Art. 4
Modifica ordinanza n. 3/2025
1. Il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3/2025 e' sostituito
dal seguente:
«2. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di
esecuzione 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, e' vietata
l'attivita' venatoria nei confronti della specie cinghiale. Eventuali
deroghe potranno essere concesse dal Commissario straordinario
sentito il GOE sulla base della disponibilita' dei dati di
sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. Il
depopolamento in tale zona deve mirare ad abbattere il 150% dei
cinghiali abbattuti negli anni precedenti. Sono autorizzate le forme
di controllo faunistico del cinghiale che prevedono l'utilizzo di
trappole, il tiro selettivo, inclusa la cerca con veicolo, girata con
un massimo di 3 cani e 15 persone. Altre forme di controllo potranno
essere autorizzate dal Commissario straordinario sentito il GOE sulla
base della disponibilita' dei dati di sorveglianza e della
valutazione della situazione epidemiologica.
I capi abbattuti in attivita' venatoria e di controllo, nel
rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1
della presente ordinanza, possono essere destinati all'autoconsumo
solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del
virus PSA e agli altri test previsti dalla norma. L'ACL puo'
autorizzare cacciatori formati ad effettuare i campionamenti previa
applicazione della procedura di campionamento e di consegna dei
campioni nel rispetto delle misure di biosicurezza dell'allegato 1,
della tracciabilita' dei campioni e dell'alimentazione dei sistemi
informativi veterinari. Indipendentemente dalla classificazione
faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di
controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell'art. 19 della legge
n. 157/1992.»
2. Il comma 3 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3/2025 e' sostituito
dal seguente:
«3. Le attivita' di controllo faunistico di cui al presente
articolo sono coordinate dal Commissario straordinario e sono svolte
da: ditte specializzate appositamente incaricate, polizia
provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico residenti
questi ultimi nelle rispettive zone soggette a restrizione e altre
figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario
straordinario alla PSA. Nella zona soggetta a restrizione 1 possono
prendere parte alle azioni di depopolamento anche operatori con
residenza venatoria nella zona ma residenza anagrafica altrove
purche' in zona indenne. Tutto il personale che svolge attivita' di
depopolamento nelle zone soggette a restrizione e Zona CEV, deve
possedere apposita formazione in materia di biosicurezza nella
gestione dei cinghiali selvatici tenuta dall'ACL. Gli operatori che
prendono parte a tali attivita' nelle zone soggette a restrizione II
e III non possono svolgere attivita' venatoria al cinghiale nelle
zone soggette a restrizione I, nella Zona CEV e nelle zone indenni.
L'attivita' di abbattimento dei cinghiali selvatici puo' essere
attuata anche con il metodo alla «cerca» con veicolo, anche notturna
con l'utilizzo di dispositivi per la ricerca e ottiche di mira adatti
alla visione notturna (a imaging termico, a infrarossi o a
intensificazione di luce) o fari, e sparo dallo stesso - non
dall'interno dell'abitacolo - purche' fermo e tale da consentire
all'operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata
rispetto il piano di campagna. L'ACL assicura che tale attivita'
avvenga nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui
all'allegato 1.»
3. Il comma 7 dell'art. 16 dell'ordinanza n. 3/2025 e' sostituita
dal seguente:
«7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i
cui territori ricadono nelle zone soggette a restrizione di cui
all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e
successive modificazioni ed integrazioni e nella Zona CEV, al fine di
consentire ai reparti territoriali del Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza a
campione, prevista dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9,
comunicano agli stessi reparti territoriali del CUFAA, secondo
modalita' da definirsi, i seguenti dati:
a) programmazione settimanale di ogni attivita' venatoria e di
controllo faunistico sul cinghiale, ove autorizzata, comprendente le
modalita' operative e il personale coinvolto. Ove presenti sistemi di
comunicazione in tempo reale tra le diverse figure coinvolte non e'
necessaria la programmazione;
b) rendicontazione settimanale delle attivita' di cui al punto
a), con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il
controllo.».
La presente ordinanza si applica a decorrere dal 4 agosto 2025 e
fino al 28 marzo 2026 ed e' immediatamente comunicata alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi
dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e
sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2025
Il Commissario straordinario: Filippini