Art. 3 
 
                              Soggetti 
 
  1. Possono accedere al Fondo le imprese del settore della  pesca  e
dell'acquacoltura che non  hanno  sottoscritto  polizze  assicurative
agevolate  a  copertura  dei   rischi   nell'ambito   del   Programma
assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura di cui  all'art.
14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154,  che  operano
nei territori  colpiti  da  avversita'  atmosferiche  di  eccezionale
intensita' verificatesi nel periodo previsto dall'art. 2, individuate
ai sensi dell'art. 14, comma 4, del  decreto  legislativo  26  maggio
2004, n. 154, e che non sono state dichiarate fallite  o  insolventi,
salva la riabilitazione.