Art. 6
Modalita' di richiesta e attribuzione del contributo
1. La domanda di accesso al beneficio potra' essere presentata
annualmente accedendo alla piattaforma INPS, a decorrere dalla data
individuata dall'INPS e comunicata con un preavviso di almeno trenta
giorni, per un periodo non inferiore a sessanta giorni.
2. La richiesta del beneficio e' presentata in modalita' telematica
all'INPS accedendo alla piattaforma INPS. L'identita' del
richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice
fiscale, e' accertata attraverso la carta di identita' elettronica
(CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identita'
digitale (SPID), oppure carta nazionale dei servizi (CNS). E'
possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center
di INPS, secondo le modalita' rese disponibili sul sito dell'INPS.
3. All'atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla
base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la
provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto
dall'interessato, i dati di contatto presenti negli archivi
istituzionali dell'INPS. Il richiedente fornisce le necessarie
dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in
cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 5.
4. In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i
dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui
al precedente art. 5 e informa il richiedente sulla presenza o meno
di una DSU valida:
in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente e' informato
della necessita' di presentare la relativa DSU e di presentare la
domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida;
in caso di presenza di una DSU valida la domanda e' acquisita.
5. Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non e'
possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso
beneficiario.
6. A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS
redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di
residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle
risorse di cui art. 1, come ripartite dall'art. 2, del presente
decreto.
7. L'assegnazione del beneficio e' garantita nel rispetto dei
parametri di cui all'art. 5, in base all'ordine di arrivo delle
domande, prioritariamente alle persone con ISEE piu' basso.
8. INPS comunica ai beneficiari l'accoglimento della domanda,
contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice
univoco del valore attribuito, ai sensi del precedente art. 5.
9. Il beneficio dovra' essere utilizzato entro duecentosettanta
giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine
il codice univoco e' automaticamente annullato.
10. A decorrere dall'avvio delle procedure di assegnazione delle
risorse riferite all'anno 2024, al fine di garantire un ottimale
utilizzo delle stesse, i destinatari del contributo che non abbiano
effettuato almeno una seduta, entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione di accoglimento della domanda, decadono dal beneficio.
Decorso tale termine, le eventuali risorse non utilizzate per
decadenza dal beneficio sono riassegnate alla regione o alla
provincia autonoma di riferimento dell'assegnatario decaduto per
procedere allo scorrimento delle graduatorie.
11. A decorrere dall'avvio delle procedure di assegnazione delle
risorse riferite all'anno 2024, si provvede allo scorrimento delle
graduatorie una sola volta. Le eventuali risorse non utilizzate sono
riassegnate, alle regioni e province autonome di riferimento e
incrementano le risorse dell'annualita' in corso di assegnazione.