Art. 9
Cumuli
1. Il contributo di cui al precedente articolo e' cumulabile con
altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle
regioni, dalle province o da enti pubblici fino alla concorrenza del
danno accertato conformemente quanto e' previsto dall'art. 8 del
regolamento (UE) 2022/2473 o dall'art. 5 del regolamento (UE) n.
717/2014 a seconda del regolamento applicabile sulla base delle
fattispecie individuate all'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5.
2. L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a
copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze
assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.
3. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso
titolo, di altre agevolazioni superando il cumulo di cui al
precedente comma, il Ministero procede al recupero delle somme
indebitamente percepite, maggiorate degli interessi.
Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti
organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nonche' sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
www.politicheagricole.it
Roma, 18 luglio 2025
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1008