Art. 9 
 
Modifiche  in  materia  di  inversione  contabile  nei  settori   del
  trasporto ((e della movimentazione di  merci))  e  dei  servizi  di
  logistica 
 
  1. All'articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  le  parole:
«caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso  le  sedi
di attivita' del committente con l'utilizzo di  beni  strumentali  di
proprieta' di quest'ultimo  o  ad  esso  riconducibili  in  qualunque
forma» ((e le  parole:  «ne'  alle  agenzie  per  il  lavoro  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276»))
sono soppresse. 
  2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2024,  n.  207,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 58 e' sostituito dal seguente: 
      «58.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui  alla   lettera
a-quinquies) ((del sesto comma dell'articolo  17))  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e' subordinata al
rilascio,   da   parte    del    Consiglio    dell'Unione    europea,
dell'autorizzazione di una misura di deroga  ai  sensi  dell'articolo
395 della  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre
2006.». 
    b) al comma 59, ((al primo periodo, le parole: «, come sostituita
dal comma 57 del presente articolo,»  sono  soppresse  e,))  dopo  il
primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La  medesima  opzione  puo'
essere esercitata nei rapporti  tra  l'appaltatore  e  gli  eventuali
subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di  cui  al
quarto  periodo  e  resta  ferma  la  responsabilita'  solidale   dei
subappaltatori per l'imposta dovuta.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore
          aggiunto», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 17 (Debitore d'imposta). - L'imposta e'  dovuta
          dai soggetti che  effettuano  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi imponibili, i quali devono  versarla
          all'erario,  cumulativamente  per   tutte   le   operazioni
          effettuate e al netto della detrazione  prevista  nell'art.
          19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. 
                Gli obblighi relativi alle cessioni di  beni  e  alle
          prestazioni di  servizi  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato da soggetti non residenti nei confronti  di  soggetti
          passivi stabiliti nel territorio dello  Stato,  compresi  i
          soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
          c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. 
                Tuttavia,  nel  caso  di  cessioni  di  beni   o   di
          prestazioni di servizi effettuate da  un  soggetto  passivo
          stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea,  il
          cessionario  o  committente   adempie   gli   obblighi   di
          fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli
          articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427. 
                Nel caso in cui gli obblighi o  i  diritti  derivanti
          dalla applicazione delle norme in materia  di  imposta  sul
          valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a  favore  di
          soggetti non residenti e senza stabile  organizzazione  nel
          territorio  dello  Stato,  i  medesimi  sono  adempiuti  od
          esercitati,  nei  modi  ordinari,  dagli  stessi   soggetti
          direttamente,  se  identificati  ai   sensi   dell'articolo
          35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
          territorio  dello  Stato  nominato  nelle  forme   previste
          dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 10 novembre  1997,  n.  441.  Il  rappresentante
          fiscale   risponde   in   solido   con   il   rappresentato
          relativamente  agli  obblighi  derivanti  dall'applicazione
          delle norme in materia di imposta sul valore  aggiunto.  La
          nomina del rappresentante fiscale e'  comunicata  all'altro
          contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
          Se  gli  obblighi  derivano  dall'effettuazione   solo   di
          operazioni non imponibili di  trasporto  ed  accessorie  ai
          trasporti, gli  adempimenti  sono  limitati  all'esecuzione
          degli  obblighi   relativi   alla   fatturazione   di   cui
          all'articolo 21. Il rappresentante fiscale deve  essere  in
          possesso dei requisiti soggettivi di  cui  all'articolo  8,
          comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del  Ministro
          delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina  di
          una persona giuridica, i  requisiti  di  cui  sopra  devono
          essere  posseduti  dal  legale   rappresentante   dell'ente
          incaricato  nominato  ai  sensi  del  presente  comma.  Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          individuati  i  criteri   al   ricorrere   dei   quali   il
          rappresentante fiscale puo' assumere tale ruolo solo previo
          rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al
          numero di soggetti rappresentati. 
