Art. 4
Procedura di attivazione
1. Al fine di attivare le procedure per la concessione degli aiuti
di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto, i soggetti
abilitati, individuati all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo
26 maggio 2004, n. 154, entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla cessazione dell'evento dannoso, trasmettono la proposta di
declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso producendo la
seguente documentazione:
a) relazione di carattere tecnico ed economico sociale,
concernente la realta' produttiva interessata dall'evento e dalla
quale risulti la riduzione di piu' del 30% della produzione media;
b) relazione tecnica redatta da un professionista esperto in
materia e iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto,
geometra, perito edile, agronomo ecc.) dalla quale risulti il nesso
di causalita' tra i danni accertati e l'evento calamitoso;
c) relazione tecnico scientifica volta a descrivere il fenomeno
meteo marino, climatico o distrofico, ai fini della valutazione del
carattere di eccezionalita', di calamita' naturale o di evento
climatico avverso assimilabile a calamita' naturale.