Art. 8 
 
                       Modalita' di erogazione 
 
  1. Alle imprese di pesca e  di  acquacoltura  sono  riconosciuti  i
danni alla produzione,  causati  da  eventi  dichiarati  eccezionali,
conformemente a quanto indicato nell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5. 
  2. Alle imprese di pesca sono riconosciuti i danni alla produzione,
causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione  che  l'unita'
da pesca sia  rimasta  ferma  per  almeno  venti  giorni  consecutivi
decorrenti dall'evento, nel rispetto delle disposizioni indicate  dal
precedente comma. 
  3. Il contributo concesso, per  i  danni  alla  produzione  e  alle
strutture produttive, e' erogato nei limiti massimi del 70% del danno
accertato nonche' entro i limiti delle risorse disponibili. 
  4.  Qualora  l'importo  totale   dei   contributi   da   concedere,
nell'ambito   delle   singole   declaratorie,   superi   le   risorse
disponibili, si procedera' a ridurre proporzionalmente il  contributo
spettante a ciascuna impresa. La  liquidazione  delle  istanze  sara'
effettuata  fino  alla  concorrenza  dell'importo   disponibile   per
l'annualita' 2025. 
  5. Agli oneri di cui al presente  decreto,  si  provvede  a  valere
sulle  risorse  stanziate,  per  l'esercizio  finanziario  2025,  sul
capitolo 1476, «Fondo di solidarieta' nazionale  della  pesca»  dello
stato di previsione della spesa di questo Ministero.