Art. 8 
 
       Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore 
 
  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 101, comma 10, le parole: «di cui  agli  articoli
77, 79, comma 2-bis, 80 e 86» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 77»; 
    b) all'articolo 104,  comma  2,  le  parole:  «all'autorizzazione
della Commissione europea di  cui  all'articolo  101,  comma  10,  e,
comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita'
del predetto Registro» sono sostituite dalle seguenti: «a  quello  in
corso al 31 dicembre 2025». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  101  e  104  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante:  «Codice
          del Terzo  settore,  a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,
          lettera b), della  legge  6  giugno  2016,  n.  106»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 101 (Norme transitorie e di attuazione).  -  1.
          Ogni  riferimento  nel  presente   decreto   al   Consiglio
          nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data  di
          adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi
          dell'articolo 59, comma 3. Ogni  riferimento  nel  presente
          decreto al  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore
          diviene  efficace   dalla   sua   operativita'   ai   sensi
          dell'articolo 53, comma 2. 
                2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale
          del  Terzo  settore,  continuano  ad  applicarsi  le  norme
          previgenti  ai   fini   e   per   gli   effetti   derivanti
          dall'iscrizione   degli   enti    nei    Registri    Onlus,
          Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di  promozione
          sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili  del
          presente decreto  entro  il  31  dicembre  2023.  Entro  il
          medesimo termine, esse possono modificare i propri  statuti
          con  le  modalita'  e  le  maggioranze  previste   per   le
          deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli
          alle  nuove  disposizioni  inderogabili  o  di   introdurre
          clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni
          derogabili mediante specifica clausola statutaria. 
                3. Il requisito  dell'iscrizione  al  Registro  unico
          nazionale del Terzo settore previsto dal presente  decreto,
          nelle  more  dell'istituzione  del  Registro  medesimo,  si
          intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli
          enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno
          dei  registri  attualmente  previsti  dalle  normative   di
          settore. 
                4. Le reti associative,  ove  necessario,  integrano,
          entro diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il proprio statuto secondo le  previsioni
          di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena
          l'automatica cancellazione dal relativo registro. 
                5. I comitati di  gestione  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2, del decreto del  Ministro  del  tesoro  8  ottobre
          1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  241  del  15
          ottobre 1997, sono sciolti dalla data di  costituzione  dei
          relativi OTC, e il  loro  patrimonio  residuo  e'  devoluto
          entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito
          del  quale  conserva   la   sua   precedente   destinazione
          territoriale.    I    loro    presidenti    ne    diventano
          automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere
          versate  dalle  FOB,  conservando  la   loro   destinazione
          territoriale, tutte le  risorse  maturate,  ma  non  ancora
          versate, in favore dei fondi speciali di  cui  all'articolo
          15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 
                6. In sede di prima applicazione del presente decreto
          e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come  CSV  gli
          enti gia' istituiti come  CSV  in  forza  del  decreto  del
          Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a  tale
          data, tali enti, o eventualmente  l'ente  risultante  dalla
          loro  fusione  o  aggregazione,  sono  valutati   ai   fini
          dell'accreditamento in base alle disposizioni del  presente
          decreto. Nel  caso  di  valutazione  negativa,  si  procede
          all'accreditamento di  altri  enti  secondo  le  norme  del
          presente decreto. All'ente gia' istituito CSV in forza  del
          decreto del Ministro del tesoro 8  ottobre  1997,  che  non
          risulti accreditato sulla base  delle  norme  del  presente
          decreto,  si  applica,  per  quanto  attiene  agli  effetti
          finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5. 
                7. Il  divieto  di  cui  all'articolo  61,  comma  1,
          lettera j), non si applica alle cariche sociali  in  essere
          al momento dell'entrata in vigore del  presente  decreto  e
          fino alla naturale scadenza  del  relativo  mandato,  cosi'
          come determinato dallo statuto al momento del conferimento. 
                8. La perdita della qualifica  di  ONLUS,  a  seguito
          dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del
          Terzo settore, anche in qualita' di  impresa  sociale,  non
          integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per
          gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma  1,
          lettera f), del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.
          460, e articolo 4, comma 7, lettera  b),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633.  La
          disposizione di cui al primo periodo si  applica  anche  in
          caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust
          dotati di tale qualifica nonche' alle ONLUS  che,  a  causa
          della direzione e del  coordinamento  o  del  controllo  da
          parte dei soggetti di cui  all'articolo  4,  comma  2,  non
          possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore  ai
          sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti
          delle   ONLUS   medesime   prevedano    espressamente    lo
          svolgimento, con modalita' non commerciali, di attivita' di
          interesse generale di cui all'articolo 5,  senza  finalita'
          di lucro, e che i beni  siano  destinati  stabilmente  allo
          svolgimento  delle   suddette   attivita'.   In   caso   di
          scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione  o
          modifica   delle   clausole   statutarie   riguardanti   lo
          svolgimento di attivita' di interesse  generale,  l'assenza
          della finalita' di lucro  e  la  stabile  destinazione  dei
          beni, le ONLUS di cui al precedente  periodo  devolvono  il
          patrimonio ad altro ente con finalita' analoghe, sentito il
          Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  ai  sensi
          dell'articolo 148, comma 8, del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  Per   gli   enti
          associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale  del
          Terzo settore, anche in qualita' di  impresa  sociale,  non
          integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente,  ai  sensi  e
          per  gli  effetti  di   quanto   previsto   dal   comma   8
          dell'articolo  148  del  testo  unico  delle  imposte   sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che  precedono
          rilevano  anche  qualora  l'iscrizione  al  Registro  unico
          nazionale    del    Terzo     settore     avvenga     prima
          dell'autorizzazione della Commissione  europea  di  cui  al
          comma 10. 
                9. Tenuto conto di quanto previsto  dall'articolo  1,
          comma 7, della legge 6 giugno 2016,  n.  106,  a  far  data
          dall'entrata in vigore  delle  disposizioni  contenute  nel
          presente decreto  e'  svolto  uno  specifico  monitoraggio,
          coordinato dalla Cabina di regia di  cui  all'articolo  97,
          con l'obiettivo  di  raccogliere  e  valutare  le  evidenze
          attuative che emergeranno nel periodo transitorio  ai  fini
          della  introduzione  delle   disposizioni   integrative   e
          correttive dei decreti attuativi. 
                10.   L'efficacia   delle   disposizioni    di    cui
          all'articolo 77 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
          paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea,  all'autorizzazione  della  Commissione   europea,
          richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali. 
                11. Al fine di aumentare il numero dei  volontari  da
          avviare al servizio civile  universale,  la  dotazione  del
          Fondo nazionale per il servizio civile di cui  all'articolo
          19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di 82
          milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2  milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020  e
          di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. 
                12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma
          2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma
          3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma
          1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma  4,  77  comma  15,  78
          comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2,  e  96  comma  1  ove  non
          diversamente  disposto,  sono   emanati   entro   un   anno
          dall'entrata in vigore del presente decreto.». 
                «Art. 104 (Entrata in vigore). - 1.  Le  disposizioni
          di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma  2,  85
          comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f)  e  g)
          si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo  di
          imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017  e
          fino al  periodo  d'imposta  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato  al
          comma 2, alle  Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale di cui all'articolo 10, del decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460  iscritte  negli  appositi  registri,
          alle organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri
          di  cui  alla  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e   alle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e
          Bolzano previsti dall'articolo 7  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al  primo  periodo
          si applicano, a decorrere  dall'operativita'  del  Registro
          unico nazionale del Terzo  settore,  agli  enti  del  Terzo
          settore iscritti nel medesimo Registro. 
                2.  Le  disposizioni  del  titolo  X,  salvo   quanto
          previsto dal comma 1, si applicano agli enti  iscritti  nel
          Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere  dal
          periodo di imposta successivo  a  quello  in  corso  al  31
          dicembre 2025. 
                3. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. 
                Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».