Art. 2
Criteri di ripartizione
1. Le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartite
tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come da
tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente
decreto, per il 70% sulla base delle quote di accesso al fabbisogno
sanitario indistinto e per il restante 30% tenendo conto anche dei
criteri reddituali di cui all'art. 5 del presente decreto.
2. L'art. 2, comma 2, del decreto 24 novembre 2023 citato in
premessa e' abrogato.