Art. 4 
 
                      Procedura di attivazione 
 
  1. Al fine di attivare le procedure per la concessione degli  aiuti
di  cui  all'art.  2,  comma  2  del  presente  decreto,  i  soggetti
abilitati, individuati all'art. 14, comma 4, del decreto  legislativo
26 maggio 2004, n. 154, entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla cessazione dell'evento  dannoso,  trasmettono  la  proposta  di
declaratoria della eccezionalita' dell'evento  stesso  producendo  la
seguente documentazione: 
    a)  relazione  di  carattere  tecnico   ed   economico   sociale,
concernente la realta' produttiva  interessata  dall'evento  e  dalla
quale risulti la riduzione di piu' del 30% della produzione media; 
    b) relazione tecnica redatta  da  un  professionista  esperto  in
materia e iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto,
geometra, perito edile, agronomo ecc.) dalla quale risulti  il  nesso
di causalita' tra i danni accertati e l'evento calamitoso; 
    c) relazione tecnico scientifica volta a descrivere  il  fenomeno
meteo marino, climatico o distrofico, ai fini della  valutazione  del
carattere di  eccezionalita',  di  calamita'  naturale  o  di  evento
climatico avverso assimilabile a calamita' naturale.