Art. 9 
 
                Modalita' di rimborso del contributo 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  trasferiscono
le  risorse  assegnate  all'Istituto  nazionale  per  la   previdenza
sociale, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350  intestato
a          «INPS-ART.24-L.21.12.1978,          N.843»           (IBAN
IT70L0100003245350200020350)   con   causale   «Contributo   sessioni
psicoterapia anno 2024» per le risorse relative all'annualita' 2024 e
«Contributo sessioni psicoterapia anno 2025» per le risorse  relative
all'annualita' 2025. 
  2. INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte
delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede
alla  remunerazione  delle  prestazioni  effettivamente  erogate  dai
professionisti e per le quali  sia  stata  emessa  regolare  fattura,
entro il mese successivo a quello  di  emissione,  tramite  accredito
diretto sul conto corrente comunicato ai sensi dell'art. 7,  comma  3
del presente decreto. Per  l'erogazione  del  contributo  di  cui  al
presente decreto INPS non e' soggetto agli obblighi del sostituto  di
imposta.