Art. 3 
 
                            Campionamento 
 
  1. Tenuto conto che la zona di riduzione della densita' non  ricade
nelle  zone  di  restrizione   le   modalita'   operative   descritte
nell'allegato I  dell'ordinanza  n.  3/2025  non  sono  obbligatorie.
Tuttavia i  capi  abbattuti  devono  essere  testati  per  la  PSA  e
Trichinella spp. e le relative carcasse, le  carni,  i  sottoprodotti
e\o qualunque  parte  di  suidi  selvatici  abbattuti  devono  essere
tracciati fino all'esito dei test. 
  2.  L'autorita'  competente  locale  puo'  autorizzare   cacciatori
formati  dalla  stessa   ad   effettuare   i   campionamenti   previa
applicazione di una procedura di  campionamento  e  di  consegna  dei
campioni   nel   rispetto   della   tracciabilita'   degli    stessi,
dell'alimentazione   dei    sistemi    informativi    veterinari    e
rintracciabilita' delle carni. 
  3. I campionamenti e i relativi risultati devono essere  registrati
nel sistema  informativo  SINVSA  attraverso  la  compilazione  delle
relative schede  di  campionamento  oppure  attraverso  le  modalita'
indicate nella nota DGSAF prot. n. 10443 del 19 marzo 2024.