Art. 2
Finalita'
1. Il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e acquacoltura e'
destinato alla concessione di contributi compensativi finalizzati
alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e
acquacoltura per far fronte ai danni alle strutture produttive e alla
produzione nel settore causati da avversita' atmosferiche di
eccezionale intensita', verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024 e
fino al 31 dicembre 2025.
2. Per le avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' che
rientrano nella definizione di «calamita' naturali» o «eventi
climatici avversi assimilabili a una calamita' naturale» di cui ai
commi 4 e 5 del presente articolo, gli aiuti sono concessi nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 49 (Aiuti intesi a ovviare ai
danni arrecati da calamita' naturali) o dall'art. 51 (Aiuti destinati
a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a
calamita' naturali) del regolamento (UE) 2022/2473 e dal Capo I del
medesimo regolamento.
3. Per le avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' che non
rientrano nella definizione di «eventi climatici avversi assimilabili
a una calamita' naturale» di cui ai commi 4 e 5 del presente
articolo, gli aiuti sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento (UE) n. 717/2014.
4. Per «calamita' naturali» s'intendono terremoti, valanghe, frane
e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi
boschivi di origine naturale.
5. Per «eventi climatici avversi assimilabili a una calamita'
naturale» s'intendono le condizioni meteorologiche sfavorevoli quali
gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o
persistenti o grave siccita' che riducano di piu' del 30 % la
produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi:
a) i tre anni precedenti;
b) una media triennale basata sul quinquennio precedente,
escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato.