Art. 7 
 
   Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel 
 
  1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29  maggio  2023,  n.
57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-bis, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Il programma ha una durata di sei  anni  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione del decreto di cui al comma 2-ter. Il biodiesel di  cui
al presente comma soddisfa, ai  fini  dell'applicazione  al  medesimo
prodotto delle agevolazioni previste  per  il  gasolio  dal  predetto
testo unico ((di cui al decreto legislativo n.  504  del  1995)),  le
condizioni stabilite dall'articolo 44, paragrafo 5, del ((regolamento
(UE) n. 651/2014)) della Commissione, del 17 giugno 2014.»; 
    b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
      «2-bis.1. Le disposizioni di cui al comma  2-bis  si  applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  dal  regolamento
(UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno  2014,  e  in
particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo  regolamento.
Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede  il  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.». 
    c) al comma 2-ter, dopo le parole: «sono stabilite  le  modalita'
di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis»,  ((sono
aggiunte)) le seguenti: «e di fornitura all'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli  delle  risultanze  delle  verifiche  sul  rispetto  dei
criteri di sostenibilita'». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3-quinquies  del
          decreto-legge  29  maggio  2023,  n.  57  recante:  «Misure
          urgenti  per  il  settore  energetico»,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  26  luglio  2023,  n.  9,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3-quinquies (Misure urgenti per incrementare la
          produzione  di  biometano  nonche'  l'impiego  di  prodotti
          energetici alternativi). - 1. 
                2. Il trattamento specifico sul  gasolio  commerciale
          di  cui  all'articolo  24-ter   del   testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, nonche' le altre agevolazioni previste per il
          gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si
          applicano, nel rispetto delle norme  prescritte,  anche  ai
          gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento
          utilizzati, tal quali, nell'uso  previsto  in  sostituzione
          del gasolio. 
                2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa  previste
          per  il  gasolio  dal  testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,   si
          applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi
          dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del  Consiglio,
          del 27 ottobre 2003,  anche  al  biodiesel  utilizzato  tal
          quale, negli usi  ammessi  dalla  disciplina  specifica  di
          settore. Il programma ha una durata di sei anni  decorrenti
          dalla data di pubblicazione del decreto  di  cui  al  comma
          2-ter. Il biodiesel di cui al presente comma  soddisfa,  ai
          fini   dell'applicazione   al   medesimo   prodotto   delle
          agevolazioni previste per il  gasolio  dal  predetto  testo
          unico di cui al decreto legislativo n.  504  del  1995,  le
          condizioni stabilite dall'articolo  44,  paragrafo  5,  del
          regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
          giugno 2014. 
                2-bis.1. Le disposizioni di cui  al  comma  2-bis  si
          applicano  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni
          previsti   dal   regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
          Commissione,  del  17  giugno  2014,   e   in   particolare
          dall'articolo 44, paragrafo 5,  del  medesimo  regolamento.
          Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato  provvede  il
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
                2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della
          sicurezza energetica, da adottare entro centottanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono stabilite le modalita'  di  applicazione
          delle agevolazioni previste dal comma 2-bis e di  fornitura
          all'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  delle  risultanze
          delle   verifiche   sul    rispetto    dei    criteri    di
          sostenibilita'.».