Art. 2 
 
                       Criteri di ripartizione 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartite
tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come da
tabella 1 allegata, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, per il 70% sulla base delle quote di accesso  al  fabbisogno
sanitario indistinto e per il restante 30% tenendo  conto  anche  dei
criteri reddituali di cui all'art. 5 del presente decreto. 
  2. L'art. 2, comma 2,  del  decreto  24  novembre  2023  citato  in
premessa e' abrogato.