Art. 2 
 
              Piattaforma informatica per il distintivo 
                       di partecipazione (PDP) 
 
  1. Per la gestione,  la  predisposizione  e  l'invio  in  modalita'
telematica dei diplomi, il Dipartimento della  protezione  civile  si
avvale di apposita  piattaforma  informatica  denominata  piattaforma
informatica per il distintivo di partecipazione (PDP). 
  2. La trasmissione dei dati di cui  all'art.  3  e'  attuata  dalle
organizzazioni di cui all'art.  1  attraverso  un  proprio  referente
ovvero  un  suo  sostituto,  accreditati   dal   Dipartimento   della
protezione civile. 
  3. La richiesta di accreditamento del referente e del suo sostituto
alla piattaforma informatica  per  il  distintivo  di  partecipazione
(PDP) viene inoltrata, tramite la stessa piattaforma,  compilando  un
form di accreditamento. 
  4. Il Dipartimento della protezione civile, previa  verifica  della
documentazione prodotta, accredita il referente e il  suo  sostituto,
fornendo  gli  strumenti  di  accesso  riservato   alla   piattaforma
informatica per il distintivo di partecipazione (PDP). 
  5. Il referente e il  suo  sostituto,  di  cui  al  comma  2,  sono
formalmente nominati: 
    a)  per  i  Ministeri,  ivi  comprese  le  rispettive   eventuali
articolazioni territoriali, salvo quanto specificato al punto 5,  dal
Segretario generale ovvero, ove non previsto, dal Capo  di  Gabinetto
del Ministro; 
    b)  per  i  Dipartimenti  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri, diversi dal Dipartimento della protezione civile, dal  Capo
del Dipartimento; 
    c) per le strutture di protezione civile delle  regioni  e  delle
province autonome, comunque denominate, dai direttori delle strutture
di protezione civile; 
    d) per le altre strutture delle regioni e province autonome,  ivi
comprese le agenzie e gli  enti  da  esse  vigilati,  dal  Segretario
generale  ovvero  dal  vertice  amministrativo   dell'ente   comunque
denominato; 
    e)  per  le   prefetture,   dal   Capo   del   Dipartimento   per
l'amministrazione  generale,   per   le   politiche   del   personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie del Ministero dell'interno; 
    f)  per  le  strutture  di   protezione   civile   delle   citta'
metropolitane e delle province, comunque denominate,  dal  rispettivo
vertice amministrativo; 
    g) per le altre strutture  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province, ivi comprese le agenzie e gli enti da  esse  vigilati,  dal
segretario  generale  ovvero  dal  vertice  amministrativo  dell'ente
comunque denominato; 
    h) per le  strutture  dei  comuni  e  delle  unioni  dei  comuni,
comprese le agenzie e gli enti da essi vigilati, dal  sindaco  o  dal
presidente dell'unione; 
    i) per le strutture operative di cui all'art. 13 del codice: 
      1) per il Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  dal  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile; 
      2) per le Forze armate: dal Capo di Stato maggiore della difesa
per le strutture centrali da esso direttamente coordinate;  dai  Capi
di Stato maggiore delle forze armate per le rispettive  articolazioni
centrali e territoriali; 
      3) per le Forze di polizia: dal Capo della polizia -  Direttore
generale della pubblica  sicurezza  per  la  Polizia  di  Stato;  dal
Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  per   l'Arma   dei
carabinieri; dal Comandante generale della guardia di finanza per  la
Guardia di finanza; dal Capo  del  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria del  Ministero  della  giustizia  per  il  Corpo  della
polizia penitenziaria; 
      4) per il Corpo  delle  Capitanerie  di  porto  dal  Comandante
generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera; 
      5) per gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale  con
finalita' di protezione civile dal legale rappresentante dell'ente  o
dell'istituto; 
      6) per il Servizio sanitario nazionale: dal direttore  generale
competente della  regione  o  provincia  autonoma  per  le  strutture
regionali; dal  legale  rappresentante  dell'ente  per  le  strutture
statali o autonome; 
      7) per il Volontariato organizzato di protezione civile: 
        a)  soggetti  iscritti  negli  elenchi  territoriali  di  cui
all'art. 34, comma 3, lettera a), del codice: per  le  organizzazioni
di volontariato, dal rispettivo legale rappresentante; per  i  gruppi
comunali di cui all'art. 35, comma 1, del codice, dal sindaco; per  i
gruppi intercomunali di cui all'art. 35, comma  3,  del  codice,  dal
sindaco del comune capofila; per i gruppi provinciali di cui all'art.
35, comma 3, del codice, dal Presidente della provincia o dal sindaco
metropolitano; 
        b) soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'art. 34,
comma 3, lettera b), del codice, dal legale rappresentante  nazionale
dell'ente; 
      8) per il Sistema nazionale per  la  protezione  dell'ambiente,
dal Presidente di ISPRA; 
      9) per l'Agenzia ItaliaMeteo, dal direttore dell'Agenzia; 
      10)  per  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza   nazionale,   dal
direttore dell'Agenzia; 
      11) per gli ordini e i collegi  professionali  e  i  rispettivi
consigli nazionali, dai presidenti nazionali; 
      12) per gli  enti,  gli  istituti,  le  agenzie  nazionali  che
svolgono funzioni in materia di  protezione  civile,  dai  rispettivi
legali rappresentanti; 
      13) per le aziende, societa' e altre organizzazioni pubbliche o
private che svolgono funzioni utili per le  finalita'  di  protezione
civile, dai rispettivi legali rappresentanti.