Art. 2 
 
                       Target di abbattimento 
 
  1. Le regioni e le province autonome i cui territori ricadono nella
zona di  riduzione  della  densita'  del  cinghiale  individuano  per
ciascuna UDG di cui all'allegato  1  i  target  di  abbattimento  che
devono corrispondere ad almeno il 150% degli abbattimenti  effettuati
nella  stagione  venatoria  precedente.   Laddove   la   zonizzazione
corrisponde  ai  confini  amministrativi  dei  comuni  e  nelle  aree
protette il target  di  depopolamento  corrisponde  ad  una  densita'
obiettivo zero. 
  2.  I  target  di  abbattimento  possono  essere  raggiunti   anche
attraverso il controllo faunistico ai sensi della legge n. 157/1992. 
  3. Le regioni e le  province  autonome  comunicano  al  Commissario
straordinario  i  target  di  abbattimento  individuati  per  ciascun
territorio entro il 25 agosto 2025.