Art. 3
Termine e modalita' di trasmissione dei dati
1. Ciascuna organizzazione, per il tramite del referente o del suo
sostituto accreditati ai sensi dell'art. 2, provvede alla
trasmissione dei dati di cui al comma 2 del presente articolo
mediante l'inserimento, nella piattaforma informatica per il
distintivo di partecipazione (PDP), di un apposito elenco dei
soggetti richiedenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del singolo
provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile di
cui all'art. 2 del decreto istitutivo. Tale provvedimento puo'
individuare un differente termine temporale per la trasmissione di
cui al primo periodo.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo devono
riportare per ciascuno dei soggetti richiedenti i seguenti dati:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) indirizzo e-mail;
e) l'eventuale partecipazione, da parte del singolo richiedente,
ad un numero di eventi che consente, ai sensi dell'art. 4 del decreto
istitutivo, il conseguimento dell'insegna di seconda classe o
dell'insegna di terza classe.
3. Fermo restando l'onere della trasmissione posto esclusivamente
in capo al referente ovvero al suo sostituto, i dati di cui al comma
2 possono essere preinseriti anche da parte del singolo richiedente
tramite l'accesso con identita' digitale (SPID o CIE) alla
piattaforma informatica per il distintivo di partecipazione (PDP).
4. Il referente ovvero il suo sostituto assicurano la correttezza
dei dati dei soggetti richiedenti trasmessi e favoriscono la
conoscibilita' dell'informativa sul trattamento dei dati personali
resa disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale del
Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.gov.it).
5. All'esito della trasmissione dei dati da parte di ciascun
referente ovvero del suo sostituto, il Dipartimento della protezione
civile predispone il diploma in formato digitale ai sensi dell'art. 6
e procede all'invio telematico dello stesso per il tramite della
piattaforma informatica per il distintivo di partecipazione (PDP),
all'indirizzo PEC istituzionale dell'organizzazione indicato in sede
di accreditamento del referente e del suo sostituto ai sensi
dell'art. 2, comma 3, e all'indirizzo e-mail del singolo richiedente.
6. Il Dipartimento della protezione civile, nella sua qualita' di
iniziale titolare del trattamento dei dati, trattiene e conserva i
dati personali di cui al comma 2 e il diploma in formato digitale per
un periodo non superiore a due anni dalla data di assegnazione
dell'ultimo diploma per lo specifico evento agli appartenenti
all'organizzazione. I dati sono conservati all'interno di server e
applicativi del Dipartimento della protezione civile, in aree ad
accesso limitato ai soli autorizzati alle attivita' di trattamento
specifiche. In tale fase, l'organizzazione di appartenenza tratta i
dati in qualita' di responsabile esterno del trattamento, come da
designazione sottoscritta tra il titolare e lo stesso. Decorso il
predetto termine tali dati sono comunicati all'organizzazione di
appartenenza e sono conservati dalla medesima, la quale e' da
considerarsi, da tale momento, unico e autonomo titolare del
trattamento.