Art. 5
Procedura di individuazione
degli operatori economici produttori delle insegne
1. La produzione delle insegne deve rispettare le specifiche
tecniche descritte nell'art. 4.
2. Gli operatori economici, individuati a seguito di apposito
avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse,
devono sottoporre al Dipartimento della protezione civile i campioni
delle insegne, assumendosi l'impegno a commercializzare le stesse
mediante procedura digitalizzata, esclusivamente ai soggetti
richiedenti, dietro presentazione del corrispondente diploma.
3. La produzione delle insegne da parte degli operatori economici
individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo puo' avvenire
solo dopo aver acquisito il parere di conformita' del Dipartimento
della protezione civile circa il rispetto delle specifiche tecniche
di cui all'art. 4.