Art. 3 
 
            Termine e modalita' di trasmissione dei dati 
 
  1. Ciascuna organizzazione, per il tramite del referente o del  suo
sostituto  accreditati  ai   sensi   dell'art.   2,   provvede   alla
trasmissione dei dati  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo
mediante  l'inserimento,  nella  piattaforma   informatica   per   il
distintivo  di  partecipazione  (PDP),  di  un  apposito  elenco  dei
soggetti richiedenti, entro sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  singolo
provvedimento del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  di
cui all'art.  2  del  decreto  istitutivo.  Tale  provvedimento  puo'
individuare un differente termine temporale per  la  trasmissione  di
cui al primo periodo. 
  2. Gli elenchi di cui al  comma  1  del  presente  articolo  devono
riportare per ciascuno dei soggetti richiedenti i seguenti dati: 
    a) nome e cognome; 
    b) luogo e data di nascita; 
    c) codice fiscale; 
    d) indirizzo e-mail; 
    e) l'eventuale partecipazione, da parte del singolo  richiedente,
ad un numero di eventi che consente, ai sensi dell'art. 4 del decreto
istitutivo,  il  conseguimento  dell'insegna  di  seconda  classe   o
dell'insegna di terza classe. 
  3. Fermo restando l'onere della trasmissione  posto  esclusivamente
in capo al referente ovvero al suo sostituto, i dati di cui al  comma
2 possono essere preinseriti anche da parte del  singolo  richiedente
tramite  l'accesso  con  identita'  digitale  (SPID   o   CIE)   alla
piattaforma informatica per il distintivo di partecipazione (PDP). 
  4. Il referente ovvero il suo sostituto assicurano  la  correttezza
dei  dati  dei  soggetti  richiedenti  trasmessi  e  favoriscono   la
conoscibilita' dell'informativa sul trattamento  dei  dati  personali
resa disponibile nella sezione dedicata del  sito  istituzionale  del
Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.gov.it). 
  5. All'esito della  trasmissione  dei  dati  da  parte  di  ciascun
referente ovvero del suo sostituto, il Dipartimento della  protezione
civile predispone il diploma in formato digitale ai sensi dell'art. 6
e procede all'invio telematico dello  stesso  per  il  tramite  della
piattaforma informatica per il distintivo  di  partecipazione  (PDP),
all'indirizzo PEC istituzionale dell'organizzazione indicato in  sede
di  accreditamento  del  referente  e  del  suo  sostituto  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3, e all'indirizzo e-mail del singolo richiedente. 
  6. Il Dipartimento della protezione civile, nella sua  qualita'  di
iniziale titolare del trattamento dei dati, trattiene  e  conserva  i
dati personali di cui al comma 2 e il diploma in formato digitale per
un periodo non  superiore  a due  anni  dalla  data  di  assegnazione
dell'ultimo  diploma  per  lo  specifico  evento  agli   appartenenti
all'organizzazione. I dati sono conservati all'interno  di  server  e
applicativi del Dipartimento della  protezione  civile,  in  aree  ad
accesso limitato ai soli autorizzati alle  attivita'  di  trattamento
specifiche. In tale fase, l'organizzazione di appartenenza  tratta  i
dati in qualita' di responsabile esterno  del  trattamento,  come  da
designazione sottoscritta tra il titolare e  lo  stesso.  Decorso  il
predetto termine tali  dati  sono  comunicati  all'organizzazione  di
appartenenza e  sono  conservati  dalla  medesima,  la  quale  e'  da
considerarsi,  da  tale  momento,  unico  e  autonomo  titolare   del
trattamento.