Art. 7
Autenticazione/registrazione dei professionisti
1. I professionisti di cui al precedente art. 4 si autenticano
nella piattaforma INPS per accedere al servizio utilizzando la carta
di identita' elettronica (CIE), il sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale (SPID), oppure carta nazionale dei servizi
(CNS).
2. L'avvenuto inserimento nell'elenco di cui all'art. 4, comma 2,
implica l'obbligo di accettazione dei benefici secondo le modalita' e
le condizioni stabilite nel presente decreto.
3. Il professionista presente nell'elenco di cui all'art. 4, comma
2, e' abilitato all'inserimento del proprio IBAN.