Art. 6 
 
                     Presentazione delle domande 
 
  1. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura  dovranno
presentare,  a  pena  di  irricevibilita',  entro  due   mesi   dalla
declaratoria dell'evento calamitoso la domanda  per  l'indennita'  di
cui all'art. 2, utilizzando il fac-simile  dell'allegato  1,  tramite
posta      elettronica      certificata      (PEC)      all'indirizzo
aoo.pemac@pec.masaf.gov.it allegando la seguente documentazione: 
    a) perizia giurata o asseverata,  redatta  da  un  professionista
abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto,
geometra, perito edile,  agronomo,  ecc.),  dalla  quale  risulta  il
calcolo dei danni naturali e della perdita di reddito,  conformemente
a quanto disposto  dagli  articoli  49  e  51  del  regolamento  (UE)
2022/2473, rispettivamente, per le calamita' naturali per gli  eventi
climatici avversi assimilabili a calamita' naturali; 
    b) ove pertinente, attestazione della competente  Capitaneria  di
porto o autorita' del territorio, attestante che  l'unita'  da  pesca
sia rimasta ferma per  almeno  venti  giorni  consecutivi  decorrenti
dall'evento; 
    c) attestazione rilasciata ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000  attestante  la  non  sottoscrizione  di
polizze assicurative agevolate di  cui  all'art.  3  nonche'  il  non
superamento dei cumuli di cui all'art. 8; 
    d) in caso di imprese di pesca, autorizzazione  del  proprietario
alla corresponsione dell'indennita' in favore dell'armatore.