Art. 9 
 
                               Cumuli 
 
  1. Il contributo di cui al precedente articolo  e'  cumulabile  con
altre provvidenze allo stesso  titolo  disposte  dallo  Stato,  dalle
regioni, dalle province o da enti pubblici fino alla concorrenza  del
danno accertato conformemente quanto  e'  previsto  dall'art.  8  del
regolamento (UE) 2022/2473 o dall'art.  5  del  regolamento  (UE)  n.
717/2014 a seconda  del  regolamento  applicabile  sulla  base  delle
fattispecie individuate all'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5. 
  2.  L'aiuto  concesso  e  tutti  gli  altri  pagamenti  ricevuti  a
copertura dei danni, compresi  i  pagamenti  nell'ambito  di  polizze
assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili. 
  3. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo  stesso
titolo,  di  altre  agevolazioni  superando  il  cumulo  di  cui   al
precedente comma,  il  Ministero  procede  al  recupero  delle  somme
indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. 
  Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti
organi di controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  nonche'  sul  sito   internet   del   Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle   foreste
www.politicheagricole.it 
 
    Roma, 18 luglio 2025 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1008