                Le disposizioni del secondo e del terzo comma non  si
          applicano per le operazioni effettuate da o  nei  confronti
          di soggetti non residenti, qualora le stesse siano  rese  o
          ricevute per  il  tramite  di  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato. 
                In deroga al primo comma, per le cessioni  imponibili
          di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero  11),
          nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle  di
          prodotti semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma
          1, lettera c), numero 3, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio  2002,  n.  150,  di  purezza  pari  o
          superiore a 325 millesimi,  al  pagamento  dell'imposta  e'
          tenuto il cessionario, se soggetto  passivo  d'imposta  nel
          territorio dello Stato.  La  fattura,  emessa  dal  cedente
          senza   addebito   d'imposta,   con   l'osservanza    delle
          disposizioni di cui agli  articoli  21  e  seguenti  e  con
          l'annotazione   "inversione   contabile"   e    l'eventuale
          indicazione della norma di  cui  al  presente  comma,  deve
          essere  integrata   dal   cessionario   con   l'indicazione
          dell'aliquota  e  della  relativa  imposta  e  deve  essere
          annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il
          mese  di  ricevimento  ovvero  anche  successivamente,   ma
          comunque  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  e  con
          riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai  fini
          della detrazione, e' annotato anche  nel  registro  di  cui
          all'articolo 25. 
                Le disposizioni di cui al quinto comma  si  applicano
          anche: 
                  a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di
          cui  alla  lettera  a-ter),  compresa  la  prestazione   di
          manodopera,   rese   nel   settore   edile   da    soggetti
          subappaltatori nei confronti  delle  imprese  che  svolgono
          l'attivita' di costruzione o ristrutturazione  di  immobili
          ovvero nei confronti dell'appaltatore principale  o  di  un
          altro subappaltatore. La disposizione non si  applica  alle
          prestazioni di  servizi  diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale
          a cui venga  affidata  dal  committente  la  totalita'  dei
          lavori; 
                  a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
          fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
          dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il  cedente
          abbia    espressamente    manifestato     l'opzione     per
          l'imposizione; 
                  a-ter) alle prestazioni di servizi di  pulizia,  di
          demolizione,   di   installazione   di   impianti   e    di
          completamento relative ad edifici; 
                  a-quater) alle prestazioni di  servizi  rese  dalle
          imprese  consorziate  nei  confronti   del   consorzio   di
          appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed  e)  del
          comma 1 dell'articolo 34  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni, si e' reso aggiudicatario  di  una  commessa
          nei confronti di un ente  pubblico  al  quale  il  predetto
          consorzio e' tenuto ad emettere fattura ai sensi del  comma
          1 dell'articolo 17-ter del  presente  decreto.  L'efficacia
          della  disposizione  di  cui  al  periodo   precedente   e'
          subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
          europea, dell'autorizzazione di una  misura  di  deroga  ai
          sensi dell'articolo 395  della  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio,   del   28   novembre   2006,    e    successive
          modificazioni; 
                  a-quinquies) alle prestazioni di  servizi,  diverse
          da  quelle  di  cui  alle  lettere  da  a)  ad   a-quater),
          effettuate  tramite  contratti  di   appalto,   subappalto,
          affidamento a soggetti  consorziati  o  rapporti  negoziali
          comunque denominati, rese  nei  confronti  di  imprese  che
          svolgono attivita' di trasporto e movimentazione di merci e
          prestazione di servizi di logistica.  La  disposizione  del
          periodo  precedente  non   si   applica   alle   operazioni
          effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e  di
          altri enti  e  societa'  di  cui  all'articolo  17-ter  del
          presente decreto; 
                  b) alle cessioni di apparecchiature  terminali  per
          il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
          soggette alla tassa sulle concessioni  governative  di  cui
          all'articolo  21  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  come
          sostituita, da  ultimo,  dal  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  28  dicembre  1995,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995; 
