Art. 5 
 
                            Declaratoria 
 
  1. La Direzione generale della pesca marittima e  acquacoltura,  al
fine  di  emanare  la  declaratoria  di  eccezionalita'  dell'evento,
acquisita la documentazione di cui al precedente  articolo,  provvede
all'istruttoria finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti
di cui agli articoli 2 e 3, nonche' l'idoneita' della  documentazione
stessa, per il tramite degli istituti scientifici di settore operanti
nel  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (CNR)   o   dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
  2. L'istituto incaricato, ricevuta  la  documentazione  di  cui  al
precedente articolo,  redige,  entro  trenta  giorni,  una  relazione
contenente gli elementi necessari per consentire quanto  previsto  al
comma 1. Nessun onere dovra' derivare a  carico  dell'amministrazione
responsabile del procedimento  istruttorio,  in  caso  di  ricorso  a
istituti scientifici di settore operanti nel CNR o dell'ISPRA ai fini
delle attivita' istruttorie di cui al comma 1 del presente articolo. 
  3. All'esito di quanto previsto ai commi 1  e  2  con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste  viene  riconosciuta  formalmente  la  natura  dell'evento  e
declarata l'eccezionalita' dello stesso.