Art. 6
Presentazione delle domande
1. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura dovranno
presentare, a pena di irricevibilita', entro due mesi dalla
declaratoria dell'evento calamitoso la domanda per l'indennita' di
cui all'art. 2, utilizzando il fac-simile dell'allegato 1, tramite
posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
aoo.pemac@pec.masaf.gov.it allegando la seguente documentazione:
a) perizia giurata o asseverata, redatta da un professionista
abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto,
geometra, perito edile, agronomo, ecc.), dalla quale risulta il
calcolo dei danni naturali e della perdita di reddito, conformemente
a quanto disposto dagli articoli 49 e 51 del regolamento (UE)
2022/2473, rispettivamente, per le calamita' naturali per gli eventi
climatici avversi assimilabili a calamita' naturali;
b) ove pertinente, attestazione della competente Capitaneria di
porto o autorita' del territorio, attestante che l'unita' da pesca
sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti
dall'evento;
c) attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 attestante la non sottoscrizione di
polizze assicurative agevolate di cui all'art. 3 nonche' il non
superamento dei cumuli di cui all'art. 8;
d) in caso di imprese di pesca, autorizzazione del proprietario
alla corresponsione dell'indennita' in favore dell'armatore.