Art. 7
Quantificazione del danno
1. Per permettere la determinazione e la quantificazione dei danni
e per la verifica dei requisiti, l'amministrazione responsabile del
procedimento istruttorio puo' avvalersi delle informazioni in
possesso di altri soggetti pubblici, ovvero invitare l'interessato a
presentare documentazione integrativa o perizie tecniche integrative.
2. Il Ministero e gli enti competenti possono essere coadiuvati
nella valutazione delle domande di ammissione al contributo dagli
istituti indicati nel comma 1 dell'art. 5.