Art. 4 
 
                    Modifica ordinanza n. 3/2025 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n.  3/2025  e'  sostituito
dal seguente: 
    «2. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento  di
esecuzione  2023/594,  non  ricadenti  nella  Zona  CEV,  e'  vietata
l'attivita' venatoria nei confronti della specie cinghiale. Eventuali
deroghe  potranno  essere  concesse  dal  Commissario   straordinario
sentito  il  GOE  sulla  base  della  disponibilita'  dei   dati   di
sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.  Il
depopolamento in tale zona deve  mirare  ad  abbattere  il  150%  dei
cinghiali abbattuti negli anni precedenti. Sono autorizzate le  forme
di controllo faunistico del cinghiale  che  prevedono  l'utilizzo  di
trappole, il tiro selettivo, inclusa la cerca con veicolo, girata con
un massimo di 3 cani e 15 persone. Altre forme di controllo  potranno
essere autorizzate dal Commissario straordinario sentito il GOE sulla
base  della  disponibilita'  dei  dati  di   sorveglianza   e   della
valutazione della situazione epidemiologica. 
    I capi abbattuti in  attivita'  venatoria  e  di  controllo,  nel
rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui  all'allegato  1
della presente ordinanza, possono  essere  destinati  all'autoconsumo
solo se risultati negativi ai test di  laboratorio  per  ricerca  del
virus PSA  e  agli  altri  test  previsti  dalla  norma.  L'ACL  puo'
autorizzare cacciatori formati ad effettuare i  campionamenti  previa
applicazione della procedura  di  campionamento  e  di  consegna  dei
campioni nel rispetto delle misure di biosicurezza  dell'allegato  1,
della tracciabilita' dei campioni e  dell'alimentazione  dei  sistemi
informativi  veterinari.  Indipendentemente   dalla   classificazione
faunistica del territorio  interessato,  sono  autorizzate  forme  di
controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell'art. 19 della  legge
n. 157/1992.» 
  2. Il comma 3 dell'art. 4 dell'ordinanza n.  3/2025  e'  sostituito
dal seguente: 
    «3. Le attivita' di  controllo  faunistico  di  cui  al  presente
articolo sono coordinate dal Commissario straordinario e sono  svolte
da:   ditte   specializzate   appositamente    incaricate,    polizia
provinciale, operatori abilitati al  controllo  faunistico  residenti
questi ultimi nelle rispettive zone soggette a  restrizione  e  altre
figure  appositamente  individuate  e  autorizzate  dal   Commissario
straordinario alla PSA. Nella zona soggetta a restrizione  1  possono
prendere parte alle  azioni  di  depopolamento  anche  operatori  con
residenza  venatoria  nella  zona  ma  residenza  anagrafica  altrove
purche' in zona indenne. Tutto il personale che svolge  attivita'  di
depopolamento nelle zone soggette a  restrizione  e  Zona  CEV,  deve
possedere  apposita  formazione  in  materia  di  biosicurezza  nella
gestione dei cinghiali selvatici tenuta dall'ACL. Gli  operatori  che
prendono parte a tali attivita' nelle zone soggette a restrizione  II
e III non possono svolgere attivita'  venatoria  al  cinghiale  nelle
zone soggette a restrizione I, nella Zona CEV e nelle  zone  indenni.
L'attivita' di  abbattimento  dei  cinghiali  selvatici  puo'  essere
attuata anche con il metodo alla «cerca» con veicolo, anche  notturna
con l'utilizzo di dispositivi per la ricerca e ottiche di mira adatti
alla  visione  notturna  (a  imaging  termico,  a  infrarossi   o   a
intensificazione  di  luce)  o  fari,  e  sparo  dallo  stesso -  non
dall'interno dell'abitacolo - purche'  fermo  e  tale  da  consentire
all'operatore una postazione  stabile  e  adeguatamente  sopraelevata
rispetto il piano di campagna.  L'ACL  assicura  che  tale  attivita'
avvenga nel rispetto di specifiche  misure  di  biosicurezza  di  cui
all'allegato 1.» 
  3. Il comma 7 dell'art. 16 dell'ordinanza n. 3/2025  e'  sostituita
dal seguente: 
    «7. Le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  i
cui territori ricadono nelle  zone  soggette  a  restrizione  di  cui
all'allegato  I  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2023/594   e
successive modificazioni ed integrazioni e nella Zona CEV, al fine di
consentire ai reparti  territoriali  del  Comando  unita'  forestali,
ambientali e  agroalimentari  (CUFAA)  di  svolgere  la  vigilanza  a
campione,  prevista  dal  decreto-legge  17  febbraio  2022,  n.   9,
comunicano  agli  stessi  reparti  territoriali  del  CUFAA,  secondo
modalita' da definirsi, i seguenti dati: 
      a) programmazione settimanale di ogni attivita' venatoria e  di
controllo faunistico sul cinghiale, ove autorizzata, comprendente  le
modalita' operative e il personale coinvolto. Ove presenti sistemi di
comunicazione in tempo reale tra le diverse figure coinvolte  non  e'
necessaria la programmazione; 
      b) rendicontazione settimanale delle attivita' di cui al  punto
a), con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il
controllo.». 
  La presente ordinanza si applica a decorrere dal 4  agosto  2025  e
fino al 28 marzo 2026 ed e' immediatamente comunicata alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate  ai  sensi
dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio  2022,  n.  9,  e
sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 agosto 2025 
 
                              Il Commissario straordinario: Filippini