Art. 9
Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del
trasporto ((e della movimentazione di merci)) e dei servizi di
logistica
1. All'articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:
«caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi
di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di
proprieta' di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque
forma» ((e le parole: «ne' alle agenzie per il lavoro di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»))
sono soppresse.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 58 e' sostituito dal seguente:
«58. L'efficacia della disposizione di cui alla lettera
a-quinquies) ((del sesto comma dell'articolo 17)) del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e' subordinata al
rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea,
dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo
395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006.».
b) al comma 59, ((al primo periodo, le parole: «, come sostituita
dal comma 57 del presente articolo,» sono soppresse e,)) dopo il
primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La medesima opzione puo'
essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali
subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al
quarto periodo e resta ferma la responsabilita' solidale dei
subappaltatori per l'imposta dovuta.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto», come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Debitore d'imposta). - L'imposta e' dovuta
dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni
effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art.
19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i
soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di
prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo
stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il
cessionario o committente adempie gli obblighi di
fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli
articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427.
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti
dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di
soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od
esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti
direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo
35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
territorio dello Stato nominato nelle forme previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante
fiscale risponde in solido con il rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La
nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro
contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di
operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai
trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione
degli obblighi relativi alla fatturazione di cui
all'articolo 21. Il rappresentante fiscale deve essere in
possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di
una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono
essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente
incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i criteri al ricorrere dei quali il
rappresentante fiscale puo' assumere tale ruolo solo previo
rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al
numero di soggetti rappresentati.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o
ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili
di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11),
nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di
prodotti semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma
1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o
superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta e'
tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel
territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente
senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con
l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale
indicazione della norma di cui al presente comma, deve
essere integrata dal cessionario con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere
annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il
mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma
comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'articolo 25.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche:
a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di
cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle
prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale
a cui venga affidata dal committente la totalita' dei
lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente
abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di
demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative ad edifici;
a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle
imprese consorziate nei confronti del consorzio di
appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del
comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, si e' reso aggiudicatario di una commessa
nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto
consorzio e' tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma
1 dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia
della disposizione di cui al periodo precedente e'
subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive
modificazioni;
a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse
da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater),
effettuate tramite contratti di appalto, subappalto,
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali
comunque denominati, rese nei confronti di imprese che
svolgono attivita' di trasporto e movimentazione di merci e
prestazione di servizi di logistica. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle operazioni
effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di
altri enti e societa' di cui all'articolo 17-ter del
presente decreto;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per
il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e
laptop, nonche' alle cessioni di dispositivi a circuito
integrato, quali microprocessori e unita' centrali di
elaborazione, effettuate prima della loro installazione in
prodotti destinati al consumatore finale;
d) ;
d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di
gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai
sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE,
e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono
essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata
direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e
all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia
elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi
dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
d-quinquies);
Le disposizioni del quinto comma si applicano alle
ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia
e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli
199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, nonche' in base alla misura speciale
del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo
199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con
decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli
precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di
una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395
della citata direttiva 2006/112/CE.
Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b),
c), d-bis), d-ter) e d-quater), del presente articolo si
applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre
2026.
Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo
utile, su richiesta dell'amministrazione competente, gli
elementi utili ai fini della predisposizione delle
richieste delle misure speciali di deroga di cui
all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in
applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui
all'articolo 199-ter della stessa direttiva, nonche' ai
fini degli adempimenti informativi da rendere
obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee
ai sensi dell'articolo 199-bis della direttiva
2006/112/CE..».
- Si riporta il testo dei commi 58 e 59, dell'articolo
1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, come
modificato dalla presente legge:
«58. L'efficacia della disposizione di cui alla
lettera a-quinquies) del sesto comma dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di
deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
59. In attesa della piena operativita' delle
disposizioni di cui alla lettera a-quinquies) del sesto
comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per le prestazioni di
servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che
svolgono attivita' di trasporto e movimentazione di merci e
prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il
committente possono optare affinche' il pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia
effettuato dal committente in nome e per conto del
prestatore, che e' solidalmente responsabile dell'imposta
dovuta. La medesima opzione puo' essere esercitata nei
rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori.
In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto
periodo e resta ferma la responsabilita' solidale dei
subappaltatori per l'imposta dovuta. Nel caso di cui al
primo periodo, la fattura e' emessa ai sensi dell'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972 dal prestatore e l'imposta e' versata dal committente
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza possibilita' di compensazione, entro il
termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto
legislativo, riferito al mese successivo alla data di
emissione della fattura da parte del prestatore.».