Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e acquacoltura e'
destinato alla concessione  di  contributi  compensativi  finalizzati
alla  ripresa  economica  e  produttiva  delle  imprese  di  pesca  e
acquacoltura per far fronte ai danni alle strutture produttive e alla
produzione  nel  settore  causati  da  avversita'   atmosferiche   di
eccezionale intensita', verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024  e
fino al 31 dicembre 2025. 
  2. Per le avversita' atmosferiche  di  eccezionale  intensita'  che
rientrano  nella  definizione  di  «calamita'  naturali»  o   «eventi
climatici avversi assimilabili a una calamita' naturale»  di  cui  ai
commi 4 e 5 del  presente  articolo,  gli  aiuti  sono  concessi  nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 49 (Aiuti intesi a  ovviare  ai
danni arrecati da calamita' naturali) o dall'art. 51 (Aiuti destinati
a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a
calamita' naturali) del regolamento (UE) 2022/2473 e dal Capo  I  del
medesimo regolamento. 
  3. Per le avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' che non
rientrano nella definizione di «eventi climatici avversi assimilabili
a una calamita' naturale»  di  cui  ai  commi  4  e  5  del  presente
articolo, gli aiuti sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento (UE) n. 717/2014. 
  4. Per «calamita' naturali» s'intendono terremoti, valanghe,  frane
e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e  incendi
boschivi di origine naturale. 
  5. Per «eventi  climatici  avversi  assimilabili  a  una  calamita'
naturale» s'intendono le condizioni meteorologiche sfavorevoli  quali
gelo,  tempeste  e  grandine,  ghiaccio,   precipitazioni   forti   o
persistenti o grave siccita'  che  riducano  di  piu'  del  30  %  la
produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi: 
    a) i tre anni precedenti; 
    b)  una  media  triennale  basata  sul  quinquennio   precedente,
escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato.