Art. 8
Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 101, comma 10, le parole: «di cui agli articoli
77, 79, comma 2-bis, 80 e 86» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 77»;
b) all'articolo 104, comma 2, le parole: «all'autorizzazione
della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e,
comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita'
del predetto Registro» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in
corso al 31 dicembre 2025».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 101 e 104 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante: «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 101 (Norme transitorie e di attuazione). - 1.
Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio
nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di
adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi
dell'articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente
decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore
diviene efficace dalla sua operativita' ai sensi
dell'articolo 53, comma 2.
2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale
del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione
sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del
presente decreto entro il 31 dicembre 2023. Entro il
medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti
con le modalita' e le maggioranze previste per le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli
alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre
clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni
derogabili mediante specifica clausola statutaria.
3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto,
nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si
intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli
enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno
dei registri attualmente previsti dalle normative di
settore.
4. Le reti associative, ove necessario, integrano,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni
di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena
l'automatica cancellazione dal relativo registro.
5. I comitati di gestione di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15
ottobre 1997, sono sciolti dalla data di costituzione dei
relativi OTC, e il loro patrimonio residuo e' devoluto
entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito
del quale conserva la sua precedente destinazione
territoriale. I loro presidenti ne diventano
automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere
versate dalle FOB, conservando la loro destinazione
territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora
versate, in favore dei fondi speciali di cui all'articolo
15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
6. In sede di prima applicazione del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli
enti gia' istituiti come CSV in forza del decreto del
Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale
data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla
loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini
dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente
decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede
all'accreditamento di altri enti secondo le norme del
presente decreto. All'ente gia' istituito CSV in forza del
decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, che non
risulti accreditato sulla base delle norme del presente
decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti
finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5.
7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1,
lettera j), non si applica alle cariche sociali in essere
al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e
fino alla naturale scadenza del relativo mandato, cosi'
come determinato dallo statuto al momento del conferimento.
8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito
dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del
Terzo settore, anche in qualita' di impresa sociale, non
integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche in
caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust
dotati di tale qualifica nonche' alle ONLUS che, a causa
della direzione e del coordinamento o del controllo da
parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non
possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai
sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti
delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo
svolgimento, con modalita' non commerciali, di attivita' di
interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalita'
di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo
svolgimento delle suddette attivita'. In caso di
scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o
modifica delle clausole statutarie riguardanti lo
svolgimento di attivita' di interesse generale, l'assenza
della finalita' di lucro e la stabile destinazione dei
beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il
patrimonio ad altro ente con finalita' analoghe, sentito il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli enti
associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, anche in qualita' di impresa sociale, non
integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e
per gli effetti di quanto previsto dal comma 8
dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che precedono
rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo settore avvenga prima
dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al
comma 10.
9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data
dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto e' svolto uno specifico monitoraggio,
coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97,
con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze
attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini
della introduzione delle disposizioni integrative e
correttive dei decreti attuativi.
10. L'efficacia delle disposizioni di cui
all'articolo 77 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, all'autorizzazione della Commissione europea,
richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da
avviare al servizio civile universale, la dotazione del
Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo
19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di 82
milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2 milioni di euro
per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma
2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma
3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma
1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78
comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non
diversamente disposto, sono emanati entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto.».
«Art. 104 (Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni
di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85
comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)
si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e
fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al
comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri,
alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo
si applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro
unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo
settore iscritti nel medesimo Registro.
2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto
previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel
Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2025.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».