. 
                6. Al n. 27-bis della tabella di cui  all'allegato  B
          annesso al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
          sportiva riconosciuti dal CONI". 
                7. All'articolo 13-bis,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  dopo
          le  parole:  "organizzazioni  non  lucrative  di   utilita'
          sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le  societa'
          e associazioni sportive dilettantistiche". 
                8. 
                9. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera  i-ter)
          e'  sostituita  dalla  seguente:  "i-ter)   le   erogazioni
          liberali in denaro per un importo  complessivo  in  ciascun
          periodo d'imposta non superiore a  1.500  euro,  in  favore
          delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,  a
          condizione  che  il  versamento  di  tali  erogazioni   sia
          eseguito tramite banca o  ufficio  postale  ovvero  secondo
          altre  modalita'  stabilite  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400"; 
                  b) all'articolo 65, comma 2, la  lettera  c-octies)
          e' abrogata. 
                10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446, le parole:  "delle  indennita'  e
          dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1,  lettera  m),
          del citato testo unico  delle  imposte  sui  redditi"  sono
          soppresse. 
                11. All'articolo 111-bis, comma 4,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  sono  aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive
          dilettantistiche". 
                11-bis.  Per  i  soggetti  di  cui  al  comma  1   la
          pubblicita', in qualunque modo  realizzata  negli  impianti
          utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
          capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
          fini dell'applicazione delle disposizioni del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  in
          rapporto di  occasionalita'  rispetto  all'evento  sportivo
          direttamente organizzato. 
                12. Presso l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il Fondo di garanzia per  i  finanziamenti  sotto
          qualsiasi forma,  ivi  compresi  garanzie,  fideiussioni  e
          altri impegni di firma: 
                  a)  relativi  alla  costruzione,   all'ampliamento,
          all'attrezzatura,  al  miglioramento  o   all'acquisto   di
          impianti  sportivi,  ivi  compresa   l'acquisizione   delle
          relative aree, da parte di societa' o associazioni sportive
          nonche' di ogni  altro  soggetto  pubblico  o  privato  che
          persegua, anche indirettamente, finalita' sportive 
                  b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati
          per   le    attivita'    finalizzate    alla    promozione,
          all'aggiudicazione e all'organizzazione  di  grandi  eventi
          internazionali. 
                13. Il Fondo e' gestito in base a  criteri  approvati
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorita'
          di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta
          dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il  Comitato
          olimpico nazionale italiano. Al Fondo,  che  puo'  prestare
          garanzia con la sua dotazione finanziaria,  possono  essere
          destinati  i  nuovi  apporti   conferiti   direttamente   o
          indirettamente dallo Stato o da enti pubblici. 
                14. Il Fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo
          gratuito dall'istituto per il credito sportivo in  gestione
          separata. 
                15. 
                16. La dotazione finanziaria del Fondo e'  costituita
          dall'importo annuale acquisito dal fondo  speciale  di  cui
          all' articolo 5 della legge 24 dicembre 1957,  n.  1295,  e
          successive modificazioni, dei premi  riservati  al  CONI  a
          norma dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  14  aprile
          1948, n. 496, colpiti da decadenza. 
                17. 
                18. 
                18-bis. 
                18-ter.  Le  societa'  e  le  associazioni   sportive
          dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono in possesso dei requisiti  di  cui  al
          comma  18,  possono   provvedere   all'integrazione   della
          denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
          della determinazione assunta in tale  senso  dall'assemblea
          dei soci. 
                19. 
                20. 
                21. 
                22. 
                23. 
                24. 
                25. 
                26.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2021, n.  39  recante:  «Attuazione
          dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          semplificazione  di  adempimenti  relativi  agli  organismi
          sportivi»: 
                «Art. 4 (Istituzione  del  Registro  nazionale  delle
          attivita'  sportive  dilettantistiche).  -  1.  Presso   il
          Dipartimento per lo  sport  e'  istituito,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,  il  Registro
          nazionale delle  attivita'  sportive  dilettantistiche,  di
          seguito indicato come «Registro». 
                2. Il Registro e' interamente gestito  con  modalita'
          telematiche. Il trattamento dei relativi dati e' consentito
          alle pubbliche amministrazioni che  ne  facciano  richiesta
          per  lo  svolgimento  dei  propri  fini  istituzionali.  E'
          altresi' consentito l'accesso al registro  alle  Regioni  e
          alle Province autonome di Trento e Bolzano.».