Art. 7
Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel
1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n.
57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Il programma ha una durata di sei anni decorrenti dalla data di
pubblicazione del decreto di cui al comma 2-ter. Il biodiesel di cui
al presente comma soddisfa, ai fini dell'applicazione al medesimo
prodotto delle agevolazioni previste per il gasolio dal predetto
testo unico ((di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995)), le
condizioni stabilite dall'articolo 44, paragrafo 5, del ((regolamento
(UE) n. 651/2014)) della Commissione, del 17 giugno 2014.»;
b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in
particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
c) al comma 2-ter, dopo le parole: «sono stabilite le modalita'
di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis», ((sono
aggiunte)) le seguenti: «e di fornitura all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei
criteri di sostenibilita'».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3-quinquies del
decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 recante: «Misure
urgenti per il settore energetico», convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 9, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3-quinquies (Misure urgenti per incrementare la
produzione di biometano nonche' l'impiego di prodotti
energetici alternativi). - 1.
2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale
di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, nonche' le altre agevolazioni previste per il
gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si
applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai
gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento
utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione
del gasolio.
2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste
per il gasolio dal testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si
applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi
dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio,
del 27 ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal
quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di
settore. Il programma ha una durata di sei anni decorrenti
dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma
2-ter. Il biodiesel di cui al presente comma soddisfa, ai
fini dell'applicazione al medesimo prodotto delle
agevolazioni previste per il gasolio dal predetto testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, le
condizioni stabilite dall'articolo 44, paragrafo 5, del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.
2-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare
dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di applicazione
delle agevolazioni previste dal comma 2-bis e di fornitura
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze
delle verifiche sul rispetto dei criteri di
sostenibilita'.».