                  c) alle cessioni di console da gioco, tablet  PC  e
          laptop, nonche' alle cessioni  di  dispositivi  a  circuito
          integrato,  quali  microprocessori  e  unita'  centrali  di
          elaborazione, effettuate prima della loro installazione  in
          prodotti destinati al consumatore finale; 
                  d) ; 
                  d-bis) ai trasferimenti di quote  di  emissioni  di
          gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva
          2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
          ottobre 2003, e successive modificazioni,  trasferibili  ai
          sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE,
          e successive modificazioni; 
                  d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono
          essere utilizzate dai gestori per conformarsi  alla  citata
          direttiva 2003/87/CE e di certificati  relativi  al  gas  e
          all'energia elettrica; 
                  d-quater)  alle  cessioni  di  gas  e  di   energia
          elettrica  a  un  soggetto  passivo-rivenditore  ai   sensi
          dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a); 
                  d-quinquies); 
                Le disposizioni del quinto comma  si  applicano  alle
          ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia
          e delle finanze, con propri decreti, in base agli  articoli
          199 e 199-bis della direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,
          del 28 novembre 2006, nonche' in base alla misura  speciale
          del meccanismo  di  reazione  rapida  di  cui  all'articolo
          199-ter della  stessa  direttiva,  ovvero  individuate  con
          decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi  da  quelli
          precedentemente indicati, in cui necessita il  rilascio  di
          una misura speciale di deroga ai  sensi  dell'articolo  395
          della citata direttiva 2006/112/CE. 
                Le disposizioni di cui al sesto  comma,  lettere  b),
          c), d-bis), d-ter) e d-quater), del  presente  articolo  si
          applicano alle operazioni effettuate fino  al  31  dicembre
          2026. 
                Le  pubbliche  amministrazioni  forniscono  in  tempo
          utile, su richiesta  dell'amministrazione  competente,  gli
          elementi  utili  ai  fini   della   predisposizione   delle
          richieste  delle  misure  speciali   di   deroga   di   cui
          all'articolo 395  della  direttiva  2006/112/CE,  anche  in
          applicazione del  meccanismo  di  reazione  rapida  di  cui
          all'articolo 199-ter della  stessa  direttiva,  nonche'  ai
          fini   degli    adempimenti    informativi    da    rendere
          obbligatoriamente nei confronti delle  istituzioni  europee
          ai   sensi   dell'articolo    199-bis    della    direttiva
          2006/112/CE..». 
              - Si riporta il testo dei commi 58 e 59,  dell'articolo
          1, della citata  legge  30  dicembre  2024,  n.  207,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «58.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui  alla
          lettera a-quinquies) del sesto comma dell'articolo  17  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 e' subordinata al  rilascio,  da  parte  del  Consiglio
          dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una  misura  di
          deroga  ai  sensi   dell'articolo   395   della   direttiva
          2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. 
                59.  In  attesa  della   piena   operativita'   delle
          disposizioni di cui alla  lettera  a-quinquies)  del  sesto
          comma dell'articolo 17 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per  le  prestazioni  di
          servizi ivi previste, rese nei  confronti  di  imprese  che
          svolgono attivita' di trasporto e movimentazione di merci e
          prestazione di servizi di logistica,  il  prestatore  e  il
          committente   possono   optare   affinche'   il   pagamento
          dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia
          effettuato  dal  committente  in  nome  e  per  conto   del
          prestatore, che e' solidalmente  responsabile  dell'imposta
          dovuta. La medesima  opzione  puo'  essere  esercitata  nei
          rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali  subappaltatori.
          In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al  quarto
          periodo e  resta  ferma  la  responsabilita'  solidale  dei
          subappaltatori per l'imposta dovuta. Nel  caso  di  cui  al
          primo periodo, la fattura e' emessa ai sensi  dell'articolo
          21 del decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972 dal prestatore e l'imposta e' versata dal  committente
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, senza possibilita' di compensazione, entro il
          termine  di  cui  all'articolo  18  del  medesimo   decreto
          legislativo, riferito  al  mese  successivo  alla  data  di
          emissione della fattura da parte del prestatore.».