Art. 10
Monitoraggio
1. A partire dalla data di redazione delle graduatorie regionali e
provinciali, INPS invia, entro la fine di ogni mese, al Ministero
della salute e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
una relazione contenente, in forma aggregata, in modo che non sia
possibile identificare, anche indirettamente, l'interessato, il
numero di beneficiari, suddivisi per sesso, fascia di eta', fascia
ISEE e provincia di residenza, per consentire, nel rispetto dei
principi di minimizzazione e di protezione dei dati fin dalla
progettazione e per impostazione predefinita, il monitoraggio della
fruizione del beneficio, a indirizzo PEC preventivamente comunicato
all'INPS dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle Province
di Trento e Bolzano.