Art. 6 
 
        Modalita' di richiesta e attribuzione del contributo 
 
  1. La domanda di accesso  al  beneficio  potra'  essere  presentata
annualmente accedendo alla piattaforma INPS, a decorrere  dalla  data
individuata dall'INPS e comunicata con un preavviso di almeno  trenta
giorni, per un periodo non inferiore a sessanta giorni. 
  2. La richiesta del beneficio e' presentata in modalita' telematica
all'INPS   accedendo   alla   piattaforma   INPS.   L'identita'   del
richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del  codice
fiscale, e' accertata attraverso la carta  di  identita'  elettronica
(CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione  dell'identita'
digitale  (SPID),  oppure  carta  nazionale  dei  servizi  (CNS).  E'
possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact  center
di INPS, secondo le modalita' rese disponibili sul sito dell'INPS. 
  3. All'atto della presentazione della domanda,  il  sistema,  sulla
base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione  o  la
provincia   autonoma    di    residenza    e,    laddove    richiesto
dall'interessato,  i  dati  di  contatto   presenti   negli   archivi
istituzionali  dell'INPS.  Il  richiedente  fornisce  le   necessarie
dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, secondo il modello disponibile  sulla  piattaforma,  in
cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 5. 
  4. In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i
dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui
al precedente art. 5 e informa il richiedente sulla presenza  o  meno
di una DSU valida: 
    in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente e' informato
della necessita' di presentare la relativa DSU  e  di  presentare  la
domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida; 
    in caso di presenza di una DSU valida la domanda e' acquisita. 
  5. Nel caso in  cui  la  richiesta  sia  stata  acquisita,  non  e'
possibile inoltrare una nuova  richiesta  relativamente  allo  stesso
beneficiario. 
  6. A conclusione del periodo di presentazione delle  domande,  INPS
redige le graduatorie, distinte per regione e provincia  autonoma  di
residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare  delle
risorse di cui art. 1,  come  ripartite  dall'art.  2,  del  presente
decreto. 
  7. L'assegnazione del  beneficio  e'  garantita  nel  rispetto  dei
parametri di cui all'art. 5,  in  base  all'ordine  di  arrivo  delle
domande, prioritariamente alle persone con ISEE piu' basso. 
  8. INPS  comunica  ai  beneficiari  l'accoglimento  della  domanda,
contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario  un  codice
univoco del valore attribuito, ai sensi del precedente art. 5. 
  9. Il beneficio  dovra'  essere  utilizzato  entro duecentosettanta
giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine
il codice univoco e' automaticamente annullato. 
  10. A decorrere dall'avvio delle procedure  di  assegnazione  delle
risorse riferite all'anno 2024, al  fine  di  garantire  un  ottimale
utilizzo delle stesse, i destinatari del contributo che  non  abbiano
effettuato almeno una seduta, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
comunicazione di accoglimento della domanda, decadono dal  beneficio.
Decorso  tale  termine,  le  eventuali  risorse  non  utilizzate  per
decadenza  dal  beneficio  sono  riassegnate  alla  regione  o   alla
provincia autonoma  di  riferimento  dell'assegnatario  decaduto  per
procedere allo scorrimento delle graduatorie. 
  11. A decorrere dall'avvio delle procedure  di  assegnazione  delle
risorse riferite all'anno 2024, si provvede  allo  scorrimento  delle
graduatorie una sola volta. Le eventuali risorse non utilizzate  sono
riassegnate, alle  regioni  e  province  autonome  di  riferimento  e
incrementano le risorse dell'annualita' in corso di assegnazione.