Art. 3
Campionamento
1. Tenuto conto che la zona di riduzione della densita' non ricade
nelle zone di restrizione le modalita' operative descritte
nell'allegato I dell'ordinanza n. 3/2025 non sono obbligatorie.
Tuttavia i capi abbattuti devono essere testati per la PSA e
Trichinella spp. e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti
e\o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere
tracciati fino all'esito dei test.
2. L'autorita' competente locale puo' autorizzare cacciatori
formati dalla stessa ad effettuare i campionamenti previa
applicazione di una procedura di campionamento e di consegna dei
campioni nel rispetto della tracciabilita' degli stessi,
dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari e
rintracciabilita' delle carni.
3. I campionamenti e i relativi risultati devono essere registrati
nel sistema informativo SINVSA attraverso la compilazione delle
relative schede di campionamento oppure attraverso le modalita'
indicate nella nota DGSAF prot. n. 10443 del 19 marzo 2024.