Art. 8
Modalita' di erogazione
1. Alle imprese di pesca e di acquacoltura sono riconosciuti i
danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali,
conformemente a quanto indicato nell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5.
2. Alle imprese di pesca sono riconosciuti i danni alla produzione,
causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che l'unita'
da pesca sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi
decorrenti dall'evento, nel rispetto delle disposizioni indicate dal
precedente comma.
3. Il contributo concesso, per i danni alla produzione e alle
strutture produttive, e' erogato nei limiti massimi del 70% del danno
accertato nonche' entro i limiti delle risorse disponibili.
4. Qualora l'importo totale dei contributi da concedere,
nell'ambito delle singole declaratorie, superi le risorse
disponibili, si procedera' a ridurre proporzionalmente il contributo
spettante a ciascuna impresa. La liquidazione delle istanze sara'
effettuata fino alla concorrenza dell'importo disponibile per
l'annualita' 2025.
5. Agli oneri di cui al presente decreto, si provvede a valere
sulle risorse stanziate, per l'esercizio finanziario 2025, sul
capitolo 1476, «Fondo di solidarieta' nazionale della pesca» dello
stato di previsione della spesa di questo Ministero.