Art. 2
Piattaforma informatica per il distintivo
di partecipazione (PDP)
1. Per la gestione, la predisposizione e l'invio in modalita'
telematica dei diplomi, il Dipartimento della protezione civile si
avvale di apposita piattaforma informatica denominata piattaforma
informatica per il distintivo di partecipazione (PDP).
2. La trasmissione dei dati di cui all'art. 3 e' attuata dalle
organizzazioni di cui all'art. 1 attraverso un proprio referente
ovvero un suo sostituto, accreditati dal Dipartimento della
protezione civile.
3. La richiesta di accreditamento del referente e del suo sostituto
alla piattaforma informatica per il distintivo di partecipazione
(PDP) viene inoltrata, tramite la stessa piattaforma, compilando un
form di accreditamento.
4. Il Dipartimento della protezione civile, previa verifica della
documentazione prodotta, accredita il referente e il suo sostituto,
fornendo gli strumenti di accesso riservato alla piattaforma
informatica per il distintivo di partecipazione (PDP).
5. Il referente e il suo sostituto, di cui al comma 2, sono
formalmente nominati:
a) per i Ministeri, ivi comprese le rispettive eventuali
articolazioni territoriali, salvo quanto specificato al punto 5, dal
Segretario generale ovvero, ove non previsto, dal Capo di Gabinetto
del Ministro;
b) per i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, diversi dal Dipartimento della protezione civile, dal Capo
del Dipartimento;
c) per le strutture di protezione civile delle regioni e delle
province autonome, comunque denominate, dai direttori delle strutture
di protezione civile;
d) per le altre strutture delle regioni e province autonome, ivi
comprese le agenzie e gli enti da esse vigilati, dal Segretario
generale ovvero dal vertice amministrativo dell'ente comunque
denominato;
e) per le prefetture, dal Capo del Dipartimento per
l'amministrazione generale, per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno;
f) per le strutture di protezione civile delle citta'
metropolitane e delle province, comunque denominate, dal rispettivo
vertice amministrativo;
g) per le altre strutture delle citta' metropolitane e delle
province, ivi comprese le agenzie e gli enti da esse vigilati, dal
segretario generale ovvero dal vertice amministrativo dell'ente
comunque denominato;
h) per le strutture dei comuni e delle unioni dei comuni,
comprese le agenzie e gli enti da essi vigilati, dal sindaco o dal
presidente dell'unione;
i) per le strutture operative di cui all'art. 13 del codice:
1) per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile;
2) per le Forze armate: dal Capo di Stato maggiore della difesa
per le strutture centrali da esso direttamente coordinate; dai Capi
di Stato maggiore delle forze armate per le rispettive articolazioni
centrali e territoriali;
3) per le Forze di polizia: dal Capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza per la Polizia di Stato; dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'Arma dei
carabinieri; dal Comandante generale della guardia di finanza per la
Guardia di finanza; dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia per il Corpo della
polizia penitenziaria;
4) per il Corpo delle Capitanerie di porto dal Comandante
generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera;
5) per gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con
finalita' di protezione civile dal legale rappresentante dell'ente o
dell'istituto;
6) per il Servizio sanitario nazionale: dal direttore generale
competente della regione o provincia autonoma per le strutture
regionali; dal legale rappresentante dell'ente per le strutture
statali o autonome;
7) per il Volontariato organizzato di protezione civile:
a) soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui
all'art. 34, comma 3, lettera a), del codice: per le organizzazioni
di volontariato, dal rispettivo legale rappresentante; per i gruppi
comunali di cui all'art. 35, comma 1, del codice, dal sindaco; per i
gruppi intercomunali di cui all'art. 35, comma 3, del codice, dal
sindaco del comune capofila; per i gruppi provinciali di cui all'art.
35, comma 3, del codice, dal Presidente della provincia o dal sindaco
metropolitano;
b) soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'art. 34,
comma 3, lettera b), del codice, dal legale rappresentante nazionale
dell'ente;
8) per il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente,
dal Presidente di ISPRA;
9) per l'Agenzia ItaliaMeteo, dal direttore dell'Agenzia;
10) per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dal
direttore dell'Agenzia;
11) per gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi
consigli nazionali, dai presidenti nazionali;
12) per gli enti, gli istituti, le agenzie nazionali che
svolgono funzioni in materia di protezione civile, dai rispettivi
legali rappresentanti;
13) per le aziende, societa' e altre organizzazioni pubbliche o
private che svolgono funzioni utili per le finalita' di protezione
civile, dai rispettivi legali rappresentanti.