Art. 5 
 
                     Procedura di individuazione 
         degli operatori economici produttori delle insegne 
 
  1. La  produzione  delle  insegne  deve  rispettare  le  specifiche
tecniche descritte nell'art. 4. 
  2. Gli operatori  economici,  individuati  a  seguito  di  apposito
avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse,
devono sottoporre al Dipartimento della protezione civile i  campioni
delle insegne, assumendosi l'impegno  a  commercializzare  le  stesse
mediante  procedura   digitalizzata,   esclusivamente   ai   soggetti
richiedenti, dietro presentazione del corrispondente diploma. 
  3. La produzione delle insegne da parte degli  operatori  economici
individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo puo'  avvenire
solo dopo aver acquisito il parere di  conformita'  del  Dipartimento
della protezione civile circa il rispetto delle  specifiche  tecniche
di cui all'art. 4.