Art. 9
Modalita' di rimborso del contributo
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono
le risorse assegnate all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato
a «INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843» (IBAN
IT70L0100003245350200020350) con causale «Contributo sessioni
psicoterapia anno 2024» per le risorse relative all'annualita' 2024 e
«Contributo sessioni psicoterapia anno 2025» per le risorse relative
all'annualita' 2025.
2. INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte
delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede
alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai
professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura,
entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito
diretto sul conto corrente comunicato ai sensi dell'art. 7, comma 3
del presente decreto. Per l'erogazione del contributo di cui al
presente decreto INPS non e' soggetto agli obblighi del sostituto di
imposta.