Art. 5
Declaratoria
1. La Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura, al
fine di emanare la declaratoria di eccezionalita' dell'evento,
acquisita la documentazione di cui al precedente articolo, provvede
all'istruttoria finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti
di cui agli articoli 2 e 3, nonche' l'idoneita' della documentazione
stessa, per il tramite degli istituti scientifici di settore operanti
nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'istituto incaricato, ricevuta la documentazione di cui al
precedente articolo, redige, entro trenta giorni, una relazione
contenente gli elementi necessari per consentire quanto previsto al
comma 1. Nessun onere dovra' derivare a carico dell'amministrazione
responsabile del procedimento istruttorio, in caso di ricorso a
istituti scientifici di settore operanti nel CNR o dell'ISPRA ai fini
delle attivita' istruttorie di cui al comma 1 del presente articolo.
3. All'esito di quanto previsto ai commi 1 e 2 con decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste viene riconosciuta formalmente la natura dell'evento e
declarata l'eccezionalita' dello stesso.