Art. 3
Soggetti
1. Possono accedere al Fondo le imprese del settore della pesca e
dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi nell'ambito del Programma
assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art.
14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che operano
nei territori colpiti da avversita' atmosferiche di eccezionale
intensita' verificatesi nel periodo previsto dall'art. 2, individuate
ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 154, e che non sono state dichiarate fallite o insolventi,
salva la riabilitazione.