Art. 2
Target di abbattimento
1. Le regioni e le province autonome i cui territori ricadono nella
zona di riduzione della densita' del cinghiale individuano per
ciascuna UDG di cui all'allegato 1 i target di abbattimento che
devono corrispondere ad almeno il 150% degli abbattimenti effettuati
nella stagione venatoria precedente. Laddove la zonizzazione
corrisponde ai confini amministrativi dei comuni e nelle aree
protette il target di depopolamento corrisponde ad una densita'
obiettivo zero.
2. I target di abbattimento possono essere raggiunti anche
attraverso il controllo faunistico ai sensi della legge n. 157/1992.
3. Le regioni e le province autonome comunicano al Commissario
straordinario i target di abbattimento individuati per ciascun
territorio entro il 25 agosto 2025.